Sentenza del 02/08/2016 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego dell'Amministrazione Finanziaria a procedere in via di autotutela - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell'Amministrazione di annullare o riesaminare in autotutela un precedente atto impositivo divenuto definitivo. La controversia riguardava sia la possibilità di impugnare il rifiuto davanti al giudice tributario, sia i limiti del sindacato giudiziale: non è possibile utilizzare il ricorso contro il diniego per riproporre motivi di merito relativi all'accertamento ormai definitivo, mentre possono essere esaminati eventuali profili di illiceità o di illegittimità del comportamento dell'Amministrazione nell'esercizio, o nel mancato esercizio, dell'autotutela.
La decisione
La giurisdizione sulle controversie relative al rifiuto espresso o tacito di procedere in autotutela appartiene al giudice tributario. Spetta a quest'ultimo verificare, nel caso concreto, se il rifiuto sia effettivamente impugnabile. Tuttavia, il giudizio non può trasformarsi in una riapertura del merito dell'accertamento ormai definitivo: la riproposizione di motivi e valutazioni già riferiti a tale accertamento è inammissibile. Restano invece valutabili eventuali condotte illecite o profili di illegittimità imputabili all'Amministrazione.
Norme richiamate
Norme sul processo tributario relative agli atti impugnabili e alla giurisdizione tributaria
La competenza a giudicare le controversie relative a provvedimenti di rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a procedere ad autotutela è devoluta alla giurisdizione tributaria.
Il diniego di autotutela, espresso o tacito, può rientrare nella giurisdizione tributaria in ragione della natura tributaria della controversia; il giudice deve comunque verificare concretamente se il rifiuto sia impugnabile.
Disciplina dell'autotutela tributaria
La proposizione o la riproposizione di motivi e valutazioni di merito sull'accertamento divenuto definitivo è inammissibile.
L'autotutela non costituisce uno strumento per riaprire ordinariamente i termini di impugnazione o contestare nuovamente il merito di un atto impositivo definitivo. Possono invece essere esaminati eventuali profili di illiceità del comportamento dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione di procedere in autotutela può essere sottoposto al giudice tributario, ma non ogni diniego è automaticamente impugnabile: l'impugnabilità va verificata in concreto.
- L'autotutela non è un rimedio alternativo per recuperare la possibilità di contestare un accertamento ormai definitivo; non possono essere riproposti i motivi di merito che avrebbero dovuto essere fatti valere nei termini ordinari.
- Il giudice può comunque valutare eventuali profili di illegittimità o illiceità della condotta dell'Amministrazione, distinti dalla semplice contestazione del merito dell'accertamento.
- In una situazione analoga, il ricorso deve concentrarsi sui vizi propri del diniego o sul comportamento illegittimo dell'Amministrazione, documentando il motivo per cui l'autotutela sarebbe stata doverosa o il rifiuto censurabile.
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