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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/72

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione del 18 gennaio 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32022R0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche dalla Cina, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni che ha accertato la presenza di sovvenzioni compensabili, un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e un nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e tale pregiudizio. La Commissione ha inoltre modificato il regolamento antidumping parallelo per coordinare i due prelievi ed evitare una doppia compensazione degli effetti sovvenzionatori. Sono previste aliquote differenziate per singoli gruppi di produttori esportatori, per altre società cooperanti e per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e modifica del regolamento antidumping già vigente sul medesimo prodotto.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti da una o più fibre rivestite individualmente con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, classificati al codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010) e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i cavi con fibre ottiche munite di connettori operativi a una o entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Incide anche sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011, che istituisce i dazi antidumping definitivi sullo stesso prodotto e sullo stesso paese.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento disciplina la risposta antidistorsiva dell’Unione alle importazioni di cavi di fibre ottiche dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude che il prodotto ha beneficiato di sovvenzioni compensabili con effetto pregiudizievole per l’industria dell’Unione e, in parallelo a un procedimento antidumping distinto, istituisce un dazio compensativo definitivo.

Contesto procedurale e inchiesta

L’inchiesta antisovvenzioni è stata aperta il 21 dicembre 2020 a seguito di una denuncia presentata da Europacable per conto dei produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha svolto consultazioni con il governo della RPC, ma senza pervenire a una soluzione concordata.

La Commissione ha ricordato che era già in corso, dal 24 settembre 2020, un’inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto. Le analisi del pregiudizio, del nesso causale e dell’interesse dell’Unione sono state impostate in modo coerente tra i due procedimenti, poiché industria dell’Unione, campione, periodo in esame e periodo dell’inchiesta coincidevano.

La Commissione aveva inizialmente previsto misure provvisorie, ma il 24 agosto 2021 ha comunicato che non le avrebbe istituite; di conseguenza non vi è stata registrazione delle importazioni. La divulgazione finale dei fatti e delle considerazioni essenziali è stata effettuata il 14 settembre 2021, con concessione di un termine di 20 giorni per le osservazioni.

Prodotto interessato, prodotto simile ed esclusioni

Il prodotto in esame è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, formati da una o più fibre rivestite individualmente con involucro protettivo, anche con conduttori elettrici, attualmente classificati al codice NC ex 8544 70 00 e al codice TARIC 8544700010. Sono esclusi: i cavi con fibre ottiche dotate di connettori operativi a una o entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino.

La Commissione ha ritenuto che il prodotto in esame, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione avessero le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi di base, con conseguente qualifica di prodotti simili ai sensi del regolamento di base.

Sono state respinte le richieste di esclusione degli OPGW e degli OPPC: la Commissione ha considerato tali prodotti come cavi di fibre ottiche con caratteristiche fondamentali comuni agli altri cavi oggetto d’inchiesta e ha ritenuto che i numeri di controllo del prodotto consentissero confronti equi e adeguati.

Sovvenzioni: quadro generale e specificità

La Commissione ha ricondotto le sovvenzioni a un più ampio quadro di pianificazione economica della RPC, rilevando che l’industria dei cavi di fibre ottiche è inserita in un sistema di piani, strategie e documenti pubblici che orientano risorse e strumenti finanziari verso settori considerati strategici o incoraggiati. Tra i documenti richiamati figurano, in particolare, il tredicesimo piano quinquennale, la strategia Made in China 2025, la strategia La Cina a banda larga, il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente, la decisione n. 40 del Consiglio di Stato e vari repertori di settori e prodotti ad alta tecnologia.

La Commissione ha affermato che tali documenti non sono meri orientamenti privi di effetti, ma costituiscono un quadro normativo e politico che indirizza il sostegno pubblico verso l’industria dei cavi di fibre ottiche e i relativi fattori produttivi. Su questa base ha ritenuto specifiche, ai sensi del regolamento di base, le misure di sostegno finanziario, fiscale e materiale esaminate.

