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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/927

Regolamento delegato (UE) 2025/927 della Commissione, del 20 maggio 2025, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e abroga il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione

Normativa europea32025R0927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e sostituisce le norme provvisorie CORSIA per l'aviazione, allineandole alla direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2023/958 e alle più recenti SARP ICAO. Definisce obblighi armonizzati per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni e dei carburanti ammissibili CORSIA, con regole specifiche contro le doppie dichiarazioni e per l'accreditamento dei verificatori. Prevede inoltre la trasmissione da parte degli Stati membri dei dati all'ICAO, compresi i dati sulle cancellazioni delle unità di emissione, e abroga il regolamento delegato (UE) 2019/1603.

Regolamento delegato che disciplina il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni e dei carburanti ammissibili CORSIA per il trasporto aereo, nonché la comunicazione delle cancellazioni delle unità di emissione, in attuazione dell'EU ETS e della misura mondiale ICAO.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei che rientrano nelle condizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Copre i voli internazionali di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e i voli in partenza da o in arrivo in aerodromi situati nei paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II TFUE, effettuati durante il periodo di riferimento e di cui l'operatore è responsabile. Si applica inoltre agli operatori aerei nuovi entranti dall'anno successivo a quello in cui soddisfano le condizioni previste dalla direttiva. Le regole riguardano il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l'uso dei carburanti ammissibili CORSIA e la cancellazione delle unità di emissione ai fini CORSIA. Le emissioni e l'uso dei carburanti ammissibili successivi al 1° gennaio 2024 sono assoggettati al presente regolamento; il testo sostituisce il regolamento delegato (UE) 2019/1603.

Regolamento delegato (UE) 2025/927: monitoraggio, comunicazione e verifica CORSIA nel trasporto aereo

Il regolamento integra la direttiva 2003/87/CE per adeguare nell'ordinamento dell'Unione le regole ICAO sul regime CORSIA, alla luce delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2023/958 e delle più recenti SARP dell'ICAO. La finalità è uniformare, per quanto possibile, gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica già previsti per l'EU ETS, riducendo gli oneri amministrativi e prevenendo doppie dichiarazioni di emissioni e di carburanti alternativi.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli operatori aerei che soddisfano le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Si applica ai voli internazionali dell'allegato I della direttiva e ai voli in partenza o in arrivo in aerodromi situati nei paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II TFUE, purché effettuati nel periodo di riferimento e di competenza dell'operatore. Sono inclusi anche gli operatori aerei nuovi entranti, a partire dall'anno successivo a quello in cui soddisfano i requisiti della direttiva.

Rapporto con EU ETS e CORSIA

Le attività di trasporto aereo continuano a essere incluse nell'EU ETS; tuttavia, per i voli interessati, il regolamento disciplina l'attuazione della componente CORSIA. Il testo si innesta sul sistema di monitoraggio e verifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, applicando tali regole come base generale e introducendo solo le deroghe o specificazioni necessarie per CORSIA. La disciplina si applica alle emissioni e all'uso dei carburanti ammissibili successivi al 1° gennaio 2024.

Definizioni e certificazione dei carburanti ammissibili

Il regolamento definisce il carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA come carburante per l'aviazione certificato tramite i sistemi di certificazione della sostenibilità elencati nell'allegato I, ossia ISCC, RSB e ClassNK SCS. Sono inoltre definiti le unità di emissione, rilevanti ai fini dell'articolo 12, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e il programma per unità di emissione. Il carburante non certificato come CORSIA non può essere contabilizzato come tale ed è trattato come carburante fossile ai fini del monitoraggio.

Stato membro di riferimento e flussi informativi

La determinazione dello Stato membro di riferimento segue la logica già utilizzata nell'architettura EU ETS. Gli operatori iscritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 comunicano allo Stato membro di riferimento ivi indicato; gli altri comunicano allo Stato che ha rilasciato il certificato di operatore aereo o, in mancanza, a quello in cui hanno la sede legale. Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono all'ICAO l'elenco degli operatori di cui sono Stati di riferimento, nonché l'elenco aggiornato dei verificatori accreditati a livello nazionale.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Gli operatori aerei devono monitorare e comunicare le emissioni dei voli rientranti nell'ambito del regolamento secondo gli stessi obblighi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, salvo quanto diversamente previsto. Questa scelta assicura continuità metodologica tra EU ETS e CORSIA e consente un'unica struttura di reporting, con adattamenti puntuali per la contabilizzazione delle componenti CORSIA.

