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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/932

Regolamento (UE) 2025/932 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32025R0932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE contro la Russia, recependo una nuova decisione PESC del Consiglio. Le modifiche ampliano in modo significativo gli elenchi delle entità soggette a restrizioni, dei beni e delle tecnologie controllati, nonché delle navi colpite dal divieto di accesso ai porti e di prestazione di servizi marittimi. Viene anche prorogata l’esenzione sul tetto al prezzo del petrolio per il trasporto via nave del greggio Sakhalin-2 verso il Giappone. L’atto è di applicazione immediata e mira a garantire uniformità nell’esecuzione delle misure in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 aggiornando gli elenchi di entità, beni/tecnologie soggetti a restrizioni, l’esenzione sul petrolio Sakhalin-2 e l’elenco delle navi sanzionate contro la Russia.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione, in modo direttamente vincolante, alle misure restrittive connesse alle azioni della Russia che destabilizzano l’Ucraina. Riguarda operatori economici, esportatori, importatori, intermediari, finanziatori, vettori marittimi, soggetti che trattano beni e tecnologie elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto via nave verso il Giappone di greggio del progetto Sakhalin-2. Le nuove restrizioni interessano inoltre persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti negli allegati IV e XLII, con impatti anche su entità di paesi terzi e su navi impiegate per l’aggiramento delle sanzioni o per il sostegno al settore energetico e militare russo.

Regolamento (UE) 2025/932 del Consiglio

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Russia, modificando il regolamento (UE) n. 833/2014 in attuazione della decisione (PESC) 2025/931 del Consiglio del 20 maggio 2025. I considerando evidenziano tre direttrici principali: ampliamento delle entità e dei beni soggetti a restrizioni, proroga dell’esenzione relativa al progetto Sakhalin-2 e rafforzamento delle misure contro la cosiddetta flotta ombra e le navi che sostengono gli introiti energetici russi.

Ambito di applicazione

L’atto opera nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Colpisce in particolare gli operatori coinvolti in esportazioni, intermediazione, finanziamenti, trasporto marittimo e circolazione di beni e tecnologie elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014. Le misure riguardano anche entità di paesi terzi, laddove incluse negli allegati, e si applicano alle navi elencate nell’allegato XLII, cui sono associati divieti e restrizioni specifiche nel quadro del regime generale.

Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale di quattro allegati: l’allegato IV, l’allegato VII, l’allegato XXIX e l’allegato XLII. La tecnica normativa è quindi quella dell’aggiornamento per sostituzione totale degli elenchi, con effetto immediato sul contenuto sostanziale delle restrizioni già previste dal regolamento base.

Allegato IV: entità soggette a restrizioni rafforzate

Il nuovo allegato IV elenca persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare-industriale russo o sostengono il settore della difesa e della sicurezza russo. Il testo sottolinea che l’elenco può includere soggetti di paesi terzi diversi dalla Russia e che la mera inclusione nell’allegato non comporta attribuzione di responsabilità alla giurisdizione in cui operano. La funzione dell’elenco è quella di identificare soggetti per i quali si applicano restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di altri beni e tecnologie suscettibili di contribuire al rafforzamento tecnologico della Russia.

Allegato VII: ampliamento del controllo all’esportazione

L’allegato VII viene integralmente riscritto e sostituito con un articolato elenco di beni, software, tecnologie e materiali soggetti ad autorizzazione. La parte più estesa riguarda componenti elettronici, semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e collaudo, strumenti di misura, apparecchiature per telecomunicazioni, sistemi di sicurezza informatica, sensori, laser, radar, materiale avionico e navale, impianti e componenti per il trattamento dei materiali, materiali energetici e chimici, nonché materiali avanzati e nanotecnologie.

Il testo richiama numerose definizioni tecniche e prevede varie esclusioni e precisazioni, ad esempio:

  • in alcuni casi i beni per uso personale delle persone fisiche non sono soggetti ad autorizzazione;
  • per alcuni prodotti è esclusa l’applicabilità quando si tratta di componenti o beni non sottoposti ad autorizzazione che contengono parti elencate nell’allegato, salvo diverse previsioni;
  • sono riportate note tecniche e note applicative per delimitare con precisione i criteri dimensionali, prestazionali e funzionali dei beni controllati.

La struttura dell’allegato è suddivisa per categorie tematiche, tra cui materiali elettronici, calcolatori, telecomunicazioni, sicurezza dell’informazione, sensori e laser, avionica e navigazione, materiale navale, materiali speciali, trattamento e lavorazione dei materiali. In prospettiva operativa, l’allegato amplia l’area dei beni soggetti a licenza e richiede una verifica tecnico-doganale molto puntuale delle classificazioni NC e delle specifiche funzionali.

