Cassazione Penale, Sentenza n. 42752/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della Corte d'appello di Venezia lamentando: carenza/omessa motivazione rispetto al reato ex art. 628 c.p. (contestata inattendibilità della persona offesa, discrepanze nelle dichiarazioni, assenza di riscontri da altri testimoni, dubbi circa l'effettivo pestaggio e le lesioni); carenza di prova del nesso causale tra la condotta e le lesioni ai sensi dell'art. 582 c.p., deducendo la necessità di una consulenza medico-legale; contestazione dell'applicazione dell'aggravante ex art. 583, comma 1, n.1 (ritenendo insufficiente la durata della degenza ospedaliera e i successivi giorni di riposo indicati alla dimissione); contestazione della qualificazione come premeditazione/preordinazione in relazione agli artt. 585 e 577 n.3 c.p.; infine censura sulla misura della pena in continuazione ex artt. 81 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato la decisione rilevando la presenza di una "doppia conforme" (conferma integrale della motivazione di primo grado da parte della Corte d'appello) e l'inammissibilità dei motivi che risultano generici, reiterativi degli stessi dedotti in appello e privi di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito (attendibilità della persona offesa, riscontri testimoniali, valutazioni medico-ospedaliere, qualificazione giuridica dei fatti e applicazione delle aggravanti e della continuazione) fossero adeguatamente motivate e insindacabili in Cassazione in assenza di specifiche doglianze. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Contestato dal ricorrente per la mancanza di prova del nesso causale tra condotta e lesioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione del nesso e della offensività fosse adeguatamente trattata nelle motivazioni di merito e non meritevole di sindacato in cassazione senza specifiche e concrete censure.
art. 583, comma primo, n.1 cod. pen.
L'aggravante è stata ritenuta applicabile dalla Corte d'appello sulla base della gravità delle lesioni e delle risultanze istruttorie; la Cassazione ha giudicato la censura generica e non convincente rispetto alla motivazione assunta in appello.
art. 585 in relazione all'art. 577 n.3 cod. pen.
Il ricorrente ha contestato la qualificazione collegata a premeditazione/preordinazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello abbia correttamente esaminato gli elementi tipici e la dinamica del fatto, scartando l'idea di una confusione fra premeditazione e semplice modalità esecutiva.
art. 628 cod. pen.
Il ricorrente lamentava omissione di motivazione rispetto a questo capo; la Corte ha considerato la contestazione reiterativa e non specifica, ritenendo invece che la Corte d'appello avesse ricostruito adeguatamente le condotte e le prove.
artt. 81 e 133 cod. pen.
Contestata la misura della pena in continuazione; la Corte ha ritenuto la dosimetria proporzionata e supportata da motivazione puntuale in ordine alla gravità della condotta e alla recidiva/continuazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la limitazione nella riproduzione integrale dei motivi del ricorso ai fini della motivazione della Cassazione: la Corte ha esposto i motivi nei limiti consentiti dalla norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre il versamento di una somma (euro 3.000) alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione è spesso inammissibile quando il ricorso ripropone, senza un critico e specifico confronto, gli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti (cd. "doppia conforme").
- Le valutazioni di fatto e di prova adeguatamente motivate in primo e secondo grado sono difficilmente sindacabili in Cassazione: è necessario indicare errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione, non una mera lettura alternativa del merito.
- Motivi generici, aspecifici o che non si confrontano puntualmente con la motivazione impugnata sono dichiarati inammissibili; il ricorrente deve formulare censure concrete, dettagliate e circostanziate.
- Se si censura l'assenza di nessi causali o questioni medico-legali, è opportuno aver prodotto o richiesto nei gradi precedenti una consulenza tecnico-scientifica o aver dimostrato in modo preciso l'insufficienza degli accertamenti clinici compiuti.
- Le censure sulla dosimetria della pena devono dimostrare sproporzione evidente o illogicità nella motivazione; la mera contestazione numerica senza argomentazione specifica è insufficiente.
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