Sentenza del 13/09/2016 n. 1491 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notifica dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata semplice - Validità della notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta inesistente e, pertanto, non idonea a produrre effetti giuridici. L'avviso di accertamento non può considerarsi validamente portato a conoscenza del contribuente mediante la sola raccomandata semplice, poiché tale modalità non assicura il rispetto delle norme sulla validità della consegna del plico e delle garanzie difensive del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita mediante raccomandata semplice anziché attraverso una modalità idonea a documentare legalmente la consegna e a garantire il rispetto delle regole poste a tutela del contribuente. La raccomandata semplice, infatti, non offre sufficienti garanzie circa l'identità del destinatario, la regolarità della consegna e le formalità previste per la notificazione degli atti tributari.
Massime di principio
- Gli avvisi di accertamento e gli altri atti tributari devono essere notificati con modalità previste dalla legge e idonee a comprovare la regolarità della consegna.
- La raccomandata semplice, priva delle garanzie proprie della raccomandata con avviso di ricevimento o di una notificazione formalmente eseguita, non è normalmente sufficiente per dimostrare la valida notifica di un atto impositivo.
- Quando la modalità di notifica non consente di verificare destinatario, data e corrette formalità della consegna, la notificazione può essere considerata inesistente o comunque inefficace.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'atto deducendo il difetto di notifica, fermo restando che occorre verificare la specifica disciplina applicabile, la modalità concretamente utilizzata e l'eventuale successiva conoscenza dell'atto.
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