Regolamento (UE) 2021/1353
Regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione del 17 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625 precisando quando le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali anche se non sono accreditati per tutti i metodi che utilizzano. La deroga all’accreditamento completo è ammessa solo a precise condizioni, tra cui l’esistenza di un sistema di assicurazione della qualità e, per la sanità delle piante, ulteriori requisiti relativi all’accreditamento per organismi nocivi dello stesso gruppo. L’obiettivo è bilanciare l’esigenza di affidabilità dei risultati con la complessità e l’onerosità del processo di accreditamento in alcuni settori. Nel comparto fitosanitario, l’applicazione della disciplina è differita al 29 aprile 2022, in coerenza con il regime del regolamento base.
Regolamento delegato che individua i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali laboratori non ancora accreditati per tutti i metodi impiegati nei controlli ufficiali o in altre attività ufficiali.
Ambito di applicazione
Si applica alla designazione dei laboratori ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625. Riguarda in particolare i settori dei materiali a contatto con gli alimenti, degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromatizzanti, degli additivi per mangimi e della sanità delle piante. Per il settore della sanità delle piante, l’articolo 3 si applica solo dal 29 aprile 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; resta esclusa ogni applicazione oltre i casi e le condizioni espressamente previsti nel testo.
Regolamento delegato (UE) 2021/1353: designazione di laboratori ufficiali non accreditati per tutti i metodi
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali. La sua funzione è precisare, in via eccezionale e condizionata, quando le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali soggetti che non dispongono dell’accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova o diagnosi che impiegano.
La disciplina nasce dall’esigenza di conciliare l’affidabilità dei risultati di laboratorio con le difficoltà pratiche e l’onerosità dell’accreditamento completo, soprattutto in alcuni settori tecnicamente complessi. Il regolamento richiama inoltre il quadro dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/625, che attribuisce alla Commissione il potere di specificare tali casi e condizioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda la designazione dei laboratori ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625.
I settori espressamente interessati sono:
- materiali a contatto con gli alimenti;
- additivi alimentari;
- enzimi alimentari;
- aromatizzanti;
- additivi per mangimi;
- sanità delle piante.
Per il settore della sanità delle piante, l’articolo 3 si applica solo a decorrere dal 29 aprile 2022, in coerenza con la decorrenza prevista per le norme del regolamento base in materia di accreditamento dei laboratori ufficiali.
Disciplina generale nei settori alimentari e dei mangimi
L’articolo 2 consente alle autorità competenti di designare come laboratori ufficiali laboratori che non soddisfano le condizioni di accreditamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 per tutti i metodi da essi impiegati.
La deroga è subordinata a due condizioni cumulative:
- il laboratorio deve applicare un sistema di assicurazione della qualità idoneo a garantire che l’utilizzo dei metodi non accreditati produca risultati attendibili;
- i metodi non accreditati devono essere caratterizzati dai criteri pertinenti di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/625.
La norma copre i settori dei materiali a contatto con gli alimenti, degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromatizzanti e degli additivi per mangimi.
Regime specifico per la sanità delle piante
L’articolo 3 disciplina in modo più rigoroso la designazione nel settore fitosanitario. Anche qui è possibile designare laboratori non accreditati per tutti i metodi impiegati, ma solo se ricorrono tre condizioni:
- adozione di un sistema di assicurazione della qualità che assicuri l’attendibilità dei risultati ottenuti con metodi non accreditati;
- caratterizzazione dei metodi non accreditati secondo i criteri pertinenti del settore della sanità delle piante di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/625;
- preesistente accreditamento del laboratorio per almeno uno dei metodi elencati nell’allegato, da utilizzarsi su un organismo nocivo appartenente allo stesso gruppo di organismi del patogeno per il quale è impiegato il metodo non accreditato.
Il riferimento ai gruppi di organismi è rilevante: il regolamento menziona nematodi, batteri, funghi e oomiceti, virus, viroidi e fitoplasmi, nonché insetti e acari.
Allegato: categorie di metodi per la sanità delle piante
L’allegato individua le categorie di metodi considerate ai fini dell’articolo 3. Le principali categorie sono:
- metodi di baiting, isolamento ed estrazione, inclusi metodi su piastra e metodi per l’estrazione dell’organismo bersaglio dalla matrice;
- metodi morfologici e morfometrici;
- metodi di valutazione della patogenicità;
- metodi biochimici, inclusa l’elettroforesi enzimatica e il R-PAGE;
- metodi di fingerprinting, inclusi profilo proteico, profilo degli acidi grassi, profilo del DNA e MALDI-TOF;
- metodi molecolari, inclusi PCR convenzionale, Real Time PCR, LAMP, RPA, NGS e DNA barcoding;
- metodi sierologici, inclusi immunofluorescenza, ELISA e microscopia elettronica immunoassorbente.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione dell’articolo 3 è differita al 29 aprile 2022.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali laboratori che non soddisfano le condizioni di accreditamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 per tutti i metodi impiegati nei controlli ufficiali o nelle altre attività ufficiali.
Settori dei materiali a contatto con gli alimenti e di taluni additivi e ingredienti
L’articolo 2 consente la designazione di laboratori non accreditati per tutti i metodi nei settori dei materiali a contatto con gli alimenti, degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromatizzanti e degli additivi per mangimi, purché il laboratorio applichi un sistema di assicurazione della qualità idoneo a garantire risultati attendibili e i metodi non accreditati siano caratterizzati dai criteri pertinenti dell’allegato III del regolamento (UE) 2017/625.
Sanità delle piante: condizioni aggiuntive
L’articolo 3 prevede una disciplina analoga per i laboratori del settore della sanità delle piante, ma aggiunge un requisito ulteriore: il laboratorio deve essere già accreditato per almeno uno dei metodi elencati nell’allegato, per l’impiego su un organismo nocivo appartenente allo stesso gruppo di organismi del patogeno per il quale è usato il metodo non accreditato. Restano necessari anche il sistema di qualità e il rispetto dei criteri dell’allegato III del regolamento (UE) 2017/625.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3, relativo alla sanità delle piante, si applica dal 29 aprile 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: categorie di metodi in sanità delle piante
L’allegato elenca le categorie di metodi rilevanti per il settore fitosanitario ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comprendendo: baiting, isolamento ed estrazione; metodi morfologici e morfometrici; valutazione della patogenicità; metodi biochimici; fingerprinting; metodi molecolari, tra cui PCR, Real Time PCR, LAMP, RPA, NGS e DNA barcoding; metodi sierologici, tra cui immunofluorescenza, ELISA e microscopia elettronica immunoassorbente.
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