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Legge

L.R. Emilia-Romagna 42/2001

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 42/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna concorre all’istituzione dell’AIPO per la gestione unitaria e interregionale delle funzioni sul bacino del Po. Disciplina anche possibili attività sulla mobilità ciclistica connesse alle pertinenze idrauliche, l’efficacia subordinata all’entrata in vigore delle leggi istitutive delle altre Regioni e il finanziamento iniziale e successivo dell’Agenzia.

Istituzione dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO)

Istituzione dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO)

La legge regionale dell’Emilia-Romagna disciplina la partecipazione all’istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, destinata a svolgere in forma unitaria e interregionale le funzioni relative al bacino del Po. Il provvedimento definisce inoltre l’assetto dell’accordo costitutivo, l’efficacia della disciplina e i criteri di finanziamento dell’Agenzia.

Oggetto e finalità

La Regione Emilia-Romagna concorre all’istituzione dell’AIPO per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 89 del d.lgs. 112/1998, quando tali funzioni richiedano una gestione unitaria e interregionale del bacino del Po.

L’Agenzia può svolgere anche, se compatibili con tali funzioni principali, attività di:

  • progettazione;
  • costruzione;
  • manutenzione;
  • gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica.

Tali compiti possono comprendere anche i poteri e le funzioni di autorità espropriante per percorsi ciclabili e ciclovie che interessino prevalentemente le pertinenze idrauliche di competenza dell’Agenzia e il bacino idrografico del fiume Po, secondo modalità definite in specifici accordi con le Regioni interessate.

Accordo costitutivo e modifiche

L’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia sono regolate dall’accordo costitutivo allegato alla legge, che ne costituisce parte integrante.

Le eventuali modifiche dell’accordo:

  • richiedono la previa intesa tra le Regioni interessate;
  • sono approvate con deliberazione dell’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti regionali.

Efficacia della legge

La disciplina regionale acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi istitutive dell’Agenzia adottate dalle Regioni interessate. La norma, quindi, opera in modo coordinato e unitario con le analoghe leggi regionali di istituzione dell’AIPO.

Disposizioni finanziarie

Nella fase di prima applicazione, la Regione provvede alle spese di funzionamento e alle spese di esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione dell’art. 7 del d.lgs. 112/1998, da riversare annualmente all’Agenzia.

La Giunta regionale è autorizzata a iscrivere nel bilancio regionale i capitoli e gli stanziamenti necessari per acquisire le assegnazioni statali vincolate alle finalità indicate.

Successivamente, la Giunta assegna risorse all’Agenzia, tenendo conto:

  • del fabbisogno annuale dell’Agenzia;
  • della quota di concorso finanziario spettante in base all’accordo tra le Regioni interessate.

Tali assegnazioni avvengono nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale.

Quota per spese generali sugli investimenti

Sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti è riconosciuta all’Agenzia una quota per spese generali pari al 10% dell’importo dei lavori e delle espropriazioni.

Questa quota remunera ogni altro onere sostenuto per la realizzazione delle opere, dalla fase progettuale fino al collaudo e all’accertamento dei terreni occupati.

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