Allegato XXIX: proroga dell’esenzione Sakhalin-2

L’allegato XXIX viene sostituito per mantenere un’esenzione specifica dal meccanismo del tetto al prezzo del petrolio. L’esenzione riguarda il trasporto via nave verso il Giappone del petrolio greggio della voce NC 2709 00 commisto a condensato proveniente dal progetto Sakhalin-2, nonché l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria relativi a tale trasporto. La data di applicazione è indicata al 5 dicembre 2022 e la nuova scadenza è fissata al 28 giugno 2026.

Allegato XLII: estensione dell’elenco delle navi sanzionate

L’allegato XLII è sostituito con un elenco esteso di navi ai sensi dell’articolo 3 vicies del regolamento (UE) n. 833/2014. I motivi di inserimento si articolano in più ipotesi:

  • trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia;
  • trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi mediante pratiche marittime irregolari e ad alto rischio;
  • attività che contribuiscono o sostengono lo sfruttamento, lo sviluppo o l’espansione del settore energetico russo;
  • attività che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina;
  • appartenenza, noleggio o esercizio da parte di soggetti elencati nel regolamento (UE) n. 269/2014 o uso per loro conto o a loro vantaggio.

Il considerando evidenzia che l’inserimento di queste navi serve a limitare l’operatività della cosiddetta flotta ombra e a ridurre gli introiti energetici della Russia, oltre a contrastare l’elusione delle restrizioni e le attività connesse alla guerra in Ucraina.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, elemento rilevante per la prassi degli operatori e per l’uniformità interpretativa in ambito UE.

Implicazioni pratiche per professionisti e imprese

Per gli operatori italiani, il provvedimento impone una verifica aggiornata di:

  • controparti incluse negli allegati IV e XLII;
  • classificazione e origine dei beni e delle tecnologie rientranti nell’allegato VII;
  • eventuali autorizzazioni necessarie per export, re-export, intermediazione, assistenza tecnica e finanziaria;
  • operazioni marittime connesse al commercio energetico russo, inclusi servizi accessori e supporto logistico.

Sul piano compliance, il regolamento rafforza la necessità di presidi interni su screening sanzionatorio, controlli export control e due diligence su filiere e spedizioni, soprattutto nei settori elettronico, dual use, telecomunicazioni, navale, aerospazio e macchinari industriali.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014

L’articolo 1 sostituisce integralmente quattro allegati del regolamento (UE) n. 833/2014: l’allegato IV (entità soggette a restrizioni rafforzate), l’allegato VII (beni e tecnologie soggetti ad autorizzazione per le esportazioni), l’allegato XXIX (esenzione Sakhalin-2) e l’allegato XLII (navi sanzionate).

Aggiornamento dell’allegato IV: nuove entità soggette a restrizioni rafforzate

L’allegato IV è riscritto per includere le persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo o hanno legami con il settore della difesa e sicurezza russo. Il testo chiarisce che l’elenco comprende anche soggetti di paesi terzi diversi dalla Russia e che la loro inclusione non comporta attribuzione di responsabilità alla giurisdizione in cui operano. La base normativa richiamata è l’articolo 2, paragrafo 7, l’articolo 2 bis, paragrafo 7, e l’articolo 2 ter, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 833/2014.

Aggiornamento dell’allegato VII: ampliamento dei beni e delle tecnologie controllati

L’allegato VII viene interamente sostituito con un elenco esteso di beni, software, tecnologie e materiali soggetti ad autorizzazione ai sensi, in particolare, degli articoli 2 bis e 2 ter del regolamento (UE) n. 833/2014. Il nuovo elenco copre categorie molto ampie, tra cui elettronica, semiconduttori, apparati di collaudo e fabbricazione, telecomunicazioni, sicurezza dell’informazione, sensori, laser, avionica, materiale navale, propulsione, materiali speciali, chimici e nanotecnologie, con numerose definizioni tecniche, note ed esclusioni specifiche. È previsto inoltre che, fatte salve le deroghe richiamate, i prodotti non soggetti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati non ricadono nelle autorizzazioni degli articoli 2 bis e 2 ter.

Esenzione per il progetto Sakhalin-2

L’allegato XXIX è sostituito per prorogare fino al 28 giugno 2026 l’esenzione dall’applicazione del tetto al prezzo del petrolio per il trasporto via nave verso il Giappone, nonché per l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria relativi al greggio NC 2709 00 commisto a condensato proveniente dal progetto Sakhalin-2 in Russia. La data di applicazione indicata è il 5 dicembre 2022.

Aggiornamento dell’allegato XLII: navi sanzionate

L’allegato XLII viene sostituito con un elenco aggiornato di navi ai sensi dell’articolo 3 vicies. Le navi sono inserite per diversi motivi: trasporto di beni e tecnologie per la difesa e la sicurezza da o verso la Russia; trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi con pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio; attività che sostengono il settore energetico russo; attività che compromettono la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina; oppure collegamento con soggetti elencati nel regolamento (UE) n. 269/2014.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con finalità di applicazione uniforme delle misure restrittive nell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivecommercio internazionalecontrolli sulle esportazionitrasporti marittimipolitica estera e di sicurezza comune

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