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Legge

L.R. Emilia-Romagna 43/2001

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 43/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Testo unico che disciplina organizzazione, accesso, dirigenza, rapporti di lavoro, relazioni sindacali, controlli interni e alcune disposizioni previdenziali del personale della Regione Emilia-Romagna e degli enti dipendenti. Gran parte delle regole è tuttora strutturale, ma varie norme transitorie, interpretative e finanziarie riguardano situazioni ormai esaurite o sono abrogate.

Organizzazione regionale e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna

Organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna

Il testo unico riordina la disciplina del personale e dell’organizzazione della Regione Emilia-Romagna, estendendola, per gli aspetti indicati, anche agli enti pubblici dipendenti, agli istituti e agenzie regionali e ad altri soggetti del sistema regionale. La disciplina opera nel rispetto del d.lgs. n. 165 del 2001 e dei contratti collettivi, con distinzione tra funzioni di indirizzo politico e gestione amministrativa.

Ambito soggettivo e fonti applicabili

La legge si applica alla Regione Emilia-Romagna e, per le disposizioni richiamate, ai relativi istituti e agenzie, agli enti e aziende del servizio sanitario regionale e agli enti regionali espressamente indicati. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano le norme del d.lgs. n. 165 del 2001; i rapporti tra legge e contrattazione collettiva nazionale sono regolati secondo i principi di quest’ultimo decreto.

Assetto organizzativo generale

L’organizzazione regionale è articolata in direzioni generali, agenzie regionali e altre strutture dirigenziali o non dirigenziali. Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa determinano indirizzi organizzativi, istituzione e denominazione delle direzioni generali e delle agenzie, articolazione interna, limiti numerici delle posizioni dirigenziali e criteri di contenimento della spesa. I direttori generali possono a loro volta istituire posizioni dirigenziali e non dirigenziali nell’ambito delle rispettive strutture.

Strutture speciali e uffici di supporto politico

Sono previste strutture speciali di supporto per il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, le segreterie particolari, le segreterie dei gruppi consiliari e il relativo personale. Tali strutture servono all’esercizio delle funzioni istituzionali, di comunicazione, di relazione con altri organi e di supporto politico-amministrativo. La direzione dei gabinetti dei Presidenti è affidata al Capo di Gabinetto.

Regole sul personale delle strutture speciali

Il personale assegnato alle strutture speciali è aggiuntivo rispetto agli organici ordinari e i posti corrispondenti restano indisponibili nell’organico di provenienza fino al rientro. Giunta e Ufficio di Presidenza fissano il tetto delle risorse aggiuntive e le regole di gestione. L’assegnazione avviene prioritariamente tra dipendenti regionali o comandati; se non basta, si può ricorrere a incarichi a tempo determinato, contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini, secondo le modalità previste. La durata delle assegnazioni è indicata dai titolari degli organi richiedenti e, al cambio dei titolari, può essere prorogata fino a un mese dall’insediamento dei nuovi, salvo cessazione anticipata motivata.

Inquadramento, trattamento economico e requisiti nelle strutture speciali

Per il personale non dirigenziale delle strutture speciali il trattamento accessorio è sostituito da un unico emolumento. Per i dirigenti si applicano le regole ordinarie sulla qualifica, sul trattamento economico, sulla valutazione e sulla responsabilità. Sono previsti requisiti di titolo di studio per l’accesso alle diverse categorie e la conservazione della categoria di inquadramento per il personale di ruolo che non possieda i nuovi requisiti. Per il Capo di Gabinetto il rapporto di lavoro e il trattamento economico sono definiti con criteri specifici.

Dotazioni organiche e programmazione del fabbisogno

Giunta e Ufficio di Presidenza determinano tetto massimo di spesa, dotazione organica complessiva e ripartizione delle risorse fra strutture. La revisione delle dotazioni organiche e la programmazione dei fabbisogni professionali devono avvenire almeno ogni tre anni. Il superamento degli oneri rispetto alla dotazione vigente al 31 agosto 2008 richiede legge, salvo specifiche eccezioni indicate dal testo.

