L.R. Puglia 45/2014
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia la tutela e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura, la valorizzazione dei prodotti e l’uso dei fitosanitari in fioritura. Istituisce l’Albo degli organismi associativi e l’Osservatorio apistico regionale, definisce soggetti e attività del settore e prevede vigilanza e controlli. È vigente dal 14 novembre 2014 ed è applicabile nel solo territorio regionale.
Tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile dell’apicoltura in Puglia
Tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile dell’apicoltura in Puglia
La legge regionale pugliese riconosce l’apicoltura come attività rilevante per l’impollinazione naturale e la biodiversità e ne disciplina tutela, sviluppo sostenibile e valorizzazione dei prodotti. Integra inoltre regole sull’uso dei prodotti fitosanitari sulle colture e sulle piante spontanee nel periodo di fioritura.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si applica al territorio della Regione Puglia e opera nel rispetto della normativa statale sull’apicoltura e dell’ordinamento europeo in materia igienico-sanitaria. La finalità generale è quella di sostenere il settore apistico, proteggere l’ape domestica, con particolare attenzione alla sottospecie ligustica e alle popolazioni autoctone locali, e favorire lo sviluppo sostenibile dell’allevamento delle api e dei prodotti apistici.
Definizioni rilevanti
La legge richiama le definizioni già contenute nella legge statale sull’apicoltura e precisa alcuni concetti operativi utili all’applicazione della disciplina regionale. In particolare vengono definiti apiari stanziali e nomadi, apiario in abbandono, apicoltore iscritto all’Anagrafe apistica, forme associative del settore, prodotti dell’apicoltura, prodotti primari dell’attività apistica, fornitura diretta di piccoli quantitativi e prodotti fitosanitari.
Disciplina igienico-sanitaria e Anagrafe apistica
Le attività aziendali connesse alla produzione dei prodotti primari dell’attività apistica sono qualificate come produzioni primarie e assoggettate al regolamento (CE) n. 852/2004. Anche le attività di raccolta, manipolazione e stoccaggio svolte fuori dall’azienda restano soggette a tale regolamento fino all’adozione di specifiche norme. Per la gestione dell’Anagrafe apistica la Regione, le ASL, gli apicoltori e le loro associazioni riconosciute utilizzano il sistema informatico della Banca dati apistica (BDA), secondo le modalità fissate dal decreto ministeriale 4 dicembre 2009.
Vigilanza, controlli e sanzioni
Le strutture regionali competenti esercitano la vigilanza e il controllo sull’applicazione della legge, ferma restando la competenza delle ASL per i controlli sanitari e per l’attuazione dell’anagrafe apistica. In occasione di eventi straordinari, le attività di vigilanza possono essere svolte congiuntamente con le ASL. Le violazioni sono accertate dalle strutture preposte e le sanzioni amministrative sono irrogate secondo la legge n. 689/1981.
Albo regionale degli organismi associativi
È istituito presso il competente servizio regionale l’Albo degli organismi associativi del settore apistico operanti in Puglia e costituiti con atto notarile registrato. Le associazioni interessate possono chiedere l’iscrizione depositando statuto e atto costitutivo e impegnandosi ad aggiornare ogni anno, entro il 31 dicembre, i dati relativi al numero dei soci e degli alveari denunciati. Gli iscritti possono svolgere attività di informazione, divulgazione, formazione e assistenza tecnica, in particolare nell’ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei. Possono anche promuovere altre iniziative per l’emersione e la valorizzazione del patrimonio apistico e richiedere incentivi per conto dei soci.
Collaborazione con i servizi veterinari
Le associazioni e le altre strutture richiamate dalla normativa statale sull’anagrafe apistica collaborano con i servizi veterinari delle ASL per la corretta applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 4 dicembre 2009.
Osservatorio apistico regionale
È istituito presso il competente servizio regionale l’Osservatorio apistico regionale, con funzioni consultive e propositive sul comparto. L’organo formula pareri e proposte, suggerisce programmi di sviluppo e promozione, indica metodi di tutela degli insetti pronubi, propone studi e attività di orientamento e svolge azioni di sensibilizzazione contro l’uso improprio dei fitofarmaci. Ogni anno, sulla base delle denunce di morie di api causate da fitosanitari e degli accertamenti effettuati, l’Osservatorio segnala i prodotti dannosi e suggerisce tecniche per prevenire i danni da trattamenti.
Composizione e funzionamento dell’Osservatorio
L’Osservatorio è istituito con atto di Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto da rappresentanti regionali, tecnici, universitari e del settore apistico e agricolo. La partecipazione è gratuita e senza rimborso spese. Il Presidente convoca l’organo almeno una volta l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti.
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