Sentenza del 06/06/2018 n. 2547 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accise su vodka - Deposito fiscale - Mancata conclusione dell'esportazione - Regime sospensivo di accise - Ridotto lasso temporale delle false esportazioni - Sanzioni - Cumulo giuridico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: il depositario deve versare le accise non assolte a causa della mancata conclusione delle esportazioni in regime sospensivo. È stata inoltre riconosciuta la legittimità delle sanzioni, applicando il cumulo giuridico ove ricorrevano più violazioni riconducibili a un medesimo disegno o comportamento unitario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la mancata conclusione di operazioni di esportazione di prodotti alcolici movimentati in regime sospensivo di accisa. Le merci risultavano formalmente destinate all'esportazione, ma la documentazione non dimostrava adeguatamente l'effettiva uscita dal territorio doganale dell'Unione. La circolazione anomala dei prodotti, il ridotto lasso temporale delle false esportazioni, l'insufficienza della documentazione e la violazione delle procedure aziendali da parte di alcuni dipendenti sono stati ritenuti elementi idonei a evidenziare una colpa organizzativa e di controllo del depositario. In quanto garante del deposito fiscale, il ricorrente è stato ritenuto direttamente responsabile delle irregolarità relative al pagamento delle accise.
Norme richiamate
Disciplina delle accise sui prodotti energetici e sugli alcoli e bevande alcoliche
Il depositario autorizzato e il garante del deposito fiscale rispondono del corretto assolvimento delle accise e delle irregolarità relative alla circolazione dei prodotti in sospensione d'imposta.
Regime sospensivo delle accise e procedure di esportazione
Il regime sospensivo si estingue solo quando l'esportazione è effettivamente comprovata secondo le procedure previste; la mera destinazione dichiarata all'estero non è sufficiente.
Norme sul cumulo giuridico delle sanzioni tributarie
Quando più violazioni sono collegate da un'unica condotta o da un medesimo disegno, le sanzioni possono essere determinate mediante cumulo giuridico anziché attraverso una sommatoria automatica.
Massime di principio
- Chi gestisce un deposito fiscale assume una responsabilità diretta sul corretto funzionamento del regime sospensivo e non può limitarsi a invocare errori o condotte irregolari dei propri dipendenti.
- Le operazioni di esportazione devono essere supportate da documentazione completa, coerente e verificabile; in mancanza della prova dell'uscita effettiva dei prodotti, le accise possono diventare esigibili.
- Movimentazioni anomale, tempi incompatibili con una reale esportazione e documentazione carente impongono al depositario controlli rafforzati e possono fondare una responsabilità per colpa organizzativa.
- L'adozione di procedure interne non esclude la responsabilità se tali procedure non sono adeguatamente applicate, controllate e documentate.
- In presenza di più violazioni connesse, il contribuente può chiedere l'applicazione del cumulo giuridico, ma ciò non elimina l'obbligo principale di versare le accise dovute.
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