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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27401/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per plurime cessioni di sostanze stupefacenti (eroina, hashish e cocaina) commesse tra giugno e novembre 2019, poi riqualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. I motivi di ricorso riguardavano: 1) la mancata traduzione in lingua nota all'imputato del decreto di citazione in appello e della sentenza di primo grado, ritenuta causa di nullità; 2) il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo l'assenza di abitualità in presenza di un solo precedente specifico e l'insufficienza della motivazione; 3) il diniego della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., assumendo che, in caso di reato continuato, la valutazione dovesse essere condotta per ciascun episodio; 4) il riconoscimento della recidiva, contestato sia per difetto di motivazione sulla maggiore pericolosità sia perché il precedente richiamato sarebbe divenuto irrevocabile solo dopo i fatti di causa; 5) l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, asseritamente fondata su una motivazione apparente e su un automatismo collegato alla finalità di lucro dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la questione della traduzione era stata sollevata tardivamente e, comunque, che l'obbligo di traduzione non opera quando l'imputato si sia volontariamente posto in una condizione processuale di irreperibilità/latitanza; ha ritenuto corretta la negazione dell'art. 131-bis c.p. per le modalità della condotta, la pluralità degli acquirenti e la sistematicità del traffico; ha ritenuto inammissibile il motivo sull'art. 62, n. 4, c.p. sia perché non specificamente confrontato con la motivazione di merito, sia perché la valutazione del lucro tenue nel reato continuato richiede che l'intera condotta denoti una finalità di lucro marginale e che ciascun episodio abbia evento di speciale tenuità; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla recidiva, perché introduceva anche una questione non devoluta in appello e, nel merito, perché la motivazione della Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la relazione qualificata tra fatti pregressi e nuovo reato; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sull'espulsione, precisando che si applica l'art. 86 d.P.R. 309/1990 e che la pericolosità sociale può essere desunta dalle modalità della condotta e dai precedenti specifici. Condanna del ricorrente anche alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso sono stati riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione, secondo la previsione richiamata in sentenza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete; la causa è esclusa quando la condotta riveli sistematicità, pluralità di episodi, numero di acquirenti e apprezzabile entità del pericolo.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis è stata corretta nel senso della mancata abitualità, ma la decisione resta sorretta da autonome ragioni ostative alla non punibilità.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante del lucro di speciale tenuità è astrattamente applicabile anche ai reati di stupefacenti, ma richiede che sia tenue sia il lucro perseguito/conseguito sia l'evento dannoso o pericoloso; nel reato continuato occorre che l'intera condotta esprima finalità di lucro marginale e che ogni episodio sia di speciale tenuità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.; il giudice deve verificare il disvalore complessivo della condotta e la tenuità del lucro e dell'evento.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva non è un mero status desumibile dai precedenti penali, ma richiede un concreto giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità in rapporto qualificato con il nuovo fatto.

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La misura dell'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti è norma speciale rispetto all'art. 235 c.p. e presuppone l'accertamento concreto della pericolosità sociale.

  • art. 235 cod. pen.

    Non si applica quando trovi disciplina speciale l'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990.

  • art. 203 cod. pen.

    La pericolosità sociale coincide con la probabilità di commettere altri reati e va desunta dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    È il parametro di riferimento sia per il giudizio sulla tenuità del fatto sia per la valutazione della pericolosità sociale e della recidiva.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    La traduzione degli atti è funzionale alla comprensione dell'accusa e del processo, ma può essere esclusa quando l'imputato si sia posto in una condizione processuale che impedisce il recapito personale dell'informazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L'omessa traduzione della sentenza di primo grado integra una nullità generale a regime intermedio, da eccepire tempestivamente con l'atto di impugnazione.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Il decreto di citazione in appello svolge funzione informativa strumentale all'esercizio delle prerogative difensive.

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che, in caso di cessazione della latitanza, il processo in corso comporta la comunicazione della data dell'udienza successiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà, non potendo sostituirsi alla valutazione di merito.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Non sono deducibili in cassazione violazioni di legge non prospettate nei motivi di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Concorre a precludere in cassazione la deduzione di questioni non devolute in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'omessa traduzione della sentenza di primo grado o del decreto di citazione in appello integra una nullità generale a regime intermedio, ma la nullità deve essere eccepita tempestivamente; inoltre l'obbligo di traduzione può essere escluso quando l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo mediante irreperibilità o latitanza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; la presenza di sistematicità, pluralità di episodi e stabile inserimento nell'attività illecita è ostativa al riconoscimento della tenuità.
  • L'attenuante del lucro di speciale tenuità è applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti, ma non consegue automaticamente alla qualificazione del fatto come lieve entità: occorre verificare autonomamente che sia tenue sia il lucro perseguito o conseguito sia l'evento dannoso o pericoloso.
  • Nel reato continuato di cessione di stupefacenti, il giudizio sulla speciale tenuità del lucro deve considerare la condotta nel suo complesso: l'attenuante è riconoscibile solo se l'intera attività mostri finalità di lucro marginale e ciascun episodio abbia prodotto un evento di speciale tenuità.
  • La recidiva non è uno status desumibile in modo meccanico dai precedenti penali, ma richiede un accertamento concreto della relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo fatto, con specifica motivazione sulla maggiore colpevolezza e pericolosità.
  • Le questioni non devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • In materia di espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti, l'art. 86 d.P.R. 309/1990 è norma speciale rispetto all'art. 235 c.p. e l'applicazione della misura richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale, desumibile dalle circostanze del fatto e dai precedenti specifici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioniRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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