Sentenza del 13/09/2016 n. 2222 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - addizionali IVA - cartelle di pagamento - redditi del defunto - dichiarazione presentata dagli eredi - omesso versamento imposte - violazione propria degli eredi - è tale - principio di intrasmissibilità delle sanzioni - non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento relative a sanzioni per omesso versamento di IRPEF, IVA e addizionali regionali e comunali, risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2007 presentata dal figlio ed erede P. B. per conto del defunto. Gli eredi sostenevano che le sanzioni non fossero trasmissibili, in applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, poiché riferite a obblighi tributari del defunto. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'omissione sanzionata fosse stata commessa dall'erede che aveva presentato la dichiarazione e non aveva effettuato i versamenti dovuti.
La decisione
La Commissione tributaria ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittime le cartelle e dovute le sanzioni. Ha ritenuto che il principio di intrasmissibilità previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 operi solo per le violazioni commesse direttamente dal defunto. Nel caso esaminato, l'omesso versamento è stato imputato all'erede che aveva presentato la dichiarazione per conto del defunto e non aveva provveduto al pagamento. Le sanzioni sono state quindi dichiarate dovute solidalmente dagli eredi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. n. 472/1997
L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi
La norma esclude la trasmissione agli eredi delle sanzioni relative a violazioni commesse dal defunto. Non si applica, però, quando la violazione, come l'omesso versamento, è commessa direttamente dall'erede che ha presentato la dichiarazione o assunto l'obbligo di pagamento.
Massime di principio
- Il principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi riguarda le violazioni commesse personalmente dal defunto e non impedisce di sanzionare condotte omissive poste in essere direttamente dagli eredi.
- Quando un erede presenta la dichiarazione fiscale per conto del defunto, deve adempiere anche ai conseguenti obblighi di versamento; l'omissione può comportare l'applicazione delle sanzioni.
- Per stabilire se una sanzione sia trasmissibile occorre individuare l'autore effettivo della violazione, distinguendo tra l'obbligo tributario originario del defunto e la successiva condotta omissiva dell'erede.
- La solidarietà tra coeredi può comportare che l'amministrazione finanziaria richieda l'intero importo delle sanzioni a ciascun erede, secondo le regole applicabili alla responsabilità solidale.
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