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Legge

L.R. Puglia 48/2014

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Normativa regionaleL.R. Puglia 48/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 48/2014 modifica l’art. 24 della l.r. n. 4/2003: aggiorna la rubrica, sostituisce il riferimento agli IACP con gli enti gestori di alloggi ERP e aggiunge una norma poi dichiarata incostituzionale che consentiva, agli enti non dissestati, di destinare parte dei proventi delle alienazioni al pagamento di imposte sugli immobili per rispettare il pareggio di bilancio.

Modifiche all’utilizzo dei proventi delle alienazioni di alloggi ERP da parte degli enti gestori pugliesi

Modifiche all’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi ERP

La legge regionale della Puglia n. 48 del 2014 interviene sull’articolo 24 della l.r. 4/2003, aggiornando la disciplina sul risanamento finanziario e sull’impiego dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’intervento opera sul testo già vigente, ampliando l’ambito soggettivo dagli IACP agli enti gestori di alloggi ERP.

Ambito soggettivo e oggetto della disciplina

La modifica sostituisce il riferimento agli IACP con quello più ampio agli “enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica”. In questo modo, la disciplina non è più limitata ai soli istituti autonomi case popolari, ma riguarda tutti gli enti gestori rientranti nella categoria indicata dalla legge regionale.

Risanamento finanziario e utilizzo dei proventi delle alienazioni

La rubrica dell’articolo 24 viene riformulata per comprendere sia il risanamento del dissesto finanziario degli enti gestori ERP, sia l’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi. Rimane quindi centrale la destinazione di tali risorse al perseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla normativa regionale, con l’aggiornamento lessicale del titolo per riflettere l’estensione della disciplina.

Destinazione dei proventi per enti non dissestati

La legge introduceva un comma 1-bis che consentiva agli enti gestori non in stato di dissesto finanziario, in deroga alla legge n. 560/1993, di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi ERP al pagamento delle imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.

Tale previsione è però rimasta priva di efficacia applicativa, poiché la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale con sentenza n. 38/2016.

Decorrenza ed efficacia

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dunque dal 5 dicembre 2014. Tuttavia, la parte relativa al comma 1-bis non è oggi utilizzabile per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale.

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