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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11853/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello confermativa di un avviso di accertamento TARSU per complessivi €104.319,00 relativo agli anni 2007-2012 circa, con riferimento alla concessione demaniale di un pontile galleggiante per ormeggio nel porto turistico di Agropoli. La ricorrente deduceva (i) incompetenza dell'Unione a riscossione di annualità anteriori al trasferimento del servizio di gestione rifiuti (trasferimento del servizio al 9 giugno 2010), (ii) che gli specchi d'acqua non potevano essere tassati in assenza di specifica previsione regolamentare antecedente (delibera unionale del 3 marzo 2012), e (iii) che gli specchi d'acqua rientravano nella disciplina speciale dei rifiuti prodotti dalle navi (d.lgs. n.182/2003) escludendo la TARSU per i soggetti concessionari, evitandosi così doppia imposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi della ricorrente e confermato la sentenza di secondo grado che aveva ammesso la pretesa impositiva. Motivazioni principali: (a) l'Unione di Comuni, per effetto dell'affidamento integrale delle funzioni e servizi, subentra anche negli introiti e nelle potestà impositive relative al servizio (inclusi accertamenti relativi ad annualità pregresse non prescritte); (b) gli specchi d'acqua e gli ormeggi rientrano nella nozione di "aree scoperte" ai fini della TARSU e possono essere tassati anche in assenza di una specifica categoria regolamentare; (c) la competenza all'esazione della TARSU in aree portuali è esclusa a favore dell'Autorità portuale (o Autorità di sistema) solo quando tale Autorità sia stata istituita per quello scalo: nel caso di Agropoli, al tempo dei fatti, non era stata istituita l'Autorità portuale, per cui la privativa comunale (e l'esazione da parte del Comune/Unione) permaneva; (d) resta distinta e riservata alle Autorità portuali o marittime la gestione/tassazione dei rifiuti prodotti dalle navi (disciplina speciale), fattispecie diversa da quella degli ormeggi/pontili soggetti a TARSU. Non sono state ordinate spese processuali in favore della ricorrente poiché la parte vittoriosa era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali), art. 32

    1. L'unione di Comuni è l'ente locale costituito da due o più Comuni... ; 7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

    L'Unione subentra nella totalità dei rapporti amministrativi e fiscali inerenti le funzioni affidate, inclusa la facoltà di accertamento e riscossione dei tributi maturati in precedenza e non prescritti.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU/TARI), art. 62, comma 5

    esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, ...

    L'articolo individua le ipotesi di esclusione dalla tassa: nelle aree portuali la competenza comunale viene meno solo quando una norma attribuisca la gestione (privativa) ad un'altra autorità (p.es. Autorità portuale); in assenza di tale autorità la competenza comunale permane.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 68-69 (regolamentazione comunale)

    I regolamenti comunali devono classificare le categorie di locali e aree tassabili; tuttavia l'assenza di una specifica categoria per gli ormeggi non esclude la tassabilità se l'area rientra nella nozione legislativa di "aree scoperte".

  • legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Autorità portuali), artt. 6, 16, 18

    Attribuiscono alle Autorità portuali (oggi Autorità di sistema) competenze sulle operazioni e servizi portuali e sulle concessioni demaniali; quando sono istituite, assolvono anche funzioni di gestione di servizi di interesse generale nel porto (inclusa la raccolta rifiuti portuali), escludendo la potestà impositiva comunale nell'area di loro competenza.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme ambientali), artt. 200, 202, 204, 208

    Regolamentano l'organizzazione e l'affidamento del servizio integrato di gestione rifiuti; confermano che il soggetto cui è affidato il servizio esercita le relative competenze fino alla piena organizzazione del servizio, implicando la successione anche sui rapporti tributari afferenti.

  • d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (rifiuti delle navi) - richiamato

    Disciplina specifica per i rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico: tali rifiuti seguono un regime di tariffe e competenze proprie e non rientrano nella TARSU comunale; ma questo regime è distinto dai rifiuti prodotti dall'uso di ormeggi/pontili.

  • d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 (riforma Autorità portuali)

    Ha istituito le Autorità di sistema portuale e riorganizzato le competenze portuali; tuttavia non muta il principio che la competenza comunale sulla TARSU è esclusa solo se per lo scalo sia effettivamente istituita l'Autorità competente.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182 (recepimento direttiva UE 2019/883)

    Ha rivisto la disciplina sui rifiuti delle navi e stabilito il regime tariffario per il recupero dei costi degli impianti portuali: ribadisce la distinzione tra tariffe per rifiuti delle navi e tributi comunali per aree/ormeggi.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (C-428/02, C-532/11, C-715/18)

    La giurisprudenza europea ha riconosciuto che locazione/uso di posti per ormeggio e superfici adiacenti può rientrare nella nozione di immobili o aree soggette a imposizione analogamente agli spazi terrestri, con conseguente equiparazione ai fini fiscali quando rilevante.

Massime di principio

  • L'ente associativo (Unione di Comuni) cui sia stato affidato integralmente il servizio di gestione rifiuti subentra anche nelle entrate e nelle potestà impositive relative a quel servizio, comprese pretese relative ad annualità anteriori non prescritte.
  • Gli specchi d'acqua, i pontili e gli ormeggi possono essere qualificati come "aree scoperte" ai fini della TARSU/TARI e sono tassabili anche se il regolamento comunale non contiene una categoria specifica: l'assenza di previsione regolamentare non impedisce l'applicazione del tributo.
  • La competenza comunale alla TARSU nelle aree portuali è esclusa solo quando per quello scalo sia stata istituita e operi l'Autorità portuale/di sistema; in assenza di tale Autorità permane la privativa comunale e la potestà impositiva.
  • Va distintamente trattato il rifiuto prodotto dalle navi (soggetto a normativa e tariffe portuali/peziali) e i rifiuti prodotti dall'attività connessa all'uso di ormeggi/pontili: la prima è materia di Autorità portuale/marittima, la seconda può restare soggetta a tributo comunale.
  • Il concessionario di area demaniale costituisce, di norma, il soggetto passivo della tassa sulle aree scoperte (salvo prova contraria dell'inutilizzabilità o della disponibilità ad altri), pertanto la qualifica di concessionario comporta la presunzione di obbligo tributario.
  • Per valutare la legittimità di un avviso di accertamento municipale su aree portuali occorre verificare se esistesse, ratione temporis, un'Autorità portuale/di sistema o altro titolo normativo che avesse escluso la competenza comunale.

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