Ordinanza n. 961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, di reiezione del ricorso contro un provvedimento di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o responsabile dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza e dell'esecutività del provvedimento di demolizione. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte, rinviando l'esame delle questioni di merito alla fase decisoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto opportuno che la causa giungesse alla decisione di merito re adhuc integra, rinviando a tale sede l'approfondimento delle questioni controverse e delle censure dedotte. Ha tuttavia accolto la domanda cautelare in considerazione della particolare rilevanza del danno prospettato e ha sospeso l'esecutività del provvedimento di demolizione, fissando l'udienza pubblica di merito al 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello il giudice può sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato quando il danno prospettato presenta particolare rilevanza, rinviando l'esame approfondito delle censure alla decisione di merito.
- Quando l'esame delle questioni di merito richiede un approfondimento incompatibile con la delibazione cautelare, il giudice può disporre che la causa giunga alla decisione di merito re adhuc integra, senza anticipare la valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto.
- L'accoglimento della tutela cautelare può comportare la sospensione diretta dell'esecutività dell'ordine di demolizione impugnato.
Come è indicizzato
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