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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15271/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere applicata ex art. 276, comma 1‑ter c.p.p., dopo che l'estradando era originariamente sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento di estradizione passiva promosso in esito a mandato di cattura emesso dal Tribunale di Botucatu (Brasile). La difesa ha prospettato tre motivi: 1) difetto di motivazione e mancata valutazione della 'lieve entità' della trasgressione che avrebbe dovuto ostare alla custodia più grave; 2) omissione integrale della valutazione sull'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari; 3) contestazione dei presupposti per un futuro accoglimento dell'estradizione (rischio di trattamenti lesivi dei diritti fondamentali in Brasile), implicando che la misura cautelare originaria non avrebbe dovuto essere adottata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati non superino la soglia di ammissibilità, anche alla luce del limite di sindacato previsto per le decisioni cautelari in materia di estradizione. Quanto al merito dei rilievi: il primo motivo è infondato perché l'argomentazione della corte di appello, nel complesso, indica una lesività non lieve della condotta (esecuzione notturna, indifferenza del ricorrente ai controlli, mancata risposta a solleciti telefonici) e il contesto fattuale (reati in materia di armi, esplosivi e partecipazione ad associazione terroristica) rafforza il giudizio sul pericolo di fuga; il secondo motivo è infondato perché, accertata una trasgressione non minimale degli arresti domiciliari, il giudice della cautela è obbligato ad applicare la custodia in carcere ex lege; il terzo motivo è inammissibile perché deduce questioni (possibili violazioni di diritti fondamentali in Brasile) che richiedono una verifica di fatto e non rientrano nel perimetro del sindacato di legittimità cautelare. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 1‑ter, cod. proc. pen.

    Prevede la trasformazione della misura cautelare in custodia in carcere in caso di violazione degli obblighi connessi alla precedente misura sostitutiva (es. arresti domiciliari); la Corte ha interpretato che, accertata una trasgressione non minimale, il giudice è tenuto ad applicare la custodia in carcere ex lege.

  • art. 714, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama il rilievo del pericolo di fuga nella materia dell'estradizione; la Corte ha ritenuto che la natura dei reati (armi, esplosivi, terrorismo) e le modalità della condotta aumentino il profilo di pericolosità/fuga, giustificando la custodia.

  • art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede profili di incompatibilità dell'estradizione (es. rischio di trattamenti lesivi dei diritti fondamentali). La Corte ha osservato che simili questioni richiedono verifica di fatto e non sono sindacabili nel limite della cognizione di legittimità cautelare in questa fase.

  • art. 719, cod. proc. pen. (richiamato come limite al sindacato cautelare)

    Indica il perimetro limitato del controllo sulle decisioni cautelari in materia di estradizione, ammettendo sindacato solo per violazione di legge; la Corte l'ha invocato per dichiarare inammissibili argomentazioni che sollevano criticità eminentemente di fatto o di ampia rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In materia di estradizione il sindacato giurisdizionale sulle misure cautelari è fortemente limitato: in sede di controllo cautelare è ammessa essenzialmente la verifica di legittimità e non una rivalutazione estesa dei fatti.
  • Se l'estradando viola in modo non minimale una misura sostitutiva (es. arresti domiciliari), il giudice della cautela è tenuto ad applicare la custodia in carcere ex art. 276, comma 1‑ter c.p.p.; il ricorrente deve fornire elementi tali da dimostrare l'illegittimità della conversione per farla ritenere impropria.
  • Elementi come esecuzione della condotta in orario notturno, mancata collaborazione con i controlli (es. non rispondere a solleciti) e la gravità dei reati ascritti (armi, esplosivi, terrorismo) rafforzano il giudizio sul pericolo di fuga e sulla necessità della custodia cautelare.
  • Contestazioni inerenti al rischio che l'estradizione comporti trattamenti lesivi dei diritti fondamentali sono questioni che richiedono un esame di fatto e probatorio e, salvo casi di manifesta illegittimità, non sono normalmente risolubili nell'ambito di un sindacato di legittimità sulle misure cautelari.
  • Per impugnare con successo la conversione di una misura sostitutiva in custodia in carcere l'istruttoria difensiva deve puntare a dimostrare vizi di diritto o circostanze specifiche sopravvenute che incidano sulle ragioni che giustificarono originariamente la misura, non semplici critiche della motivazione.

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