Monitoraggio e dichiarazione dei carburanti ammissibili CORSIA

L'operatore che intende dichiarare riduzioni derivanti dall'uso di carburanti ammissibili CORSIA deve monitorare e comunicare i quantitativi di carburante puro acquistato espressi in tonnellate. A tali fini si applicano le regole del regolamento (UE) 2018/2066, salvo gli articoli 53 bis, 54 bis e 54 quater. Il regolamento impone di considerare non ammissibile un carburante non certificato e di determinare il quantitativo effettivamente utilizzato sottraendo quello venduto a terzi.

La comunicazione annuale delle emissioni deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione che elenchi tutti i sistemi GHG a cui l'operatore partecipa, attestando che gli stessi lotti non sono stati dichiarati più volte. Vanno poi indicati, per ogni carburante, il tipo, la materia prima, il processo di conversione, la massa totale, i valori LCEF e le riduzioni dichiarate. L'allegato II dettaglia le informazioni minime da includere, tra cui dati su acquisto, produzione, lotto, miscelazione, documentazione di certificazione e massa dichiarata.

Verifica delle emissioni e dei carburanti ammissibili

La verifica delle emissioni e dei carburanti segue, in via generale, il regolamento (UE) 2018/2067. Tuttavia, per i verificatori incaricati di controllare anche i carburanti CORSIA, il regolamento richiede l'accreditamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Le regole di verifica si fondano sui documenti aziendali e di filiera, inclusi registri di acquisto, relazioni operative, registri di miscelazione e certificazioni del carburante.

Il verificatore deve accertare tre profili essenziali: la sostanziale correttezza delle riduzioni dichiarate; l'assenza di doppie dichiarazioni degli stessi lotti nell'ambito di altri sistemi volontari o obbligatori; e la corretta gestione del monitoraggio e della comunicazione da parte dell'operatore. La dichiarazione di verifica deve attestare l'esecuzione dei controlli previsti e le conclusioni sugli obiettivi di verifica. Ogni Stato membro trasmette all'ICAO, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco dei verificatori accreditati.

Cancellazione delle unità di emissione e relativa verifica

Quando l'obbligo totale definitivo di compensazione notificato dagli Stati membri non è pari a zero, gli operatori aerei devono presentare al proprio Stato membro di riferimento una relazione verificata sulle cancellazioni delle unità di emissione, insieme alla dichiarazione di verifica. I termini sono differenziati: 30 aprile 2025 per il periodo CORSIA 2021-2023 e 30 aprile 2028 per il periodo 2024-2026.

Le unità di emissione devono essere cancellate in un registro designato da un programma di unità di emissione, e i gestori del registro devono rendere pubbliche sul proprio sito le informazioni relative a ciascun lotto cancellato. La relazione deve contenere almeno i dati indicati nell'allegato III, tra cui l'identificazione dell'operatore, il periodo interessato, l'obbligo definitivo, la quantità cancellata e le informazioni identificative consolidate di ciascun lotto.

La verifica delle relazioni sulle cancellazioni richiede un livello di garanzia ragionevole e segue, in linea generale, il regolamento (UE) 2018/2067. Il verificatore deve accertare che le cancellazioni siano state correttamente comunicate, che siano sufficienti a coprire gli obblighi di compensazione e che le unità non siano state utilizzate per altre compensazioni. Non è ammesso il campionamento; la visita in loco può essere omessa solo se la verifica riguarda esclusivamente la relazione e tutti i dati sono consultabili a distanza. La dichiarazione di verifica deve contenere i dati minimi dell'allegato IV.

Trasmissione dei dati all'ICAO da parte degli Stati membri

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono all'ICAO, e contestualmente alla Commissione, i dati pertinenti relativi alle emissioni, previa esecuzione di controlli di plausibilità. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può coinvolgere Eurocontrol per migliorare l'accuratezza dei dati. Se emergono errori dopo la trasmissione, lo Stato membro deve aggiornare i dati e valutare l'impatto sugli obblighi di compensazione degli anni precedenti, apportando, se necessario, gli adeguamenti del caso.

Per le cancellazioni delle unità di emissione, la trasmissione all'ICAO deve avvenire entro il 31 luglio 2025 per il periodo 2021-2023 ed entro il 31 luglio 2028 per il periodo 2024-2026. Le informazioni da trasmettere sono quelle elencate nell'allegato VI.

Abrogazione, successione normativa e entrata in vigore

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2019/1603, prevedendo che i riferimenti a quest'ultimo si intendano fatti al nuovo testo secondo la tavola di concordanza dell'allegato VII. La disciplina transitoria chiarisce che le emissioni e l'uso dei carburanti ammissibili successivi al 1° gennaio 2024 sono soggetti al nuovo regolamento.

