L.R. Emilia-Romagna 9/2016
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge recepisce e aggiorna la normativa regionale su pericoli di incidenti rilevanti, rifiuti, energia, tabagismo, artigianato, cooperazione mutualistica e altre materie. Molte disposizioni coordinano il quadro con il d.lgs. 105/2015, il d.lgs. 6/2016 e la riforma organizzativa regionale; alcune norme transitorie hanno effetto solo fino al 1° giugno 2016 o per procedimenti in corso.
Legge comunitaria regionale Emilia-Romagna 2016
Legge comunitaria regionale Emilia-Romagna 2016
La legge interviene su numerosi settori dell’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna, soprattutto per recepire e coordinare la disciplina europea e statale in materia ambientale, energetica, artigianale e di prevenzione del tabagismo. Gran parte delle modifiche adegua la normativa regionale alla riforma del sistema di governo locale e ai decreti legislativi statali di attuazione delle direttive UE.
Recepimento del diritto europeo e finalità generali
Il provvedimento è finalizzato al recepimento, tra l’altro, delle direttive in materia di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, rifiuti, prestazione energetica nell’edilizia e prodotti del tabacco. Introduce anche disposizioni di semplificazione e coordinamento in materia ambientale, artigianato e cooperazione mutualistica.
Incidenti rilevanti con sostanze pericolose: assetto delle funzioni
La disciplina regionale sulla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti viene riallineata al d.lgs. 105/2015. La legge si applica agli stabilimenti di soglia inferiore e superiore previsti da quel decreto, restando ferme le esclusioni e i limiti ivi stabiliti. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano le norme del d.lgs. 105/2015, incluse le definizioni.
Le funzioni amministrative sugli stabilimenti di soglia inferiore sono esercitate dalla Regione tramite ARPAE. Per gli stabilimenti di soglia superiore, in particolare per la valutazione del rapporto di sicurezza e le ispezioni, si opera secondo la procedura di trasferimento di funzioni di cui all’art. 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998. ARPAE si avvale dei comitati tecnici previsti dalla disciplina statale per la valutazione delle schede tecniche, dei rapporti di sicurezza e, ove occorra, per le ispezioni.
Incidenti rilevanti: procedimento, comitato, gestori e semplificazioni
Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è composto da rappresentanti di ARPAE, Vigili del fuoco, Regione, INAIL, Comune, AUSL e comandante provinciale dei Vigili del fuoco; ogni componente ha un supplente. Il Comitato è nominato dal dirigente regionale competente, presieduto dal direttore generale ARPAE, decide a maggioranza con parere vincolante e non dà diritto a compensi o rimborsi.
ARPAE, acquisito il parere del Comitato, conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza e rilascia, se dovuto, il nulla-osta di fattibilità o altri atti di assenso per stabilimenti nuovi o modifiche aggravanti. La valutazione positiva abilita all’esercizio dell’attività. Le tariffe istruttorie sono a carico del gestore.
Per gli stabilimenti di soglia inferiore il gestore presenta ad ARPAE una scheda tecnica; per quelli di soglia superiore invia il rapporto di sicurezza anche ad ARPAE. Devono essere comunicate anche le modifiche che possano aggravare il rischio.
Il procedimento è semplificato quando i nuovi stabilimenti sono assoggettati a VIA, che comprende anche il nulla-osta di fattibilità. La Regione definisce inoltre il raccordo tra i soggetti ispettivi.
Incidenti rilevanti: pianificazione territoriale, emergenze, consultazione e pubblicità
Le Province e i Comuni interessati dagli stabilimenti a rischio devono adeguare i propri strumenti urbanistici e territoriali ai criteri del d.lgs. 105/2015. Fino all’adozione delle nuove linee guida ministeriali restano validi i criteri del precedente decreto ministeriale attuativo del d.lgs. 334/1999 e le disposizioni regionali sul governo del territorio.