Prestazioni professionali e incarichi esterni

Per esigenze speciali o eccezionali la Regione può conferire incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni, definendo criteri, requisiti e compensi. Ogni anno devono essere predisposti un documento previsionale del fabbisogno e un consuntivo degli incarichi conferiti, trasmessi alla Commissione consiliare competente. Gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale sono riservati a persone di specifica e comprovata competenza che non appartengono al ruolo regionale né hanno un rapporto di servizio con la Regione.

Rapporto di lavoro e accesso all’impiego

Il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi, dal codice civile e dalle norme sul lavoro subordinato, con poteri gestionali esercitati come datore di lavoro privato. L’accesso avviene tramite concorso pubblico, avviamento dalle liste di collocamento per profili con sola scuola dell’obbligo, assunzioni riservate a categorie protette, mobilità da altre amministrazioni e chiamata diretta nei casi tassativi. Sono previsti regolamenti regionali su requisiti, commissioni esaminatrici, bandi, pubblicazione e concorsi unici, con specifiche disposizioni anche per gli enti del sistema regionale.

Graduatorie, mobilità e passaggi di categoria

Le graduatorie concorsuali valgono tre anni e possono essere usate per ulteriori assunzioni entro limiti prestabiliti; in presenza di pochi posti messi a concorso la soglia di utilizzo è ampliata. La Regione può inoltre usare graduatorie di altre amministrazioni previo accordo e assenso degli interessati. È disciplinata la mobilità interna ed esterna, compresa quella tra Regione ed enti dipendenti. Dal 1° gennaio 2004 il dipendente già regionale che, tramite concorso, passa a una categoria superiore ha diritto a un assegno personale riassorbibile se il nuovo trattamento tabellare è inferiore al precedente.

Dirigenza: accesso, incarichi, funzioni e responsabilità

La qualifica dirigenziale richiede laurea attinente e almeno cinque anni di esperienza professionale in contesti pubblici o privati qualificati. La Regione può coprire fino al 10% dei posti dirigenziali con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, previo avviso pubblico e verifica dei requisiti. I direttori generali sono nominati dalla Giunta o, per l’organico consiliare, dall’Ufficio di Presidenza, anche con ricorso a esterni; l’incarico dura fino a cinque anni ed è rinnovabile. Ai dirigenti spettano gestione, atti amministrativi, poteri di spesa, direzione delle strutture, controllo del personale e attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici.

Incompatibilità, onnicomprensività e aspettative

Sono incompatibili con il rapporto di lavoro regionale l’attività commerciale, industriale o professionale, alcune cariche societarie e il cumulo con altro rapporto di impiego pubblico o privato, salvo il part-time nei limiti fissati. È possibile autorizzare incarichi temporanei o occasionali e alcune cariche, previa verifica di compatibilità e trasparenza; in caso di incompatibilità non rimossa, il rapporto si risolve per giusta causa. La retribuzione dei dipendenti e dei dirigenti è onnicomprensiva per gli incarichi svolti in rappresentanza della Regione o in ragione dell’ufficio, con riversamento alla Regione dei compensi dovuti da terzi. Sono previste aspettative senza assegni per incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni e, per i dirigenti a tempo indeterminato, anche per attività presso soggetti o organismi pubblici o privati, inclusi quelli internazionali, secondo criteri definiti dalla Giunta e dall’Ufficio di Presidenza.

Utilizzo temporaneo di personale e trasferimenti ad altre società/enti

La Regione disciplina l’utilizzo temporaneo di personale presso o da altre amministrazioni pubbliche e, nei casi previsti, verso enti privati. L’istituto è eccezionale, richiede consenso ed è limitato a tre anni, prorogabili di altri tre in ambito del sistema regionale e in alcune relazioni con enti locali o altre strutture pubbliche. In presenza di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione, il personale addetto è di norma trasferito; in caso di soppressione della società o dismissione della partecipazione, il personale di ruolo ha diritto alla ricostituzione del rapporto con la Regione entro 30 giorni, con conservazione dell’inquadramento e del trattamento acquisiti.

