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Ordinanza

Ordinanza n. 961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n.-OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, di reiezione del ricorso contro un provvedimento di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario o responsabile dell'abuso)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza e dell'esecutività del provvedimento di demolizione. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte, rinviando l'esame delle questioni di merito alla fase decisoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto opportuno che la causa giungesse alla decisione di merito re adhuc integra, rinviando a tale sede l'approfondimento delle questioni controverse e delle censure dedotte. Ha tuttavia accolto la domanda cautelare in considerazione della particolare rilevanza del danno prospettato e ha sospeso l'esecutività del provvedimento di demolizione, fissando l'udienza pubblica di merito al 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello il giudice può sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato quando il danno prospettato presenta particolare rilevanza, rinviando l'esame approfondito delle censure alla decisione di merito.
  • Quando l'esame delle questioni di merito richiede un approfondimento incompatibile con la delibazione cautelare, il giudice può disporre che la causa giunga alla decisione di merito re adhuc integra, senza anticipare la valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto.
  • L'accoglimento della tutela cautelare può comportare la sospensione diretta dell'esecutività dell'ordine di demolizione impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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