Sentenza del 13/09/2016 n. 2207 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - appello - art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/92 - deposito copia presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale - termine - trenta giorni - non è tale - inammissibilità - consegue - incostituzionalità della norma - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per il mancato deposito tempestivo della copia presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata: il termine e la conseguente sanzione costituiscono un deterrente volto ad assicurare che il giudice di primo grado riceva tempestivamente notizia documentata della proposizione dell'appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva proposto appello contro la decisione di primo grado, ma non aveva depositato presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale una copia dell'atto di appello entro trenta giorni dalla sua proposizione, come richiesto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. È stata inoltre prospettata l'incostituzionalità della norma per la sanzione processuale prevista.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Impone all'appellante di depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale una copia dell'atto di appello entro trenta giorni dalla sua proposizione. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 2321/2009
La disposizione è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima, poiché il termine svolge una funzione organizzativa e costituisce un deterrente per garantire la tempestiva comunicazione dell'appello al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli adempimenti formali relativi alla proposizione e al deposito dell'appello devono essere eseguiti entro i termini previsti, anche quando l'impugnazione sia stata regolarmente notificata.
- Il mancato deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale entro trenta giorni può determinare l'inammissibilità dell'appello, impedendo l'esame del merito.
- La previsione di una sanzione processuale per il mancato rispetto di un adempimento formale non è necessariamente incostituzionale, se l'adempimento persegue una finalità organizzativa e di corretta informazione del giudice.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare separatamente tutti gli adempimenti dell'impugnazione: notifica, deposito presso il giudice competente e comunicazioni richieste dalla legge, conservando la prova delle date e delle modalità di esecuzione.
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