Sentenza del 19/04/2016 n. 2324 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO SINTETICO - Prova contraria a carico del contribuente - Oggetto -Collegamento tra le disponibilità finanziarie pregresse e le spese accertate - Non rileva - Esistenza di reddito capiente - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa fiscale fondata sull'accertamento sintetico, sostenendo di poter giustificare le spese accertate mediante disponibilità finanziarie pregresse. La questione riguardava il livello di prova richiesto: se fosse necessario dimostrare il collegamento puntuale tra ogni singola spesa sostenuta nell'anno accertato e specifiche somme disponibili in precedenza, oppure se fosse sufficiente provare l'esistenza di un reddito o di una provvista patrimoniale complessivamente capiente.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, nell'accertamento sintetico, il contribuente non è tenuto a dimostrare la correlazione specifica tra ciascuna spesa e determinate disponibilità finanziarie pregresse. È invece sufficiente fornire la prova dell'esistenza di un reddito capiente o di una provvista patrimoniale idonea, in termini complessivi, a giustificare le spese contestate. L'accertamento non può quindi fondarsi sulla sola mancata dimostrazione di un collegamento analitico tra singole spese e singole somme.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito
La prova contraria richiesta al contribuente può consistere nella dimostrazione dell'esistenza di un reddito capiente o di una provvista patrimoniale adeguata a sostenere le spese accertate; non è indispensabile ricostruire il nesso puntuale tra ogni singola spesa e specifiche disponibilità pregresse.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare la complessiva capacità finanziaria di sostenere le spese, non necessariamente l'origine esatta di ogni singolo pagamento.
- Le disponibilità patrimoniali pregresse possono essere utilizzate come prova contraria se risultano concretamente idonee e sufficienti a giustificare il livello di spesa contestato.
- L'Amministrazione finanziaria non può respingere automaticamente la prova contraria solo perché manca un collegamento analitico tra ciascuna spesa e una specifica provvista.
- È comunque necessario fornire elementi documentali o presuntivi credibili, coerenti e quantitativamente capienti; la mera allegazione generica di risparmi o disponibilità pregresse potrebbe non essere sufficiente.
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