L.R. Emilia-Romagna 7/2016
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce misure collegate alla prima variazione di bilancio 2016-2018: aggiorna la durata del Collegio dei revisori, disciplina il subentro negli adempimenti agricoli delle ex Comunità montane, organizza il programma regionale per sicurezza territoriale e difesa del suolo, definisce aspetti di incarichi e trasferimenti di risorse. Prevede inoltre una proroga fino al 30 giugno 2018 del blocco dell’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione.
Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 dell’Emilia-Romagna
Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio 2016-2018
La legge regionale dell’Emilia-Romagna interviene con misure collegate alla prima variazione generale del bilancio di previsione 2016-2018. Il provvedimento coordina profili organizzativi, finanziari e transitori, con effetti limitati al territorio regionale e, per alcune misure, a un orizzonte temporale definito.
Finalità generali
La legge è adottata in coerenza con il decreto legislativo n. 118 del 2011 sull’armonizzazione contabile. L’obiettivo dichiarato è rendere più efficace l’azione amministrativa nel perseguimento degli obiettivi del Documento di economia e finanza regionale, in connessione con la prima variazione generale al bilancio 2016-2018.
Revisori dei conti regionali
La durata del Collegio regionale dei revisori dei conti viene estesa da tre a cinque anni. Per il Collegio in carica alla data di entrata in vigore della legge è previsto un regime transitorio: esso continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017.
Subentro negli adempimenti agricoli delle ex Comunità montane
Gli enti subentrati alle Comunità montane devono concludere i procedimenti in materia di agricoltura per i quali, alla data del 31 marzo 2016, la Regione abbia già assegnato le relative risorse finanziarie. Per favorire tale completamento, una quota di personale regionale può essere utilizzata da tali enti mediante convenzioni con la Regione.
Programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio
La Giunta regionale approva, su proposta della struttura competente e previa comunicazione alla Commissione assembleare competente, il Programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio. Il Programma riguarda attività, opere e lavori per la sicurezza territoriale e la difesa del suolo e della costa, in coerenza con la pianificazione di distretto e nei limiti delle priorità e delle risorse disponibili. Il Programma può essere aggiornato con la stessa procedura in funzione di nuove priorità e nuovi piani di finanziamento.
Attuazione operativa e continuità amministrativa
Il Programma è attuato dalla Regione tramite l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, salvo quanto previsto da una specifica norma del 2000 richiamata dalla legge. Per garantire la continuità dei procedimenti relativi a opere e lavori già in corso o già programmati al momento del trasferimento delle funzioni all’Agenzia, il direttore generale regionale competente individua i dirigenti autorizzati alla gestione amministrativo-contabile delle diverse fasi di spesa. La Giunta definisce inoltre le modalità organizzative e finanziarie necessarie all’attuazione.
Incarichi regionali e divieto di attività gestionale
Per gli incarichi disciplinati dall’articolo modificato del testo unico regionale sul personale, resta fermo che, in caso di mancanza del titolo di studio idoneo, non può essere svolta attività gestionale. Il trattamento economico è parametrato alle attività di diretta collaborazione effettivamente assegnate, in relazione agli inquadramenti economici previsti dai contratti collettivi applicati ai dirigenti e al personale regionale.
Variazioni compensative di bilancio per sicurezza territoriale e protezione civile
Entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge di stabilità regionale 2016 e nel rispetto delle finalità già stabilite, la Giunta è autorizzata a disporre variazioni compensative tra Missione 9 e Missione 11, al fine di trasferire risorse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in relazione all’esercizio delle funzioni regionali in materia di sicurezza territoriale.
Promozione della memoria del Novecento
La norma regionale sulla valorizzazione della storia del Novecento è integrata specificando che le attività promosse dalla Regione devono svolgersi nel rispetto della normativa statale in materia.
Misure per il settore edilizio e oneri di urbanizzazione
Per favorire la ripresa dell’attività edificatoria, si conferma il mancato aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle continuano ad applicarsi con l’incidenza già stabilita fino alla ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione da parte della futura legge regionale in materia di governo del territorio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2018.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.
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