Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 35/2001

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 35/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, definendone condizioni, finalità e conferimenti iniziali. Prevede anche un contributo annuale alla Fondazione, finanziato nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Alcuni contributi straordinari e il fondo di dotazione sono riferiti agli esercizi 2001, 2002 e alle successive coperture di bilancio.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole

Partecipazione della Regione alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole

La legge disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione “Scuola di Pace di Monte Sole”, individuando le condizioni statutarie, le finalità dell’ente e gli impegni finanziari della Regione. Il provvedimento ha efficacia nel solo ambito regionale emiliano-romagnolo.

Finalità della Fondazione

La Fondazione opera a partire dai luoghi del parco storico di Monte Sole, teatro dell’azione sistematica di sterminio di persone e villaggi nell’autunno 1944. Le sue attività sono orientate a promuovere ricerca, informazione ed educazione alla pace, al rispetto dei diritti civili, alla gestione non violenta e costruttiva dei conflitti, nonché alla lotta contro xenofobia e razzismo.

Condizioni per la partecipazione regionale

La partecipazione della Regione è subordinata a specifiche previsioni dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione:

  • devono partecipare alla Fondazione anche enti locali della Regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;
  • la Fondazione deve perseguire le finalità indicate dalla legge;
  • un membro del consiglio di amministrazione deve essere nominato dalla Regione;
  • deve essere istituito un consiglio di indirizzo con due membri nominati dalla Regione.

La nomina del componente del consiglio di amministrazione spetta alla Giunta regionale. I due membri del consiglio di indirizzo sono nominati dall’Assemblea legislativa tra i propri componenti, con voto limitato a uno. La Fondazione deve trasmettere annualmente alla Giunta regionale e all’Assemblea legislativa un rapporto sull’attività svolta.

Esercizio dei diritti di socio fondatore

I diritti spettanti alla Regione quale socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Contributi e conferimenti iniziali

La Regione è autorizzata a:

  • concedere un contributo straordinario di lire 100.000.000 per l’esercizio 2001 e di lire 100.000.000 per l’esercizio 2002 al Comitato promotore della Fondazione, per favorire l’adesione di altri soci fondatori e la sperimentazione delle attività della futura Fondazione;
  • concorrere al fondo di dotazione della Fondazione con un conferimento di lire 400.000.000.

Contributo annuale alla Fondazione

La Regione è inoltre autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale, determinato entro le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio, per sostenere iniziative e progetti coerenti con le finalità di promozione dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti.

Ai fini dell’erogazione:

  • la Fondazione deve presentare entro il 31 dicembre dell’anno precedente un programma di attività con relativo piano finanziario;
  • la Giunta regionale valuta la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali e, per garantire la continuità dei programmi, concede e liquida il contributo in un’unica soluzione;
  • entro il 30 aprile dell’anno successivo la Fondazione deve presentare il rapporto annuale, che documenta anche lo stato di attuazione del programma e gli elementi utili alla valutazione delle attività finanziate.

Regime finanziario

Gli oneri per i contributi straordinari del 2001 e 2002 e per il conferimento al fondo di dotazione sono coperti mediante appositi capitoli del bilancio regionale, alimentati attraverso i fondi globali indicati dalla legge di bilancio 2001-2003.

Per il contributo annuale previsto dall’articolo 5-bis:

  • per l’esercizio 2014 è autorizzata una spesa di euro 100.000, coperta mediante riduzione di un corrispondente stanziamento del bilancio regionale;
  • dal 2015 il finanziamento avviene nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi della disciplina contabile regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.