L.R. Emilia-Romagna 35/2001
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, definendone condizioni, finalità e conferimenti iniziali. Prevede anche un contributo annuale alla Fondazione, finanziato nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Alcuni contributi straordinari e il fondo di dotazione sono riferiti agli esercizi 2001, 2002 e alle successive coperture di bilancio.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
Partecipazione della Regione alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
La legge disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione “Scuola di Pace di Monte Sole”, individuando le condizioni statutarie, le finalità dell’ente e gli impegni finanziari della Regione. Il provvedimento ha efficacia nel solo ambito regionale emiliano-romagnolo.
Finalità della Fondazione
La Fondazione opera a partire dai luoghi del parco storico di Monte Sole, teatro dell’azione sistematica di sterminio di persone e villaggi nell’autunno 1944. Le sue attività sono orientate a promuovere ricerca, informazione ed educazione alla pace, al rispetto dei diritti civili, alla gestione non violenta e costruttiva dei conflitti, nonché alla lotta contro xenofobia e razzismo.
Condizioni per la partecipazione regionale
La partecipazione della Regione è subordinata a specifiche previsioni dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione:
- devono partecipare alla Fondazione anche enti locali della Regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;
- la Fondazione deve perseguire le finalità indicate dalla legge;
- un membro del consiglio di amministrazione deve essere nominato dalla Regione;
- deve essere istituito un consiglio di indirizzo con due membri nominati dalla Regione.
La nomina del componente del consiglio di amministrazione spetta alla Giunta regionale. I due membri del consiglio di indirizzo sono nominati dall’Assemblea legislativa tra i propri componenti, con voto limitato a uno. La Fondazione deve trasmettere annualmente alla Giunta regionale e all’Assemblea legislativa un rapporto sull’attività svolta.
Esercizio dei diritti di socio fondatore
I diritti spettanti alla Regione quale socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
Contributi e conferimenti iniziali
La Regione è autorizzata a:
- concedere un contributo straordinario di lire 100.000.000 per l’esercizio 2001 e di lire 100.000.000 per l’esercizio 2002 al Comitato promotore della Fondazione, per favorire l’adesione di altri soci fondatori e la sperimentazione delle attività della futura Fondazione;
- concorrere al fondo di dotazione della Fondazione con un conferimento di lire 400.000.000.
Contributo annuale alla Fondazione
La Regione è inoltre autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale, determinato entro le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio, per sostenere iniziative e progetti coerenti con le finalità di promozione dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti.
Ai fini dell’erogazione:
- la Fondazione deve presentare entro il 31 dicembre dell’anno precedente un programma di attività con relativo piano finanziario;
- la Giunta regionale valuta la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali e, per garantire la continuità dei programmi, concede e liquida il contributo in un’unica soluzione;
- entro il 30 aprile dell’anno successivo la Fondazione deve presentare il rapporto annuale, che documenta anche lo stato di attuazione del programma e gli elementi utili alla valutazione delle attività finanziate.
Regime finanziario
Gli oneri per i contributi straordinari del 2001 e 2002 e per il conferimento al fondo di dotazione sono coperti mediante appositi capitoli del bilancio regionale, alimentati attraverso i fondi globali indicati dalla legge di bilancio 2001-2003.
Per il contributo annuale previsto dall’articolo 5-bis:
- per l’esercizio 2014 è autorizzata una spesa di euro 100.000, coperta mediante riduzione di un corrispondente stanziamento del bilancio regionale;
- dal 2015 il finanziamento avviene nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi della disciplina contabile regionale.
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