Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/964

Regolamento (UE) 2025/964 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia

Normativa europea32025R0964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio già introdotto dal regolamento (UE) 2024/2642 in risposta alle attività di destabilizzazione attribuite alla Russia. Introduce nuovi divieti relativi a operazioni su determinati beni materiali, a rapporti con specifiche entità estere che agevolano tali attività e alla radiodiffusione di contenuti di soggetti designati. Amplia inoltre i criteri di designazione e aggiorna gli allegati con gli elenchi dei beni e dei soggetti interessati.

Modifica il regolamento (UE) 2024/2642 rafforzando le misure restrittive dell’UE contro le attività di destabilizzazione attribuite alla Russia, con nuovi divieti su beni materiali, controparti estere, radiodiffusione e criteri di designazione.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi nell’Unione e, in parte, anche a soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione, per quanto riguarda operazioni relative a beni materiali, rapporti con intermediari finanziari o cripto-attività esteri e diffusione di contenuti radiotelevisivi. Incide su settori quali trasporti (aereo, marittimo, terrestre), infrastrutture critiche e digitali, servizi finanziari e cripto-attività, media e pubblicità. Le misure riguardano soggetti elencati negli allegati I, III, IV e V del regolamento modificato; previste deroghe per motivi umanitari, di sicurezza, per tutela giudiziaria e per determinate autorizzazioni nazionali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Misure restrittive dell’UE in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia

Il regolamento (UE) 2025/964 del Consiglio modifica il regolamento (UE) 2024/2642, che attua a livello dell’Unione le misure restrittive adottate in sede PESC nei confronti delle attività di destabilizzazione attribuite alla Federazione russa. Il nuovo intervento risponde alla decisione (PESC) 2025/963 e amplia il perimetro delle misure, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia del regime sanzionatorio e assicurarne un’applicazione uniforme negli Stati membri.

Ambito delle nuove misure

Le modifiche incidono su tre assi principali: il divieto di operazioni su specifici beni materiali, il divieto di operazioni con taluni soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione e il divieto di radiodiffusione dei contenuti di soggetti designati. Il regolamento interviene inoltre sui criteri di inserimento negli elenchi sanzionatori, ampliando la nozione di condotte rilevanti ai fini della designazione nell’allegato I, e aggiorna gli allegati III, IV e V.

Divieto di operazioni relative a beni materiali (articolo 1 bis)

L’articolo 1 bis vieta qualsiasi operazione, diretta o indiretta, relativa ai beni materiali elencati nell’allegato III o concernente tali beni. Il divieto riguarda, in particolare, navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti e elementi fisici di reti digitali e di comunicazione.

L’allegato III comprende beni materiali che risultino:

  • utilizzati in attività di destabilizzazione che mettono in pericolo o danneggiano infrastrutture critiche, incluse le infrastrutture sottomarine, e attribuibili al governo della Federazione russa o a suo vantaggio;
  • utilizzati in attività di destabilizzazione che violano le normative nazionali, europee o internazionali in materia di traffico aereo, marittimo o terrestre, e attribuibili al governo russo o a suo vantaggio;
  • utilizzati in attività di destabilizzazione, compresi spionaggio e sorveglianza, trasporto di armi o di attrezzature e personale militari, manipolazione delle informazioni e interferenze, sempre attribuibili al governo russo o a suo vantaggio;
  • di proprietà, noleggiati o impiegati da persone, entità o organismi elencati nell’allegato I, oppure altrimenti utilizzati a nome, per conto, in relazione o a vantaggio di tali soggetti.

Sono previste deroghe per motivi di sicurezza marittima o aerea, per esigenze umanitarie, per prevenire o mitigare urgentemente eventi con gravi conseguenze su salute, sicurezza o ambiente, nonché in risposta a catastrofi naturali. Il divieto non si applica neppure alle operazioni necessarie per il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze o lodi arbitrali resi in uno Stato membro, o per indagini su violazioni del regolamento o altre attività illecite.

È inoltre prevista una clausola autorizzativa: le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni relative ai beni dell’allegato III, caso per caso, quando strettamente necessarie per un fine coerente con gli obiettivi del regolamento. Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dalla data dell’autorizzazione.