Sovvenzioni dirette e programmi di sostegno alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo

Una parte significativa dei benefici individuati riguarda sussidi legati alla ricerca e sviluppo, all’industrializzazione, all’aggiornamento tecnologico e all’innovazione. La Commissione ha rilevato che tali sovvenzioni erano spesso collegate a progetti di R&S, a fondi speciali, a programmi tecnologici e a iniziative di supporto localizzate in aree come la East Lake New Technology Development Zone di Wuhan.

Sono stati considerati sovvenzioni compensabili, tra l’altro, i trasferimenti di fondi a titolo di sussidio da parte del governo cinese o di entità pubbliche, compresi quelli veicolati attraverso società madri o tramite compensi per servizi di R&S. La Commissione ha attribuito tali importi al prodotto in esame in base a criteri di ammortamento, durata dei progetti o ripartizione del fatturato, secondo la natura del sostegno.

Finanziamenti agevolati: prestiti, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni

La Commissione ha individuato un’ampia gamma di finanziamenti agevolati: prestiti a breve e lungo termine, linee di credito gratuite o a condizioni agevolate, cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni societarie e convertibili. Ha ritenuto che gli istituti finanziari cinesi operassero in un quadro giuridico che li obbligava ad allinearsi alle politiche industriali dello Stato e a sostenere le industrie incoraggiate, tra cui quella dei cavi di fibre ottiche.

Per le banche statali la Commissione ha concluso che esse agivano come enti pubblici; per le banche private ha ritenuto che agissero comunque su incarico o per ordine dello Stato. È stata inoltre valorizzata la distorsione dei rating del credito cinesi, considerati inattendibili e non rappresentativi del rischio effettivo. Su questa base il vantaggio è stato calcolato confrontando i tassi effettivi con parametri di mercato costruiti a partire da obbligazioni societarie con rating BB e da tassi base della PBoC o del NIFC.

Le linee di credito sono state considerate un sostegno gratuito al capitale di esercizio, perché in condizioni di mercato sarebbero soggette a commissioni di apertura e rinnovo. Le cambiali di accettazione bancaria sono state qualificate come forma di finanziamento a breve termine che consente di posticipare i pagamenti senza costi finanziari effettivi. Le obbligazioni convertibili e societarie sono state considerate finanziamenti agevolati in quanto emesse a tassi molto bassi e in un contesto regolato dalle politiche industriali dello Stato.

Assicurazione del credito all’esportazione

Sinosure è stata considerata un ente pubblico o comunque un soggetto che agisce per conto dello Stato. La Commissione ha ritenuto che l’assicurazione del credito all’esportazione prestata ai produttori esportatori di cavi di fibre ottiche fosse specifica, perché connessa alle esportazioni e orientata al sostegno di prodotti e settori ad alta tecnologia. Il vantaggio è stato calcolato confrontando i premi effettivamente pagati con un parametro esterno, individuato nei tassi praticati dalla Export-Import Bank of the United States per esportazioni verso paesi OCSE.

Agevolazioni fiscali

La Commissione ha esaminato diversi regimi fiscali ritenendoli sovvenzioni compensabili per rinuncia a entrate pubbliche. In particolare: la riduzione dell’aliquota EIT per le imprese ad alta e nuova tecnologia; il credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo; l’esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate; e alcune agevolazioni sull’imposta sull’uso dei terreni.

Per le imprese ad alta tecnologia, la legge EIT prevede un’aliquota ridotta del 15 % invece del 25 %, applicabile a soggetti che rientrano nei settori chiave sostenuti dallo Stato e che soddisfano specifici requisiti su diritti di proprietà intellettuale, spese di R&S, ricavi da prodotti ad alta tecnologia e personale tecnico. Il credito per R&S consente una super-deduzione del 75 % delle spese ammissibili, poi elevata al 100 % dal gennaio 2021. L’esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate è stata anch’essa considerata specifica perché inserita in un quadro di agevolazioni rivolte a settori e progetti sostenuti dallo Stato.

