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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/80

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/80 della Commissione del 19 gennaio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via urgente sugli elenchi UE di paesi terzi e zone autorizzati all’esportazione verso l’Unione, in ragione di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito tra l’11 dicembre 2021 e il 7 gennaio 2022. La Commissione conclude che le zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità britanniche non devono più essere abilitate all’ingresso nell’Unione per alcune categorie di pollame e prodotti avicoli. Le modifiche si riflettono negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con decorrenza immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi di zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite provenienti dal Regno Unito rientranti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, cioè pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Le modifiche riguardano specifiche zone del Regno Unito istituite in connessione con focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; per tali zone, l’ingresso nell’Unione non è più autorizzato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle liste UE per le importazioni avicole dal Regno Unito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/80 della Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone del Regno Unito autorizzate o non autorizzate all’ingresso nell’Unione di talune partite di pollame e prodotti avicoli. L’intervento è motivato dalla comparsa di diversi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito tra dicembre 2021 e gennaio 2022, con conseguente necessità di limitare il rischio sanitario per l’Unione.

Quadro normativo di riferimento

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, che fondano il sistema degli elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui può avvenire l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. È richiamato anche il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi applicabili.

Focolai notificati dal Regno Unito e valutazione della Commissione

Nei considerando la Commissione elenca numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Inghilterra, localizzati in aree diverse e confermati mediante RT-PCR nelle date seguenti:

  • 11 dicembre 2021, in prossimità di Washington, Sunderland, Tyne & Wear;
  • 22 dicembre 2021, in prossimità di Buckfastleigh, Teignbridge, Devon;
  • 28 dicembre 2021, in prossimità di Watlington, King’s Lynn and West Norfolk, Norfolk, e di North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire;
  • 30 dicembre 2021, in prossimità di Romsey, Test Valley, Hampshire;
  • 31 dicembre 2021, in prossimità di Mablethorpe, East Lindsey, Lincolnshire, e di Louth, East Lindsey, Lincolnshire;
  • 2 gennaio 2022, in prossimità di Eton, Windsor & Birkenhead, Berkshire;
  • 3 gennaio 2022, in prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire;
  • 4 gennaio 2022, in prossimità di Lazonby, Eden, Cumbria;
  • 5 gennaio 2022, in prossimità di North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire;
  • 7 gennaio 2022, in prossimità di Upholland, West Lancashire, Lancashire.

Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni ricevute e della propria valutazione, la Commissione conclude che le zone soggette a restrizioni non devono essere abilitate all’ingresso nell’Unione per le categorie interessate.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale

Nell’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 vengono inserite le zone GB-2.76 a GB-2.87 nella voce relativa al Regno Unito. Per ciascuna zona, l’allegato indica il tipo di materiale interessato e la data del focolaio che giustifica la restrizione.

Le categorie coinvolte comprendono:

  • pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti (BPP);
  • ratiti riproduttori e ratiti da reddito (BPR);
  • pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti (SP);
  • ratiti destinati alla macellazione (SR);
  • pulcini di un giorno diversi dai ratiti (DOC);
  • pulcini di un giorno di ratiti (DOR);
  • meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti (POU-LT20);
  • uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP);
  • uova da cova di ratiti (HER);
  • meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti (HE-LT20).

Le zone sono descritte come aree circolari di raggio 10 km attorno ai luoghi dei focolai, con coordinate WGS84 puntualmente indicate nel testo per ciascuna zona GB-2.76 fino a GB-2.87.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV vengono inserite le stesse zone GB-2.76 a GB-2.87 per il Regno Unito, con effetto sulle carni fresche ammesse all’ingresso nell’Unione. Le categorie interessate sono:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU);
  • carni fresche di ratiti (RAT);
  • carni fresche di selvaggina da penna (GBM).

Anche in questo caso il testo collega ciascuna zona alla relativa data di conferma del focolaio e alle coordinate del centro dell’area di restrizione.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento è stato adottato il 19 gennaio 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 gennaio 2022. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sulle operazioni di importazione interessate.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi/zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche.

Nuove zone soggette a restrizioni per il pollame e il materiale germinale

Nell’allegato V sono inserite le zone GB-2.76 fino a GB-2.87, ciascuna associata a un focolaio specifico di influenza aviaria ad alta patogenicità in Inghilterra. Per tali zone viene escluso l’ingresso nell’Unione di pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame da macellazione, ratiti, pulcini di un giorno e uova da cova, con indicazione delle date di conferma dei focolai (dal 11 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022).

Nuove zone soggette a restrizioni per le carni fresche

Nell’allegato XIV sono inserite le zone GB-2.76 fino a GB-2.87 per il Regno Unito, con effetto sull’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU), carni fresche di ratiti (RAT) e carni fresche di selvaggina da penna (GBM). Anche qui le date di riferimento corrispondono alle conferme dei focolai compresi tra l’11 dicembre 2021 e il 7 gennaio 2022.

Motivazione sanitaria e urgenza

Nei considerando la Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Dopo aver valutato le informazioni fornite dal Regno Unito sulla situazione epidemiologica e sulle misure di contenimento, ritiene che l’ingresso nell’Unione dalle zone restritte non debba essere autorizzato. Le modifiche sono adottate con urgenza per il grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio di animali e prodotti di origine animalemisure veterinarieimportazioni da paesi terzi

Testo integrale

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