Divieto di operazioni con soggetti esteri che agevolano le attività di destabilizzazione (articolo 1 ter)

L’articolo 1 ter introduce un divieto di effettuare operazioni, dirette o indirette, con determinate persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione. Il divieto riguarda due categorie:

  • enti creditizi o finanziari, oppure entità che prestano servizi per le cripto-attività, che partecipino a operazioni agevolanti, direttamente o indirettamente, le attività di soggetti elencati nell’allegato IV o che altrimenti li sostengano;
  • soggetti che forniscano assistenza tecnica o operativa a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi impegnati nelle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e indicati nell’allegato IV.

Sono esentate le operazioni:

  • necessarie per l’esportazione, vendita, fornitura, trasferimento o trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti;
  • strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro, oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze o lodi arbitrali resi in uno Stato membro, purché coerenti con gli obiettivi del regolamento e della decisione (PESC) 2024/2643;
  • necessarie per scopi umanitari, inclusa l’assistenza medica e alimentare, il trasferimento di operatori umanitari e l’assistenza connessa, nonché le evacuazioni.

Radiodiffusione, sospensione delle licenze e divieto di pubblicità (articolo 1 quater)

L’articolo 1 quater introduce un divieto specifico sulla radiodiffusione dei contenuti delle persone, entità e organismi elencati nell’allegato V. Il divieto si estende non solo alla trasmissione diretta, ma anche al conferimento della capacità di diffondere, all’agevolazione della radiodiffusione o ad altro concorso a tale fine, compresa la distribuzione tramite cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforme o applicazioni di condivisione video, preinstallate o meno.

Sono altresì sospese qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con i soggetti elencati nell’allegato V. In aggiunta, è vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da tali soggetti, anche attraverso i medesimi canali tecnici di trasmissione o distribuzione.

I considerando precisano che la misura è giustificata dal coinvolgimento della Russia in una campagna sistematica di manipolazione dei media e distorsione dei fatti. È anche chiarito che la designazione degli operatori soggetti al divieto va intesa in senso ampio e può includere persone fisiche ed entità che operano professionalmente o a fini di profitto, come creatori di contenuti online, blogger e web influencer. Al tempo stesso, il divieto non impedisce a tali organi di informazione o al loro personale di svolgere nell’Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come ricerca e interviste.

Criteri ampliati di designazione nell’allegato I

L’articolo 2, paragrafo 3, sostituito dal regolamento modificativo, amplia in modo rilevante le ipotesi che consentono l’inserimento nell’allegato I. Possono esservi elencati soggetti responsabili di atti o politiche attribuibili al governo russo che compromettono o minacciano democrazia, Stato di diritto, stabilità o sicurezza dell’Unione, degli Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, oppure la sovranità o l’indipendenza di uno Stato membro o di un paese terzo.

Tra le condotte rilevanti figurano, in particolare:

  • pianificazione o direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, l’ordine pubblico o la sicurezza, incluse interferenze nelle elezioni e tentativi di sovvertire l’ordine costituzionale;
  • pianificazione o direzione di manifestazioni violente;
  • pianificazione o direzione di atti di violenza fisica o non fisica, inclusi quelli finalizzati a mettere a tacere, intimidire o colpire criticamente chi contesta le azioni o politiche della Federazione russa;
  • pianificazione o direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze;
  • pianificazione o direzione di azioni contro istituzioni democratiche, attività economiche o servizi di interesse pubblico, incluse intrusioni non autorizzate nel territorio di uno Stato membro, anche nello spazio aereo, e azioni volte a interferire, danneggiare o distruggere infrastrutture critiche, comprese quelle sottomarine, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole in contesti ibridi;
  • pianificazione o direzione della strumentalizzazione dei migranti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1359;
  • sfruttamento di conflitti armati, instabilità o insicurezza, anche mediante sfruttamento o commercio illeciti di risorse naturali e fauna selvatica in un paese terzo;
  • istigazione, sostegno o agevolazione di un conflitto violento in un paese terzo.

Sono inoltre inclusi i soggetti associati a quelli sopra indicati e quelli che forniscono loro sostegno.

Rafforzamento del perimetro soggettivo delle misure

L’articolo 11, paragrafo 1, viene integrato con nuove lettere che comprendono anche le persone giuridiche, entità o organismi elencati negli allegati IV o V, nonché i soggetti stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti proprietari siano detenuti da tali soggetti in misura superiore al 50%. Sono ricompresi anche i soggetti che agiscono tramite o per conto delle persone giuridiche, entità o organismi indicati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento base e nuovi allegati

Il titolo del regolamento (UE) 2024/2642 viene confermato nella nuova formulazione e sono inseriti gli articoli 1 bis, 1 ter e 1 quater. Gli allegati III, IV e V sono aggiunti o modificati per contenere rispettivamente l’elenco dei beni materiali, delle persone/enti di cui all’articolo 1 ter e di quelli di cui all’articolo 1 quater.