Fino all’adeguamento del piano urbanistico generale, il territorio comunale o le aree di danno restano soggetti a vincoli di destinazione per il rilascio di titoli edilizi. Il Comitato esprime parere preventivo e vincolante entro 45 giorni sugli interventi pubblici e privati soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione di alcuni interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non aumentano l’esposizione al rischio.
Il gestore deve predisporre il piano di emergenza interno; la Regione esprime l’intesa con il Prefetto per il piano di emergenza esterno. Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dalla disciplina statale. La Regione pubblica inoltre sul proprio sito l’elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore e trasmette al Ministero le informazioni necessarie a livello europeo.
Incidenti rilevanti: ispezioni e sanzioni
Le ispezioni sugli stabilimenti di soglia inferiore sono pianificate con un piano regionale pluriennale, riesaminato annualmente e comunicato al Ministero entro il 28 febbraio, e con un programma annuale predisposto da ARPAE d’intesa con la Regione. Le ispezioni sono svolte da commissioni composte di norma da ARPAE, Vigili del fuoco e INAIL. Le procedure ispettive sono definite con direttiva regionale e ARPAE può avvalersi del Comitato tecnico.
In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza, ARPAE prescrive gli adempimenti e i tempi di adeguamento; in caso di inadempienza può sospendere l’attività. Dopo un incidente rilevante, ARPAE svolge indagini, impone le azioni correttive e formula raccomandazioni preventive.
ARPAE è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 105/2015. Se la scheda tecnica non è presentata o non sono rispettate le misure di sicurezza, ARPAE diffida il gestore a regolarizzarsi entro massimo 60 giorni, prorogabili per giustificati motivi; in caso di mancato adeguamento dispone la sospensione dell’attività fino a 6 mesi.
Disposizioni transitorie sugli incidenti rilevanti
Sono abrogati gli articoli 9, 17 e 18 della precedente legge regionale n. 26 del 2003. Fino al 1° giugno 2016 continua ad applicarsi quanto stabilito dalla Giunta regionale in attuazione degli artt. 68 e 69 della l.r. n. 13/2015, ferme le disposizioni transitorie del d.lgs. 105/2015.
Demanio forestale e aree naturali protette
In materia di demanio forestale, la gestione può essere affidata a più Unioni di Comuni contermini, garantendo la gestione unitaria tramite convenzione regionale che individua l’Unione capofila e riconosce il ruolo dei Comuni interessati. La Regione può inoltre concedere contributi a Parchi nazionali ed enti di gestione per progetti conformi ai piani d’azione di riserve MAB UNESCO ricadenti in Emilia-Romagna, nei limiti del bilancio regionale.
Rifiuti e sanzioni sui flussi dei rifiuti urbani
La Regione esercita il potere sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti. È prevista una sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro, commisurata alla gravità dell’inadempienza; i proventi confluiscono in un fondo per interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione può essere proposta la sospensione o decadenza del servizio, se compatibile con la fruibilità per gli utenti.
Attività estrattive
La disciplina delle attività estrattive viene aggiornata sostituendo la Commissione tecnica infraregionale con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in vari passaggi procedurali. I PAE dei Comuni interessati dai PIAE sono approvati dal Consiglio comunale secondo la procedura urbanistica regionale. La domanda di autorizzazione è trasmessa dal Comune all’Agenzia entro 15 giorni; l’Agenzia esprime il parere entro 30 giorni e il Comune provvede entro 60 giorni.
Le Commissioni tecniche infraregionali già costituite cessano dalle funzioni dalla data di entrata in vigore della legge, con subentro dell’Agenzia anche nei procedimenti in corso.
Pianificazione territoriale e aree a rischio industriale
L’allegato alla l.r. n. 20/2000 viene modificato per definire i contenuti della pianificazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Il PTCP deve individuare le aree di danno, disciplinare le relazioni tra stabilimenti e elementi territoriali vulnerabili e tener conto delle criticità da rischio naturale. Le Province limitrofe collaborano all’individuazione delle aree di danno; il PTCP determina i Comuni tenuti all’adeguamento urbanistico.
