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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/93

Regolamento (UE) 2022/93 della Commissione del 20 gennaio 2022 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil, isofetamid, virus del mosaico del pepino ceppo UE isolato blando Abp1, virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato blando Abp2, spinetoram e spirotetrammato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil, isofetamid, spinetoram e spirotetrammato, sulla base delle domande presentate dagli operatori e delle valutazioni EFSA. Adegua numerosi valori per prodotti vegetali e animali e inserisce nell’allegato IV due ceppi blandi del virus del mosaico del pepino, esentandoli dalla fissazione di LMR. Le modifiche entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari e di due ceppi blandi del virus del mosaico del pepino.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti per tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide sui prodotti specificamente elencati nell’allegato, tra cui frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e taluni prodotti trasformati, con esclusione dei casi in cui siano fissati limiti specifici diversi o sia applicabile il limite di determinazione analitica indicato nelle note. Introduce inoltre l’iscrizione nell’allegato IV di due ceppi del virus del mosaico del pepino, per i quali non si applicano LMR specifici.

Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari e di due ceppi blandi del virus del mosaico del pepino

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori applicabili a diverse sostanze attive e a numerosi prodotti alimentari di origine vegetale e animale. La revisione è motivata da domande di modifica presentate dagli operatori, dalle valutazioni degli Stati membri e dai pareri scientifici dell’EFSA, che ha concluso per la sicurezza delle modifiche proposte ai fini della tutela dei consumatori.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il testo richiama anche il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda le sostanze attive a basso rischio, in particolare i due ceppi blandi del virus del mosaico del pepino, la cui valutazione ha portato alla raccomandazione di iscrizione nell’allegato IV.

Ambito delle modifiche agli LMR

L’allegato II viene sostituito per le sostanze acrinatrina, fluvalinato, folpet, isofetamid, spinetoram e spirotetrammato; l’allegato III, parte A, viene sostituito per il fosetil, espresso come fosetil-Al. Le modifiche coprono un ampio ventaglio di matrici: frutta fresca o congelata, ortaggi, legumi, cereali, semi e frutti oleaginosi, tè, caffè, infusioni di erbe, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale, oltre ad alcune categorie di prodotti trasformati o destinati ai mangimi.

Principali esiti scientifici e criteri di sicurezza

Per la maggior parte delle richieste, l’EFSA ha accertato che sono soddisfatti i requisiti relativi ai dati e che l’esposizione dei consumatori non comporta superamenti della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento. Nel caso della portulaca/porcellana trattata con spinetoram, l’Autorità ha ritenuto appropriato estrapolare l’LMR dalle sperimentazioni condotte sulle lattughe e fissarlo a 4 mg/kg. Per i due ceppi del virus del mosaico del pepino, l’EFSA ha raccomandato di non fissare valori di riferimento e di inserirli nell’allegato IV.

Note tecniche, definizioni del residuo e riesame

L’allegato contiene numerose note che precisano la definizione del residuo per ciascuna sostanza, segnalano la liposolubilità in alcuni casi e indicano il limite inferiore di determinazione analitica con i simboli (*1) e (*2). Sono inoltre previste clausole di riesame per ipotesi in cui manchino informazioni su metabolismo, residui, metodi di analisi o standard di riferimento, con termini specifici per la presentazione dei dati; tali termini condizionano il futuro riesame degli LMR da parte della Commissione.

Decorrenza e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Dal momento dell’entrata in vigore, i nuovi LMR sostituiscono quelli precedenti per le sostanze e le colture interessate, secondo le tabelle riportate negli allegati modificati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III

Gli allegati II e III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati per rivedere gli LMR di acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil, isofetamid, spinetoram e spirotetrammato in numerosi prodotti agricoli e alimentari. Per fosetil la sostanza è espressa come fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e sali); per spinetoram e spirotetrammato sono mantenute le specifiche definizioni del residuo riportate nell’allegato. Il regolamento riporta valori dettagliati per frutta, ortaggi, cereali, prodotti di origine animale e altri gruppi merceologici.

Inserimento nell’allegato IV di due virus blandi del mosaico del pepino

Sono inserite nell’allegato IV le voci "virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1" e "virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2", con conseguente assenza di LMR specifici per tali sostanze. La scelta recepisce la raccomandazione EFSA di non fissare valori di riferimento per questi virus a basso rischio.

Base scientifica e valutazione del rischio

Le modifiche discendono da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e, per i virus del mosaico del pepino, dal quadro di approvazione delle sostanze attive a basso rischio nel regolamento (CE) n. 1107/2009. Le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e dall’EFSA, che ha concluso per l’accettabilità delle modifiche sotto il profilo della sicurezza dei consumatori, senza rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Termini e clausole di riesame per dati mancanti

L’allegato contiene note specifiche che segnalano, per alcune sostanze e combinazioni prodotto/sostanza, la mancanza di informazioni su sperimentazioni sui residui, metabolismo, metodi di analisi, stabilità all’immagazzinamento o standard di riferimento. In tali casi la Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro date fissate caso per caso, tra cui il 6 febbraio 2018, il 1° luglio 2019, il 20 aprile 2023, il 7 luglio 2022, il 7 luglio 2023 e il 16 giugno 2022, oppure della persistente mancanza delle stesse al momento del riesame degli LMR.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitariagricolturamercato interno

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