L.R. Emilia-Romagna 37/2001
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per l’Emilia-Romagna le funzioni amministrative su associazioni, fondazioni e altre istituzioni private operanti in materie regionali: riconoscimento, modifiche statutarie, estinzione, vigilanza sulle fondazioni e altre iscrizioni nel registro regionale. Prevede l’abrogazione della precedente legge del 1987 e una disciplina transitoria fino all’attivazione informatica del registro.
Funzioni regionali sulle persone giuridiche private e istituzione del relativo registro
Funzioni regionali sulle persone giuridiche private in Emilia-Romagna
La legge attribuisce alla Regione Emilia-Romagna l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle persone giuridiche private operanti nelle materie di competenza regionale e con finalità statutarie attuate nel territorio regionale. La disciplina si coordina con il regolamento statale sul riconoscimento delle persone giuridiche private e sulla modifica di atto costitutivo e statuto.
Ambito di applicazione
La normativa riguarda:
- associazioni;
- fondazioni;
- altre istituzioni private che operano in materie di competenza regionale.
L’operatività della disciplina è circoscritta alle finalità statutarie che si attuano nell’ambito della Regione Emilia-Romagna.
Funzioni amministrative attribuite alla Regione
La Regione esercita le funzioni relative a:
- riconoscimento della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro;
- approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, anch’essa tramite iscrizione;
- dichiarazione di estinzione della persona giuridica;
- devoluzione dei beni residui dopo la liquidazione;
- devoluzione dei beni residui dei comitati;
- controllo e vigilanza sulle fondazioni;
- coordinamento dell’attività e unificazione dell’amministrazione di più fondazioni;
- trasformazione delle fondazioni;
- applicazione delle sanzioni amministrative per omessa richiesta delle iscrizioni prescritte.
Registro delle persone giuridiche private
È istituito il registro regionale delle persone giuridiche private, che assicura la pubblicità verso i terzi degli elementi e dei fatti previsti dal regolamento statale. La legge riconosce a chiunque vi abbia interesse il diritto di visione dei documenti posti a base delle iscrizioni e il rilascio di estratti o certificati, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il registro deve essere predisposto, tenuto, conservato e gestito con tecniche informatiche in modo da garantire completezza, pubblicità, tempestività, diffusione e certezza delle informazioni, nonché il collegamento con gli uffici territoriali del Governo. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative, compreso il rilascio di estratti e certificati anche per corrispondenza e via telematica.
Iscrizione per il riconoscimento della personalità giuridica
La domanda di iscrizione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta dal regolamento statale, secondo le specificazioni della Giunta regionale.
Per le fondazioni l’iscrizione può essere disposta anche d’ufficio in caso di ingiustificata inerzia dei soggetti legittimati. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione dello scopo perseguito, degli elementi patrimoniali e personali e dell’idoneità della dotazione patrimoniale rispetto alle finalità statutarie.
Altre iscrizioni e termini procedimentali
Le domande di iscrizione relative alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla deliberazione.
Devono invece essere trasmesse entro 15 giorni dalla deliberazione o, se manca, dalla data dell’evento, le richieste riguardanti:
- trasferimento della sede legale nello stesso Comune;
- istituzione di sedi secondarie;
- sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza;
- deliberazioni di scioglimento delle associazioni.
Anche i liquidatori delle associazioni devono presentare entro 15 giorni le richieste di iscrizione di atti o eventi di loro competenza. Per tali iscrizioni è richiesto, a seconda dei casi, copia autentica della deliberazione o dichiarazione autocertificativa degli elementi da iscrivere.
Struttura organizzativa e procedimento
Il registro è tenuto presso la direzione generale competente in materia di affari istituzionali, che svolge l’istruttoria sui provvedimenti per l’esercizio delle funzioni regionali in collaborazione con le direzioni competenti per materia. Per le funzioni relative a riconoscimento, modifiche, estinzione e devoluzione dei beni delle persone giuridiche operanti in determinate materie, gli adempimenti istruttori e preparatori sono svolti dalla direzione generale competente per materia.
I provvedimenti sono adottati dal direttore generale competente in materia di affari istituzionali, secondo le modalità e i termini della disciplina regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
Controllo e vigilanza sulle fondazioni
Il controllo e la vigilanza sulle fondazioni sono esercitati dal direttore generale competente in materia di affari istituzionali, che può:
- nominare o sostituire amministratori e rappresentanti quando le disposizioni dell’atto di fondazione non siano attuabili;
- annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, ordine pubblico, buon costume o atto di fondazione;
- disporre lo scioglimento dell’amministrazione e nominare un commissario straordinario se gli amministratori non operano in conformità a legge, statuto o scopo della fondazione;
- autorizzare l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori.
Le fondazioni devono trasmettere alla direzione generale, entro 15 giorni dall’approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi con le rispettive relazioni, nonché annualmente lo stato patrimoniale e ogni ulteriore atto o notizia utile all’esercizio della vigilanza. Le modalità dei controlli sulla documentazione finanziaria sono definite dalla Giunta regionale.
Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
Quando ne ricorrano i presupposti previsti dal codice civile, il direttore generale competente può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni, l’unificazione della loro amministrazione e la loro trasformazione.
Estinzione e cancellazione dal registro
La Regione, su istanza di qualunque interessato o d’ufficio, accerta la sussistenza di una causa di estinzione della persona giuridica prevista dal codice civile e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale, ai fini della procedura di liquidazione. La comunicazione è annotata nel registro.
La cancellazione dal registro avviene dopo la comunicazione del presidente del tribunale circa la chiusura della liquidazione e si accompagna, se del caso, alla devoluzione dei beni residui secondo il codice civile.
Modifica della disciplina sulle istituzioni pubbliche depubblicizzate
La legge modifica la disciplina regionale del 1992 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza depubblicizzate, prevedendo che il decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale, determini la cessazione della natura pubblica dell’istituzione. Dalla data di tale decreto la persona giuridica è iscritta d’ufficio nel registro regionale istituito ai sensi del regolamento statale.
Abrogazione e regime transitorio
È abrogata la precedente legge regionale del 1987 sulla medesima materia.
Fino all’attivazione del registro con tecniche informatiche, la sua tenuta continua secondo le forme e modalità vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento statale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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