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli operatori aerei soggetti alla direttiva 2003/87/CE e ai voli internazionali definiti dall'articolo 2, punto (1), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879. Sono inclusi i voli dell'allegato I della direttiva e quelli da o verso aerodromi nei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE. Gli operatori nuovi entranti sono inclusi dall'anno successivo al soddisfacimento dei requisiti della direttiva.

Definizioni essenziali

Sono definiti il "carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA", le "unità di emissione" ai fini dell'articolo 12, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE e il "programma per unità di emissione". I carburanti ammissibili sono solo quelli certificati mediante i sistemi di sostenibilità elencati nell'allegato I.

Stato membro di riferimento

Gli operatori aerei iscritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 comunicano allo Stato membro di riferimento ivi indicato; gli altri comunicano allo Stato che ha rilasciato il certificato di operatore aereo o, in mancanza, quello della sede legale. Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono all'ICAO l'elenco aggiornato degli operatori di riferimento.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Gli operatori aerei monitorano e comunicano le emissioni dei voli rientranti nell'articolo 1, paragrafo 2, secondo gli stessi obblighi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, salvo deroghe del regolamento. Le norme EU ETS sono quindi richiamate come base generale anche per l'attuazione CORSIA.

Monitoraggio e comunicazione dei carburanti ammissibili CORSIA

L'operatore che intende dichiarare riduzioni da carburanti ammissibili CORSIA deve monitorare e comunicare la quantità di carburanti puri acquistati espressa in tonnellate. Si applicano gli obblighi del regolamento (UE) 2018/2066, con esclusione degli articoli 53 bis, 54 bis e 54 quater. Se un carburante non è certificato come ammissibile, è trattato come carburante fossile. La quantità utilizzata si calcola sottraendo i quantitativi venduti a terzi. È richiesta una dichiarazione annuale che elenchi tutti i sistemi GHG a cui l'operatore partecipa e confermi l'assenza di doppie dichiarazioni. Sono inoltre richieste informazioni dettagliate per ciascun carburante e gli operatori devono poter consentire l'audit dei registri di produzione.

Verifica delle emissioni e dei carburanti

La verifica dei dati sulle emissioni e l'accreditamento dei verificatori seguono, in via generale, il regolamento (UE) 2018/2067. I verificatori che controllano anche i carburanti CORSIA devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Non si applica l'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento 2018/2067 per la verifica dei carburanti ammissibili. La verifica si fonda su registri di acquisto, relazioni operative, registri di miscelazione e documenti di certificazione; deve accertare la correttezza delle riduzioni, l'assenza di doppie dichiarazioni e la corretta contabilizzazione nel periodo di riferimento.

Relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione

Se l'obbligo totale definitivo di compensazione notificato dagli Stati membri non è pari a zero, gli operatori presentano al proprio Stato membro di riferimento una relazione verificata sulle cancellazioni delle unità di emissione e la relativa dichiarazione di verifica entro il 30 aprile 2025 per il periodo CORSIA 2021-2023 e entro il 30 aprile 2028 per il periodo 2024-2026. Le unità devono essere cancellate in un registro designato e i responsabili del registro devono rendere visibili sul sito web pubblico i dati relativi a ciascun lotto cancellato.

Verifica delle relazioni sulle cancellazioni

La verifica segue in generale il regolamento 2018/2067 ma richiede un livello di garanzia ragionevole e l'accreditamento nazionale ex regolamento (CE) n. 765/2008. Il verificatore deve accertare che le cancellazioni siano state comunicate correttamente, che siano sufficienti a coprire gli obblighi definitivi e che le unità cancellate non siano state usate per altre compensazioni. Non è ammesso il campionamento; la visita in loco può essere evitata solo in caso di verifica esclusiva della relazione e se tutti i dati sono consultabili a distanza.

Trasmissione dei dati all'ICAO

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono all'ICAO, e contestualmente alla Commissione, i dati pertinenti comunicati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del regolamento, dopo controlli di plausibilità. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può chiedere assistenza a Eurocontrol. In caso di errori scoperti dopo la trasmissione, lo Stato membro aggiorna i dati e valuta le implicazioni sugli obblighi di compensazione precedenti. Le informazioni sulla cancellazione delle unità di emissione vanno trasmesse entro il 31 luglio 2025 per il periodo 2021-2023 ed entro il 31 luglio 2028 per il periodo 2024-2026.

Abrogazione e disciplina transitoria

Il regolamento delegato (UE) 2019/1603 è abrogato; i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza. Le emissioni e l'uso dei carburanti ammissibili successivi al 1° gennaio 2024 sono monitorati, comunicati e verificati secondo il nuovo testo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereoemissioni di gas a effetto serramercato del carbonioaccreditamento e verificaambiente

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