Sentenza del 13/09/2016 n. 477 - Comm. Trib. Prov. Savona
IRPEF - Cittadino iscritto all'AIRE - presunzione, a fini fiscali, della residenza nello Stato - Fattispecie qualificabile come reato ex D. Lgs.74/2000 - raddoppio dei termini "ordinari" per l'accertamento - condizioni di eventuale applicabilità retroattiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l’imponibilità in Italia dei redditi prodotti durante il periodo di residenza formale all’estero e, presumibilmente, la validità dell’accertamento notificato oltre i termini ordinari. La questione riguardava l’applicazione della presunzione prevista dall’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, secondo cui i trasferimenti o le attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono, salvo prova contraria, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Ulteriore profilo concerneva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una violazione penalmente rilevante ai sensi del D.Lgs. 74/2000 e la sua eventuale applicazione retroattiva.
La decisione
La presunzione fiscale è stata ritenuta applicabile anche al cittadino formalmente residente all’estero e iscritto all’AIRE, quando la residenza è collocata in uno Stato a fiscalità privilegiata. Spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata dell’origine non italiana o comunque non imponibile dei redditi e delle attività. Il raddoppio dei termini ordinari di accertamento è ammesso soltanto se la violazione presenta gli estremi di un reato tributario e se la notizia di reato è stata trasmessa entro il termine corrispondente alla scadenza del termine ordinario di decadenza. Non è quindi sufficiente la mera astratta configurabilità del reato né una denuncia tardiva; l’eventuale applicazione retroattiva del raddoppio è subordinata al rispetto delle condizioni temporali previste dalla disciplina applicabile.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009
Le attività finanziarie e gli investimenti detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
L’iscrizione all’AIRE e la residenza formale all’estero non escludono automaticamente la potestà impositiva italiana. Per i soggetti collegati a Stati a fiscalità privilegiata opera una presunzione relativa, superabile dal contribuente mediante prova specifica, analitica e documentata.
D.Lgs. 74/2000
Le violazioni tributarie che integrano una fattispecie di reato possono consentire il raddoppio dei termini ordinari di accertamento, purché siano rispettate le condizioni temporali relative alla trasmissione della notizia di reato.
Norme sui termini di decadenza dell’accertamento tributario
Il raddoppio non opera automaticamente: la notizia di reato deve essere inviata entro il termine collegato alla scadenza del termine ordinario di decadenza. Una denuncia trasmessa oltre tale limite non consente di recuperare retroattivamente un accertamento ormai decaduto.
Massime di principio
- L’iscrizione all’AIRE costituisce un elemento formale e non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare la residenza fiscale effettiva e l’origine dei redditi.
- Quando il contribuente è collegato a uno Stato a fiscalità privilegiata, può operare una presunzione legale relativa a favore dell’accertamento; il contribuente deve fornire una prova contraria concreta, completa e documentata.
- Il raddoppio dei termini di accertamento richiede sia una violazione astrattamente configurabile come reato tributario sia l’invio tempestivo della notizia di reato entro il termine ordinario rilevante.
- La sola presentazione tardiva o successiva della denuncia non può legittimare il raddoppio dei termini né sanare la decadenza già maturata.
- In casi analoghi occorre distinguere tra residenza anagrafica o iscrizione all’AIRE, residenza fiscale effettiva, localizzazione dei redditi e rispetto dei termini di decadenza dell’accertamento.
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