La Commissione ha inoltre esaminato l’ammortamento accelerato delle apparecchiature, ma ha concluso che, nel periodo considerato, le società del campione non ne avevano beneficiato in relazione agli attivi rilevanti. Per l’imposta sull’uso dei terreni, ha riscontrato uno sgravio del 60 % per una società ad alta tecnologia e una successiva esenzione nel primo trimestre 2020, questa ultima però non ritenuta specifica perché collegata alla pandemia di COVID-19 e applicata in modo generalizzato.

Fornitura di energia elettrica e di terreni a condizioni agevolate

La Commissione ha ritenuto che alcune società abbiano beneficiato di energia elettrica a tariffe ridotte o di rimborsi/adeguamenti ottenuti tramite transazioni energetiche orientate al mercato, o tramite contratti di fornitura diretta, a prezzi inferiori a quelli ufficiali applicati ai grandi utenti industriali. Ha considerato la misura specifica perché collegata alle politiche industriali nazionali e riservata alle imprese che rispettano tali politiche.

Per i diritti di uso dei terreni, la Commissione ha concluso che il sistema cinese non riflette prezzi di mercato trasparenti e che le autorità fissano i prezzi tenendo conto delle politiche industriali. Ha quindi considerato la concessione dei diritti di uso dei terreni come fornitura di beni a un prezzo inferiore al valore adeguato, usando come parametro di riferimento i prezzi dei terreni nel Taipei cinese.

Materie prime, in particolare germanio e derivati

La Commissione ha esaminato anche il sostegno pubblico ai fattori produttivi a monte, in particolare al germanio e al tetracloruro di germanio, ritenendo che essi facciano parte della catena del valore rilevante per la produzione di cavi di fibre ottiche. Tuttavia ha deciso di non proseguire l’inchiesta su questo specifico profilo, riservandosi di tornare sulla questione se necessario.

Importi di sovvenzione accertati

Per i gruppi FTT e ZTT la Commissione ha determinato tassi di sovvenzione complessivi rilevanti: per i regimi di sussidio, 1,79 % per il gruppo FTT e 0,33 % per il gruppo ZTT; per i finanziamenti agevolati tramite prestiti, 0,90 % e 0,38 %; per altri tipi di finanziamento, 3,51 % e 2,62 %; per l’assicurazione del credito all’esportazione, 0,08 % e 0,54 %; per le agevolazioni fiscali, 2,43 % e 0,82 %; per l’energia elettrica agevolata, 0,18 % e 0,06 %; per i terreni, 0,84 % e 0,40 %. Il tasso complessivo di sovvenzione per il gruppo FTT è stato pari al 10,3 %, per il gruppo ZTT al 5,1 %, per le altre società cooperanti all’8,0 % circa e per tutte le altre società al 10,3 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha identificato l’industria dell’Unione come composta da 29 produttori, con esclusione di due soggetti collegati a esportatori/importatori cinesi o importatori significativi. L’analisi del pregiudizio si è basata sui dati relativi all’UE-27 per l’intero periodo in esame, essendo il Regno Unito uscito dall’Unione.

Il consumo dell’Unione nel mercato libero è aumentato del 38 % tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta. Tuttavia le importazioni dalla Cina sono cresciute molto più rapidamente, passando da circa 189 000 a circa 498 000 chilometri di cavo e portando la quota di mercato dal 14,8 % al 28,3 %. Parallelamente i prezzi cinesi sono scesi sensibilmente, con un undercutting medio superiore al 30 % nei confronti dei prezzi dell’industria dell’Unione.

Sul fronte dell’industria dell’Unione, la produzione, la capacità e le vendite sono aumentate in termini assoluti, ma meno del consumo complessivo; la quota di mercato è scesa dal 64,3 % al 53,5 %. La redditività è rimasta positiva ma bassa e in diminuzione, con un calo dal 8,1 % al 7,9 %, mentre gli investimenti e l’utile sul capitale investito sono peggiorati. La Commissione ha quindi concluso che vi era un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole fosse causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla Cina, che hanno determinato perdita di quota di mercato, contrazione dei prezzi e pressione sulla redditività dell’industria dell’Unione. Ha poi esaminato altri possibili fattori: importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, uso vincolato, prezzi delle materie prime e pandemia di COVID-19.

