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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/79

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/79 della Commissione del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione

Normativa europea32022R0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il formato comune e le specifiche tecniche per i dati di attuazione che le autorità di gestione devono raccogliere e inviare alla Commissione per ogni operazione finanziata dal FEAMPA in gestione concorrente. L’obiettivo è garantire coerenza, completezza e tempestività della registrazione dei dati sin dall’avvio del programma. Gli allegati definiscono in modo dettagliato i campi informativi, i codici e gli indicatori da utilizzare.

Norme tecniche per la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione del FEAMPA in gestione concorrente.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle autorità di gestione degli Stati membri, che devono registrare, trasmettere e presentare alla Commissione i dati di attuazione relativi a ciascuna operazione sostenuta nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) in regime di gestione concorrente. Riguarda quindi le operazioni finanziate dal FEAMPA e i relativi beneficiari, con particolare riferimento ai dati di attuazione a livello operativo; non disciplina invece, se non per rinvio, la gestione diretta e indiretta se non nei campi dell’allegato II destinati a tali regimi. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/79: registrazione, trasmissione e presentazione dei dati di attuazione FEAMPA

Il regolamento detta le modalità applicative dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2021/1139 istitutivo del FEAMPA, con l’obiettivo di assicurare un flusso informativo uniforme e completo verso la Commissione sui dati di attuazione a livello di operazione. La disciplina è giustificata dall’esigenza, richiamata nei considerando, di garantire coerenza e tempestività nella raccolta dei dati sin dall’avvio dei programmi, integrando gli obblighi di trasmissione dei dati cumulativi previsti dal regolamento (UE) 2021/1060.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si inserisce nel sistema di gestione concorrente dei fondi dell’Unione e specifica il contenuto tecnico dei dati che le autorità di gestione devono fornire alla Commissione per ciascuna operazione sostenuta dal FEAMPA. La Commissione sottolinea che i dati devono includere le caratteristiche fondamentali di ciascun beneficiario e di ciascuna operazione, così da consentire un monitoraggio armonizzato a livello europeo.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo riguarda le autorità di gestione degli Stati membri per le operazioni finanziate dal FEAMPA in regime di gestione concorrente. I dati richiesti si riferiscono a singole operazioni e ai relativi beneficiari; il regolamento contiene anche campi e codifiche utilizzabili, in parte, per regimi di gestione diretta e indiretta, ma l’obbligo centrale di cui agli articoli 1 e 2 è riferito alla gestione concorrente.

Regole di registrazione e trasmissione dei dati

L’articolo 2 impone alle autorità di gestione di registrare e trasmettere alla Commissione i dati di attuazione per ogni operazione secondo il formato dell’allegato I. L’allegato disciplina in modo analitico la struttura del dataset: identificazione dell’operazione, descrizione, codice del programma (CCI), identificativo univoco, dati del beneficiario, localizzazione NUTS, costi e importi di sostegno, stato di avanzamento, tipologia dell’intervento e altri elementi specifici.

Tra i campi più rilevanti figurano:

  • il numero CFR della nave, se pertinente, con regole tecniche di compilazione in caso di più navi;
  • il settore a cui contribuisce l’operazione;
  • l’obiettivo specifico;
  • il tipo di beneficiario e il genere del beneficiario/persona fisica;
  • il numero di persone direttamente coinvolte e dei partner;
  • gli importi relativi ai costi ammissibili, alle spese ammissibili e al sostegno FEAMPA;
  • la data di approvazione della domanda di sostegno e la data del pagamento finale al beneficiario;
  • le indicazioni Sì/No su piccola pesca costiera, obbligo di sbarco, cambiamenti climatici, non discriminazione, parità di genere, diritti delle persone con disabilità e precedente sostegno FEAMP/FEAMPA.

Presentazione dei dati e codifiche da utilizzare

L’articolo 3 rinvia alle specifiche contenute nell’allegato II, che stabilisce i codici da usare per la presentazione dei dati. Le tabelle dell’allegato II classificano:

  • i settori di intervento, tra cui pesca, acquacoltura, trasformazione, turismo, ambiente, settore marittimo, approcci integrati e altro;
  • i tipi di beneficiario, incluse imprese private di diverse dimensioni, organismi pubblici, centri di ricerca, ONG, istituti di istruzione, GAL, persone fisiche e altre categorie;
  • il genere del beneficiario o della persona fisica;
  • i codici Sì/No;
  • la distinzione tra pesca marittima, interna, entrambe o non applicabile;
  • lo stato di avanzamento dell’operazione, dalla selezione al completamento;
  • le tipologie di operazione, che coprono un ampio elenco di interventi ammissibili o finanziabili.

