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Sentenza

Sentenza n. 700/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 236/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 859/2024 pubblicata il 14.10.2025 e notificata in data 15.10.2025, non appellata e passata in giudicato il 14.11.2025.

Giustizia amministrativa202600176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 236/2025, passata in giudicato il 14 novembre 2025, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate in loro favore. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici considerati e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme, oltre alle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa, né ha dimostrato l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e da concludere entro i successivi 120 giorni. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto somme dovute e condannato l'amministrazione al pagamento integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
  • Quando l'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non contesta la spettanza della pretesa e non dimostra l'adempimento del giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza esercita le proprie funzioni, nel termine stabilito dal giudice, su istanza del creditore e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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