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Sentenza

Sentenza del 13/09/2016 n. 2220 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Riscossione - Avviso di accertamento - impugnazione del contribuente - sospensione - art. 47, d.lgs. n. 546/92 - consegue - emissione cartella di pagamento - iscrizione a ruolo provvisorio - art. 15, d.P.R. n. 602/743 - è legittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo procedere all'iscrizione a ruolo provvisorio e all'emissione della cartella di pagamento anche dopo la sospensione dell'avviso di accertamento, poiché tali attività non costituiscono atti esecutivi e, pertanto, non contrastano con la sospensione prevista dall'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che, a seguito della sospensione dell'avviso di accertamento disposta ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, non fosse legittima l'emissione della cartella di pagamento né l'iscrizione a ruolo provvisorio. La contestazione si fondava sull'asserita violazione del divieto di compiere attività esecutive durante la sospensione.

Norme richiamate

  • Art. 47, d.lgs. n. 546/1992

    La sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato impedisce gli atti propriamente esecutivi, ma non esclude necessariamente le attività prodromiche o cautelari di riscossione, come l'iscrizione a ruolo provvisorio e l'emissione della cartella.

  • Art. 15, d.P.R. n. 602/1973

    iscrizione a ruolo provvisorio

    Consente l'iscrizione provvisoria delle somme dovute in pendenza del giudizio. La relativa cartella di pagamento non è qualificata come atto esecutivo, sicché può essere emessa anche quando l'avviso di accertamento è stato sospeso.

Massime di principio

  • La sospensione giudiziale dell'avviso di accertamento non blocca ogni attività dell'amministrazione: vieta gli atti esecutivi, ma può lasciare consentite attività preparatorie o di conservazione della pretesa tributaria.
  • L'iscrizione a ruolo provvisorio e la cartella di pagamento possono essere legittime anche durante la sospensione, purché non siano seguite da azioni esecutive incompatibili con il provvedimento giudiziale.
  • Per valutare la legittimità dell'attività di riscossione occorre distinguere tra emissione della cartella, che ha funzione di intimazione e costituzione del titolo, e successivi atti esecutivi, come il pignoramento.
  • La sospensione dell'atto impositivo non equivale automaticamente alla sospensione di ogni effetto amministrativo o processuale dell'accertamento.

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