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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23528/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, rideterminando reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari per l'anno 2010 e recuperando a tassazione maggiori ricavi desunti da movimentazioni bancarie sui conti intestati a una socia, ritenute prive di giustificazione. In seguito aveva emesso anche avvisi personali per i soci, imputando per trasparenza il maggior reddito della società e contestando ad alcuni di essi ulteriori redditi da locazione. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, ma la CTR aveva poi annullato gli atti impositivi ritenendoli nulli perché sottoscritti da funzionario privo della qualifica dirigenziale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione del divieto di ius novorum nel processo tributario, perché la nullità per difetto di sottoscrizione era stata dedotta solo in appello; 2) errata applicazione dell'art. 42 del DPR 600/1973, sostenendosi che la sottoscrizione da parte di dirigente non fosse requisito di nullità e che l'atto del funzionario di fatto fosse valido; 3) erronea applicazione dell'art. 21-septies L. 241/1990; 4) illegittimo ingresso in appello di motivi aggiunti relativi alla mancata redazione del verbale di chiusura e al mancato rispetto del termine di 60 giorni; 5) omessa motivazione su tali questioni; 6) errata applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 32 DPR 600/1973, assumendo che non vi fosse stato alcun accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa. La Corte ha ritenuto fondati il primo, il terzo e il quarto motivo, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha affermato che l'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento era stata proposta solo in appello, in violazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992, e che non era invocabile il regime di nullità del diritto amministrativo; ha inoltre ritenuto che la doglianza relativa al verbale di chiusura e al termine dilatorio fosse stata introdotta tardivamente con memoria, come integrazione non consentita dei motivi di ricorso ex art. 24 del d.lgs. 546/1992. Restano assorbiti gli ulteriori motivi. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario vieta lo ius novorum in appello; la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione deve essere eccepita in primo grado, altrimenti la questione è inammissibile se proposta nelle fasi successive

  • art. 21-septies L. 241/1990

    non si applica automaticamente agli atti tributari, per i quali opera una disciplina propria dell'invalidità; non può essere richiamato per far valere la nullità dell'avviso di accertamento

  • art. 42 DPR 600/1973

    la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la nullità per difetto di sottoscrizione è un vizio da far valere tempestivamente nel processo tributario; la specifica questione non può essere introdotta per la prima volta in appello

  • art. 61, comma 2, DPR 600/1973

    richiamato come disposizione che espressamente disciplina la nullità dell'avviso nel sistema tributario

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    i motivi aggiunti sono ammessi solo se resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti o da ordine della Commissione; altrimenti la nuova eccezione è preclusa

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto essenziale della sentenza e motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della decisione

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    invocato dai contribuenti per sostenere l'illegittimità dell'atto in mancanza del rispetto del termine dilatorio; la Corte rileva che la relativa doglianza era stata introdotta tardivamente

  • art. 32 DPR 600/1973

    richiamato per la disciplina delle indagini bancarie e delle presunzioni di ricavi non dichiarati; nel caso concreto la questione del verbale di chiusura era stata dedotta tardivamente

  • art. 51, comma 2, n. 2, DPR 633/1972

    richiamato nella ricostruzione del recupero a tassazione sui movimenti bancari

Massime di principio

  • Nel processo tributario la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione deve essere dedotta tempestivamente in primo grado; se proposta per la prima volta in appello è inammissibile per violazione del divieto di ius novorum.
  • La disciplina generale della nullità del provvedimento amministrativo di cui all'art. 21-septies L. 241/1990 non si applica automaticamente agli atti impositivi tributari, che seguono un proprio regime di invalidità.
  • I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammissibili solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992; non è consentito introdurre in seguito una nuova eccezione che avrebbe potuto essere formulata già nel ricorso introduttivo.
  • Né la mancata contestazione in fatto dell'Amministrazione né la discussione nel merito su una questione nuova valgono a superare una preclusione processuale posta a tutela dell'ordine del giudizio.
  • Quando la questione nuova è stata introdotta tardivamente e risulta assorbente, la Corte può cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di merito per il nuovo esame delle questioni non ancora scrutinate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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