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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/78

Regolamento (UE) 2022/78 della Commissione del 19 gennaio 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dazomet, exitiazox, metam e metilisotiocianato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) per dazomet, exitiazox, metam e metilisotiocianato nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche recepiscono i pareri dell’EFSA, ridefiniscono in parte i residui e fissano nuovi LMR in allegato II, sopprimendo le relative colonne dall’allegato III. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 9 agosto 2022 e un rinvio a riesame di alcuni LMR entro due anni, sulla base delle informazioni eventualmente fornite entro il 20 gennaio 2024.

Modifica i livelli massimi di residui di dazomet, exitiazox, metam e metilisotiocianato nei o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera agroalimentare, agli Stati membri e alle importazioni nell’Unione per i prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare i residui delle sostanze attive dazomet, exitiazox, metam e del metabolita/metabolita comune metilisotiocianato nei prodotti indicati negli allegati II e III, con taluni prodotti soggetti a LMR fissati al limite di determinazione analitica o a valori specifici. Sono previste esclusioni implicite per i prodotti non elencati, fermo restando il regime generale del regolamento (CE) n. 396/2005; il regime previgente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 9 agosto 2022.

Modifica dei livelli massimi di residui di dazomet, exitiazox, metam e metilisotiocianato

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori applicabili a dazomet, exitiazox e metam e introducendo il metilisotiocianato come riferimento residuistico per dazomet e metam. La finalità è adeguare la disciplina ai pareri motivati dell’EFSA, alle esigenze di tutela dei consumatori e ai dati tecnico-scientifici disponibili, mantenendo la coerenza con i CXL del Codex considerati sicuri per i consumatori dell’Unione.

Contesto e criteri di revisione

La Commissione richiama i riesami effettuati dall’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per dazomet e metam l’Autorità ha proposto una definizione comune dei residui basata sul metilisotiocianato, principale metabolita, mentre per exitiazox ha suggerito una modifica della definizione dei residui. In generale, gli LMR sono stati fissati tenendo conto dei pareri motivati dell’EFSA, dei fattori pertinenti e dei limiti del Codex, che sono stati ritenuti compatibili con la sicurezza per i consumatori.

Ambito dei nuovi LMR e prodotti interessati

Gli allegati II e III vengono riscritti per includere numerose categorie di prodotti vegetali e animali. Per dazomet e metam sono previsti nuovi LMR o limiti di determinazione per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uva, fragole, ortaggi a radice, ortaggi a frutto, lattughe e insalate, spinaci e simili, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, prodotti di origine animale e altri gruppi merceologici. Per exitiazox sono interessati, tra gli altri, agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, semi di soia e prodotti di origine animale.

Gestione delle lacune informative e riesame futuro

In più casi l’EFSA ha rilevato che mancavano informazioni specifiche: per esempio sulle sperimentazioni sui residui, sui metodi di analisi o sulla natura dei residui nei prodotti trasformati. Il regolamento non blocca l’adeguamento degli LMR, perché la Commissione ha ritenuto assente un rischio per i consumatori; tuttavia prevede che i valori siano riesaminati entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto di eventuali dati presentati entro il 20 gennaio 2024. Se tali dati non saranno trasmessi, il riesame terrà conto della loro assenza.

Regime transitorio e decorrenza

Per evitare problemi di commercializzazione e per consentire agli operatori di adeguarsi, l’articolo 2 stabilisce un regime transitorio: il testo previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 9 agosto 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma la sua applicazione decorre dal 9 agosto 2022.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per imprese agricole, importatori, trasformatori e operatori della distribuzione, il punto centrale è la verifica della conformità dei residui ai nuovi LMR applicabili dal 9 agosto 2022. Sul piano operativo, assumono rilievo sia le nuove soglie fissate per prodotti specifici sia le indicazioni sui limiti di determinazione analitica, che incidono su controlli ufficiali, autocontrollo e documentazione tecnica di conformità. Per i prodotti immessi sul mercato prima di tale data resta applicabile la disciplina previgente, secondo la clausola transitoria prevista dall’articolo 2.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone che gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento. In allegato II vengono inserite le nuove colonne per dazomet, exitiazox, metam e metilisotiocianato con i relativi LMR per numerosi prodotti vegetali e animali; in allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a tali sostanze.

Regime transitorio per prodotti preesistenti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 9 agosto 2022.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 9 agosto 2022.

Adeguamento dei residui e ruolo dell’EFSA

I considerando indicano che gli LMR di dazomet, exitiazox e metam erano già fissati in allegato III e che l’EFSA, a seguito dei riesami ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, ha raccomandato la revisione di diverse definizioni dei residui e la riduzione, il mantenimento o l’aumento di numerosi LMR. Per dazomet e metam la definizione comune dei residui viene collegata al metilisotiocianato, principale metabolita.

Fissazione degli LMR in allegato II e limiti di determinazione

Per i prodotti per i quali l’uso dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione (LD) o all’LMR di base, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione richiama anche le consultazioni con i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno evidenziato per alcuni prodotti la necessità di specifici LD.

Riesame entro due anni e termini per le informazioni mancanti

Per alcuni prodotti l’EFSA ha rilevato lacune informative, ma non ha evidenziato rischi per i consumatori; gli LMR vengono quindi fissati ai livelli indicati dall’Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. In più punti dell’allegato si prevede che, al momento del riesame, la Commissione tenga conto di informazioni eventualmente presentate entro il 20 gennaio 2024; in mancanza, considererà anche l’assenza di tali dati.

Consultazione internazionale e conformità procedurale

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state considerate. Le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio esterosalute pubblica

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