Le importazioni da Corea, Turchia e Norvegia avevano volumi più limitati e, nel complesso, non sono state ritenute idonee a spezzare il nesso causale. Le esportazioni dell’industria dell’Unione sono aumentate e non spiegavano il pregiudizio sul mercato interno. L’uso vincolato è stato considerato marginale. Quanto ai prezzi delle materie prime, la Commissione ha verificato che i trasferimenti infragruppo avvenivano a condizioni di mercato. La pandemia di COVID-19 è stata ritenuta incidente solo in misura limitata e temporanea.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure non era contraria all’interesse dell’Unione. Ha osservato che l’industria dell’Unione conta 29 aziende e circa 4 700 addetti e che, in assenza di misure, vi sarebbe rischio di ulteriore contrazione dei prezzi, perdita di vendite e peggioramento finanziario.

Per importatori e utilizzatori, la Commissione ha riconosciuto possibili aumenti di costo, ma ha ritenuto che essi fossero assorbibili o almeno in parte trasferibili, anche perché gli importatori dispongono di fonti alternative di approvvigionamento e i cavi di fibre ottiche rappresentano solo una quota minoritaria del costo complessivo dei progetti di rete. Ha inoltre sottolineato l’importanza strategica del prodotto per la sovranità digitale e per i programmi UE, incluso NextGenerationEU.

Misure definitive, coordinamento con antidumping e clausole operative

In base alle conclusioni su sovvenzioni, pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione, la Commissione ha istituito il dazio compensativo definitivo. Le aliquote individuali sono state fissate al 10,3 % per il gruppo FTT, al 5,1 % per il gruppo ZTT, al 7,8 % per alcune altre società cooperanti e al 10,3 % per tutte le altre società.

Il regolamento coordina espressamente il dazio compensativo con il dazio antidumping già vigente sullo stesso prodotto, per evitare una doppia compensazione degli effetti della sovvenzione. Per questo motivo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 è stato modificato: le aliquote antidumping definitive sono state aggiornate e introdotte disposizioni per l’adeguamento automatico nel caso di modifiche o revoche del dazio compensativo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegati e soggetti interessati

Il regolamento contiene due allegati con l’elenco delle altre società cooperanti: l’allegato I riguarda le società che hanno cooperato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia a quella antidumping; l’allegato II riguarda le società che hanno cooperato solo all’inchiesta antidumping. Tali elenchi sono rilevanti ai fini della corretta applicazione delle aliquote individuali e delle correlative regole doganali.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio compensativo definitivo

È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC. Le aliquote sono fissate al 10,3 % per il gruppo FTT, al 5,1 % per il gruppo ZTT, al 7,8 % per le altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, e al 10,3 % per le altre società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping o per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione.

Coordinamento con il dazio antidumping

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011: aggiorna le aliquote antidumping definitive, introduce una clausola secondo cui eventuali modifiche o revoche dei dazi compensativi comportano un incremento corrispondente dei dazi antidumping, e prevede che nelle domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 venga valutato anche il margine di dumping residuo.

Obblighi documentali e controlli doganali

Per beneficiare delle aliquote individuali, l’importatore deve presentare alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica sulla fabbricazione del prodotto. In mancanza, si applica l’aliquota residuale. La dichiarazione in dogana deve indicare la lunghezza del prodotto in chilometri, purché compatibile con la nomenclatura combinata. Le autorità doganali restano tenute ai controlli ordinari e alla verifica della correttezza delle informazioni dichiarate.

Clausola anti-elusione e monitoraggio

Per ridurre i rischi di elusione legati alla differenziazione delle aliquote, il regolamento impone una clausola di monitoraggio specifica. Un aumento significativo delle esportazioni di una società beneficiaria di un’aliquota individuale più bassa può dar luogo a un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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