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Legge

L.R. Puglia 49/2014

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)

Normativa regionaleL.R. Puglia 49/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 49/2014 modifica la l.r. 14/2009 sulle misure straordinarie per l’attività edilizia: proroga al 31 dicembre 2015 il termine per presentare gli interventi previsti dall’art. 7, estende la disciplina delle demolizioni e ricostruzioni anche agli edifici non residenziali e aggiorna alcuni riferimenti temporali e normativi.

Proroga e modifiche al piano casa regionale del 2009

Modifiche alla disciplina regionale di sostegno all’edilizia

La legge regionale del Veneto n. 49 del 5 dicembre 2014 interviene sulla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, che disciplina misure straordinarie e urgenti per il sostegno dell’attività edilizia e il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna alcuni termini e ambiti applicativi del cosiddetto “piano casa” regionale.

Proroga del termine per l’applicazione di una misura agevolata

Viene prorogato un termine previsto dall’articolo 7 della l.r. 14/2009:

  • il termine originario “entro il 31 dicembre 2014” è sostituito con “entro il 31 dicembre 2015”.

La modifica riguarda quindi la finestra temporale entro la quale è possibile avvalersi della specifica misura prevista da quell’articolo, con efficacia limitata al nuovo termine del 31 dicembre 2015.

Estensione agli edifici non residenziali

La legge amplia l’ambito degli interventi ammessi in materia di demolizione e ricostruzione:

  • all’articolo 4 della l.r. 14/2009, dopo il riferimento agli edifici residenziali, sono inserite anche le parole “e non residenziali”.

Di conseguenza, la disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione non si limita più ai soli edifici residenziali, ma comprende anche quelli non residenziali, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge regionale richiamata.

Adeguamenti tecnici e coordinamento del testo

La legge contiene anche modifiche di coordinamento formale:

  • nell’articolo 2, comma 2, lettera b), il rinvio al comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal rinvio al terzo comma dell’articolo 3;
  • nell’articolo 4, comma 4, la locuzione “L’incremento volumetrico previsto al comma 3” è sostituita da “L’incremento volumetrico previsto dal presente articolo”, con effetto di chiarire che il riferimento riguarda l’intera disciplina contenuta nell’articolo.

Aggiornamento del riferimento temporale del regime di applicazione

All’articolo 5 della l.r. 14/2009 viene aggiornato un riferimento di data:

  • le parole “1° agosto 2001” sono sostituite da “1° agosto 2013”.

Si tratta di un adeguamento del presupposto temporale richiamato dalla norma, rilevante per individuare gli immobili o i titoli interessati dalla disciplina.

Valutazione di attualità

Il provvedimento è formalmente vigente nel testo consolidato, ma ha natura modificativa e si innesta su una disciplina straordinaria collegata a termini temporali già definiti. Per il contenuto specifico qui introdotto, l’utilità pratica è oggi limitata, soprattutto per la proroga riferita al 31 dicembre 2015, ormai decorso.

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