Tipologie di intervento e forme di sostegno

L’allegato II elenca anche le tipologie di intervento per il sostegno in gestione diretta e indiretta, tra cui governance internazionale degli oceani, politica marittima, consulenza scientifica, controllo ed esecuzione, contributi a organizzazioni internazionali, misure di conservazione, consigli consultivi, comunicazione e informazioni sul mercato.

Quanto alla forma di sostegno, sono previsti i codici per sovvenzioni, strumenti finanziari, combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari, premi e appalti nella gestione diretta.

Indicatori comuni di risultato

L’allegato II contiene inoltre una tabella specifica degli indicatori comuni di risultato, che devono essere associati alle operazioni. Tra i principali figurano la nuova capacità produttiva, la produzione acquicola mantenuta, le imprese create o rafforzate, i posti di lavoro creati o mantenuti, le aree interessate da operazioni a favore del buono stato ecologico e della biodiversità, le azioni per la sostenibilità sociale, l’efficacia del sistema di raccolta e gestione dei dati, le attività di cooperazione, le innovazioni rese possibili, i mezzi di controllo installati o migliorati, le attività di promozione e informazione, l’efficienza delle risorse, il consumo di energia che comporta riduzione di CO2, la capacità di governance, gli investimenti indotti, le serie di dati e consulenze rese disponibili e l’uso di piattaforme di dati e informazione.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione è eminentemente tecnica-operativa: uniformare raccolta, trasmissione e presentazione dei dati di attuazione FEAMPA, a beneficio sia delle autorità nazionali sia della Commissione.

Disposizioni principali

Oggetto del regolamento

L’articolo 1 stabilisce le norme per la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139.

Obbligo di registrazione e trasmissione

L’articolo 2 impone alle autorità di gestione di registrare e trasmettere alla Commissione i dati di attuazione per ciascuna operazione sostenuta in regime di gestione concorrente, secondo il formato dell’allegato I.

Modalità di presentazione

L’articolo 3 dispone che i dati di attuazione siano presentati conformemente alle specifiche contenute nelle tabelle dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Formato dei dati da registrare

L’allegato I contiene il formato dettagliato della comunicazione dei dati: descrizione dell’operazione, CCI, identificativo univoco, descrizione, numero CFR della flotta quando pertinente, settore di contribuzione, obiettivo specifico, codice NUTS, dati del beneficiario, numero di persone e partner coinvolti, partner capofila, natura marittima o interna dell’operazione, stato di avanzamento, costi e spese ammissibili, importi FEAMPA, date di approvazione e pagamento finale, tipologia di intervento, tipologia di operazione, dati specifici per l’aumento di stazza lorda ex articolo 19, paragrafo 3, del regolamento FEAMPA, nonché indicatori Sì/No su piccola pesca costiera, obbligo di sbarco, cambiamenti climatici, non discriminazione, parità di genere, diritti delle persone con disabilità, forma di sostegno e precedente sostegno FEAMP/FEAMPA.

Specifiche di presentazione e codifiche

L’allegato II definisce le tabelle di codici da utilizzare per la presentazione dei dati: settore dell’operazione, tipo di beneficiario, genere del beneficiario/persona fisica, codici Sì/No, tipologia di pesca o acquacoltura, stato di avanzamento, tipologie di operazione, forma di sostegno, tipi di intervento per gestione diretta e indiretta e indicatori comuni di risultato.

Indicatori comuni di risultato

L’allegato II elenca gli indicatori comuni di risultato, con codice e unità di misura, tra cui nuova capacità produttiva, produzione acquicola mantenuta, imprese create o con aumento di fatturato, capacità delle navi ritirate, posti di lavoro creati o mantenuti, persone beneficiarie, aree e azioni connesse al buono stato ecologico e alla biodiversità, sostenibilità sociale, efficacia della raccolta e gestione dei dati, cooperazione tra portatori di interesse, innovazioni rese possibili, mezzi di controllo, attività di promozione e informazione, efficienza delle risorse, risparmio energetico, capacità di governance, investimenti indotti, dati e consulenze rese disponibili e uso di piattaforme di dati e informazione.

Come è indicizzato

Materiefondo feampapolitica della pescaacquacolturagestione dei dati e rendicontazionecohesione e gestione concorrente

Testo integrale

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