Energia e impianti termici
In materia energetica, la Regione assume funzioni in tema di affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale nei casi in cui la Provincia sia stata individuata come stazione appaltante, con poteri sostitutivi in caso di inerzia. La Regione rilascia anche le intese per opere di competenza statale e, se l’opera non è soggetta a procedure di VIA, previo parere tecnico di ARPAE.
Per gli impianti termici è istituito un sistema regionale organico, fondato su regolamento regionale, controlli periodici, accertamenti e ispezioni, accreditamento degli ispettori e catasto informativo CRITER. Il proprietario, conduttore o amministratore deve mantenere l’impianto in esercizio, registrarlo nel sistema e far eseguire manutenzione e controlli da ditte abilitate. Il rapporto di controllo tecnico è consegnato al responsabile e registrato telematicamente nel CRITER.
Per i conducenti di impianti termici civili oltre 0,232 MW è previsto il patentino rilasciato dalla Regione tramite ARPAE, con termine di 30 giorni; è istituito il registro regionale dei soggetti abilitati. L’organismo regionale di accreditamento e ispezione cura accertamenti e ispezioni, con programmi annuali approvati dalla direzione competente. È prevista una sanzione da 1.000 a 10.000 euro per i distributori di combustibile che non adempiono agli obblighi di comunicazione.
Artigianato
La disciplina dell’artigianato è aggiornata al quadro europeo sugli aiuti di Stato e l’Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio. Alle Camere sono delegate le funzioni di verifica e controllo dei requisiti per iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo, con procedura avviata anche d’ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni; il termine ordinario per decidere è di 60 giorni, con possibile sospensione non superiore a 30 giorni.
La Commissione regionale per l’artigianato è riorganizzata in 11 membri e non percepisce emolumenti. Il Servizio regionale competente decide sui ricorsi contro i provvedimenti camerali entro 90 giorni e può svolgere sopralluoghi, richiedere pareri non vincolanti e attribuire la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali.
Sono previste disposizioni transitorie: entro 3 mesi la Regione deve stipulare una convenzione con le Camere di Commercio; in mancanza, continuano ad applicarsi le previgenti regole per i procedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione.
Cooperazione mutualistica
La Regione promuove programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa, anche con la partecipazione di enti locali, Camere di Commercio, università e fondazioni bancarie. I programmi hanno di norma durata biennale e ricevono cofinanziamento regionale secondo criteri definiti dalla Regione.
Prevenzione, cura e controllo del tabagismo
Il divieto di fumo è rafforzato nelle strutture sanitarie e nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, secondo individuazione dei responsabili delle strutture. Nelle scuole il divieto si estende obbligatoriamente anche alle aree aperte di pertinenza; la Regione promuove inoltre azioni per scoraggiare il fumo nelle aree frequentate da bambini e giovani, specie parchi e aree gioco.
Nei luoghi di lavoro i datori devono informare i lavoratori sui rischi del fumo attivo e passivo e consultare i rappresentanti per la sicurezza sulle misure adottate. In caso di mancato pagamento delle sanzioni, l’autorità competente è l’AUSL del luogo della violazione; per alcune fattispecie si applica la disciplina sul pagamento e sulla devoluzione dei proventi prevista dalla legge regionale, ferma la normativa statale sulle sigarette elettroniche.
Ulteriori disposizioni e coordinamenti
La legge interviene anche su norme regionali in materia di parità di genere, contabilità, turismo, Pro Loco e sistema di governo regionale, adattando i riferimenti normativi al nuovo quadro legislativo. Viene inoltre previsto che la Giunta regionale definisca il sistema di alternanza scuola-lavoro in Emilia-Romagna, a partire dai percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale, e che l’apprendistato di primo livello per attività stagionali si svolga secondo i contratti collettivi nazionali applicabili.
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