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Sentenza

Sentenza del 13/09/2016 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Non inerenza dei costi dedotti - Onere della prova - Grava sull'Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità dei costi e, in particolare, l'inerenza delle spese rispetto all'attività d'impresa. Sono inerenti i costi appartenenti alla sfera dell'impresa e sostenuti per procurarle un'utilità, anche indiretta; non lo sono quelli riconducibili alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, del socio o di terzi. Per le spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare la non inerenza. Il contribuente deve invece provare la strumentalità della spesa all'attività d'impresa quando tale collegamento non sia evidente dalla natura del costo.

La decisione

La Corte di cassazione ha enunciato il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione limitandosi a contestare genericamente il costo, ma deve fornire la prova della sua non inerenza quando la spesa sia astrattamente riconducibile all'attività d'impresa. Il contribuente è gravato dell'onere di dimostrare il collegamento con l'attività economica solo quando tale collegamento non risulti evidente. La decisione tutela quindi il contribuente rispetto a contestazioni prive di adeguata prova, pur confermando la necessità di documentare la strumentalità delle spese non immediatamente riconducibili all'impresa.

Norme richiamate

  • Principio generale di inerenza dei costi ai fini IRES

    Inerente è tutto ciò che, sul piano dei costi e delle spese, appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità anche in modo indiretto.

    La deducibilità dipende dal collegamento funzionale tra costo e attività d'impresa, non necessariamente dalla produzione di un'utilità immediata o di ricavi specifici.

  • Principio sull'onere della prova della non inerenza

    Gravando sull'Amministrazione finanziaria l'onere della prova della non inerenza dei costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa.

    Quando il costo è astrattamente riferibile all'attività d'impresa, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente che esso è estraneo o non funzionale all'impresa.

  • Sentenza della Corte di cassazione 27 aprile 2012, n. 6548

    Non è invece inerente tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero socio o terzo.

    Le spese personali o familiari non sono deducibili, anche se sostenute da un soggetto che esercita un'attività d'impresa.

Massime di principio

  • Per contestare la deduzione di un costo, l'Amministrazione finanziaria deve motivare e provare la sua estraneità all'attività d'impresa; non è sufficiente una contestazione generica.
  • L'inerenza non richiede necessariamente un beneficio diretto, immediato o la produzione di uno specifico ricavo: è sufficiente un'utilità anche indiretta per l'impresa.
  • Il contribuente deve dimostrare la strumentalità della spesa quando il collegamento con l'attività economica non è evidente dalla natura del costo.
  • Le spese riconducibili alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, dei soci o di terzi sono normalmente non inerenti e quindi non deducibili.
  • È opportuno conservare contratti, fatture, relazioni, documentazione contabile e ogni elemento utile a dimostrare il rapporto tra la spesa e l'attività d'impresa.

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