Responsabilità, disciplina e codice di comportamento

Ai dipendenti regionali si applicano le regole generali di responsabilità civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per il pubblico impiego. La tipologia delle infrazioni e delle sanzioni è definita dai contratti collettivi; i licenziamenti sono irrogati dall’Ufficio procedimenti disciplinari. Giunta e Ufficio di Presidenza adottano un codice di comportamento regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale e consegnato al dipendente all’assunzione, con specifica formazione interna.

Estinzione del rapporto di lavoro e collocamento a riposo

Il rapporto si estingue per dimissioni, pensionamento, licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, superamento del comporto, inabilità permanente e mancato superamento del periodo di prova. Il collocamento a riposo d’ufficio avviene dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni. Sono previste possibilità di riassunzione, su richiesta, per ex dipendenti a tempo indeterminato cessati per dimissioni volontarie o licenziamento per motivi oggettivi, salvo chi abbia risolto consensualmente il rapporto con agevolazioni economiche.

Relazioni sindacali, partecipazione e pari opportunità

Le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata sono indirizzate congiuntamente da Giunta e Ufficio di Presidenza; possono essere stipulati protocolli che disciplinano informazione, consultazione, contrattazione e concertazione. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori attraverso incontri periodici nelle direzioni generali e su richiesta di almeno un quinto dei dipendenti della struttura. È istituito il Comitato unico di garanzia per pari opportunità, benessere e contrasto alle discriminazioni, anche presso gli enti e aziende del servizio sanitario regionale e gli altri enti dipendenti.

Controlli interni, prevenzione della corruzione e valutazione

La Regione disciplina un sistema di controlli interni per legalità, efficacia ed efficienza, acquisito il parere dell’Organismo indipendente di valutazione. Giunta e Ufficio di Presidenza individuano i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche per istituti e agenzie regionali e, mediante accordi, per gli enti regionali dipendenti. È istituito l’Organismo indipendente di valutazione, con funzioni su metodologie di misurazione, trasparenza, integrità e monitoraggio dei controlli interni; è prevista anche una struttura specifica per il servizio sanitario regionale e ARPAE.

Disposizioni previdenziali e anticipazioni

Il testo contiene interpretazioni autentiche di norme sul trattamento previdenziale e sull’assorbimento di talune voci retributive, legate però a situazioni pregresse. È inoltre prevista, per i dipendenti con almeno 15 anni di servizio utile, la possibilità di chiedere un’anticipazione dell’indennità di fine servizio fino al 70%; un’ulteriore anticipazione riguarda, nel triennio 2012-2014, la liquidazione dell’indennità maturata fino al 31 dicembre 2010. Le anticipazioni sono disciplinate dalla Giunta d’intesa con l’Ufficio di Presidenza e possono essere richieste una sola volta.

Disposizioni finali, enti dipendenti e modifiche ad altre leggi

La legge stabilisce regole di adattamento per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, per i quali gli organi istituzionali interni esercitano le competenze previste per Giunta e Consiglio. Sono inoltre modificate alcune leggi regionali su ARNI, diritto allo studio universitario e consorzi fitosanitari. È confermata l’applicazione di specifiche disposizioni previdenziali a favore di particolari categorie di dirigenti e sono previste ulteriori norme finali su protezione civile e strutture interistituzionali.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le norme previgenti fino alla conclusione. Sono abrogate numerose leggi regionali precedenti in materia di organizzazione, impiego, dirigenza, previdenza e gestione flessibile del personale, oltre a singole disposizioni di altre leggi. Molti articoli del testo sono a loro volta abrogati e oggi non producono più effetti operativi.

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