Divieto di operazioni su beni materiali (art. 1 bis)

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni relative ai beni materiali elencati nell’allegato III o concernenti tali beni, tra cui navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti ed elementi fisici di reti digitali e di comunicazione. L’elenco comprende beni utilizzati in attività di destabilizzazione attribuibili al governo russo o a suo vantaggio, incluse attività contro infrastrutture critiche, violazioni delle norme su traffico aereo/marittimo/terrestre, spionaggio, sorveglianza, trasporto di armi o personale militare e manipolazione delle informazioni; vi rientrano anche beni di soggetti elencati nell’allegato I o utilizzati per loro conto. Sono previste esclusioni per sicurezza marittima o aerea, necessità umanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute/sicurezza/ambiente, catastrofi naturali, esecuzione di sentenze o lodi arbitrali e indagini su violazioni. Le autorità competenti possono autorizzare operazioni strettamente necessarie per fini coerenti con il regolamento, informando Commissione e altri Stati membri entro due settimane.

Divieto di operazioni con determinati soggetti esteri (art. 1 ter)

È vietato effettuare operazioni con persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall’Unione che siano enti creditizi, finanziari o prestatori di servizi per le cripto-attività e che agevolino, direttamente o indirettamente, attività di soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, oppure che le sostengano; il divieto copre anche soggetti che forniscono assistenza tecnica o operativa ai medesimi. Sono escluse le operazioni necessarie per export, vendita, fornitura, trasferimento o trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti; quelle strettamente necessarie per accesso a procedimenti giudiziari o amministrativi o arbitrati in uno Stato membro, nonché per riconoscimento/esecuzione di decisioni o lodi; e quelle necessarie per fini umanitari, inclusi assistenza medica e alimentare, trasferimento di operatori umanitari e evacuazioni.

Divieto di radiodiffusione e pubblicità verso soggetti designati (art. 1 quater)

È vietato agli operatori radiodiffondere, facilitare la radiodiffusione o comunque concorrere alla diffusione dei contenuti delle persone, entità e organismi elencati nell’allegato V, anche tramite cavo, satellite, IP-TV, provider internet, piattaforme o app di condivisione video. Sono sospese le licenze o autorizzazioni di radiodiffusione e gli accordi di trasmissione/distribuzione con tali soggetti. È inoltre vietata la pubblicità di prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dai medesimi soggetti. Il considerando chiarisce che il divieto si intende in senso ampio e che può riguardare anche creatori di contenuti online, blogger e web influencer che operano professionalmente o per profitto.

Nuovi criteri di designazione nell’allegato I (art. 2, par. 3)

Sono ampliati i criteri per inserire persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nell’allegato I. La designazione riguarda soggetti responsabili di atti o politiche attribuibili al governo russo che compromettono o minacciano democrazia, Stato di diritto, stabilità, sicurezza, sovranità o indipendenza, oppure che compiono, sostengono, partecipano, agevolano o traggono vantaggio da tali atti. I criteri includono pianificazione o direzione di azioni contro il processo democratico e le elezioni, manifestazioni violente, atti di violenza fisica o non fisica e intimidazione di critici, manipolazione delle informazioni e ingerenze, azioni contro istituzioni democratiche, attività economiche, servizi di interesse pubblico o infrastrutture critiche, strumentalizzazione dei migranti, sfruttamento di conflitti o instabilità tramite risorse naturali e fauna selvatica, e istigazione o sostegno a conflitti violenti in paesi terzi. Sono inoltre inclusi soggetti associati o che forniscono sostegno ai precedenti.

Estensione delle regole sul controllo proprietario e sugli intermediari (art. 11, par. 1)

Sono aggiunte nuove lettere che ricomprendono, ai fini delle misure del regolamento, le persone giuridiche, entità o organismi elencati negli allegati IV o V, nonché soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione di cui tali soggetti detengano oltre il 50% dei diritti proprietari. Sono inoltre ricompresi i soggetti che agiscono per il tramite o per conto dei predetti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanzioni e misure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunemedia e libertà di informazionetrasporti e infrastrutture criticheservizi finanziari e cripto-attività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.