Corte di giustizia, Sentenza C-582/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2024. — Die Länderbahn GmbH DLB e a. contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Articolo 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – Competenze – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria il cui periodo di applicazione sia scaduto – Potere di dichiarare l’invalidità con effetto ex tunc e di ordinare il rimborso dei diritti. — Causa C-582/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il controllo regolatorio sui canoni ferroviari non si esaurisce nel periodo di validità della tariffa: l’organismo nazionale deve poter esaminare anche canoni "pregressi" e, se illegittimi, disporne l’invalidità retroattiva. Questa competenza è necessaria per garantire accesso non discriminatorio all’infrastruttura e concorrenza leale nel mercato ferroviario. Resta invece ferma la possibilità per gli Stati membri di riservare ai giudici civili la decisione sul rimborso delle somme indebitamente riscosse.
Competenza dell’organismo di regolamentazione ferroviaria a controllare ex post i canoni di utilizzo dell’infrastruttura già scaduti e a dichiararne l’invalidità con effetto retroattivo; limiti rispetto al rimborso, che può restare affidato ai giudici civili.
La questione giuridica
Se l’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE consenta a un richiedente di contestare dinanzi all’organismo di regolamentazione canoni di utilizzo dell’infrastruttura relativi a periodi già scaduti; se tale organismo possa dichiararli invalidi con effetto ex tunc; se una normativa nazionale possa escludere tale controllo ex post; e, in secondo luogo, se l’organismo debba anche poter ordinare il rimborso delle somme indebitamente percepite, oppure se ciò possa essere riservato ai giudici civili. In via subordinata, se intervengano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
L’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE osta a una normativa nazionale che impedisca all’organismo di regolamentazione ferroviaria, investito di un reclamo, di verificare la legittimità dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura anche quando il loro periodo di applicazione è già scaduto e di dichiararne, se del caso, l’invalidità con effetto ex tunc. Tuttavia, l’articolo 56, paragrafo 9, non impone che sia lo stesso organismo a ordinare il rimborso: il diritto nazionale può attribuire tale competenza ai giudici civili, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2012/34/UE
- Articolo 56 della direttiva 2012/34/UE
- Articolo 27 della direttiva 2012/34/UE
- Allegato IV della direttiva 2012/34/UE
- Articolo 3, punti 19, 26 e 28, della direttiva 2012/34/UE
- Articolo 30 della direttiva 2001/14/CE
- Articolo 3 della direttiva 2001/14/CE
- Articolo 2, lettere j) e m), della direttiva 2001/14/CE
- Allegato I della direttiva 2001/14/CE
- Allegato III della direttiva 2001/14/CE
- Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG), articoli 66, 67 e 68
Controllo ex post dei canoni ferroviari pregressi e rimborso
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Köln in una controversia tra imprese ferroviarie regionali e la Repubblica federale di Germania, relativa alla legittimità di canoni di utilizzo dell’infrastruttura riscossi da DB Netz negli anni 2002/2003-2010/2011. Le questioni investono l’interpretazione dell’articolo 56 della direttiva 2012/34/UE e, in via subordinata, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti contestavano l’applicazione di un "fattore regionale" inserito nelle tariffe di accesso alla rete ferroviaria tedesca, ritenuto discriminatorio per le imprese che operano su linee regionali. Dopo che la Bundesnetzagentur aveva effettuato controlli ex ante e, in un caso, aveva dichiarato invalido il prospetto informativo della rete per l’orario 2010/2011, le imprese hanno chiesto ex post all’organismo di regolamentazione di dichiarare nulli i canoni già riscossi e di imporre a DB Netz il rimborso degli importi pagati in eccesso.
L’Agenzia federale delle reti ha respinto le domande per irricevibilità, sostenendo che mancasse una base giuridica per un controllo ex post. Il giudice del rinvio ha osservato che il diritto tedesco, in particolare l’articolo 68, paragrafo 3, ERegG, sembrava limitare il potere dell’organismo di regolamentazione a misure con effetto solo futuro.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama il passaggio dalla direttiva 2001/14/CE alla direttiva 2012/34/UE, evidenziando che le disposizioni rilevanti sono sostanzialmente equivalenti:
- l’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE;
- l’articolo 27 della direttiva 2012/34/UE e l’allegato IV sul prospetto informativo della rete;
- l’articolo 3, punti 19, 26 e 28, della direttiva 2012/34/UE;
- per continuità sistematica, l’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE.
Sono inoltre richiamati i considerando 42 e 76 della direttiva 2012/34/UE, che sottolineano accesso equo e non discriminatorio, concorrenza leale e ruolo dell’organismo di regolamentazione.
Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni
La Corte afferma che l’organismo di regolamentazione deve poter esaminare la legittimità dei canoni anche dopo la scadenza del periodo di applicazione, perché:
- la competenza dell’organismo di regolamentazione è funzionale a garantire l’accesso non discriminatorio alla rete e la concorrenza leale;
- l’articolo 56 non collega tali poteri al periodo di validità del canone;
- né la direttiva 2012/34/UE né il regime del prospetto informativo della rete o dell’orario di servizio introducono un limite temporale di validità dei canoni che ne precluda il controllo successivo.
Una lettura che ammettesse il controllo solo entro il periodo di vigenza della tariffa svuoterebbe di effettività il sistema di tutela, ostacolerebbe il compito regolatorio e limiterebbe indebitamente il diritto dei richiedenti a presentare reclamo e a impugnare le decisioni dell’organismo di regolamentazione.
Da ciò discende che l’organismo deve anche poter dichiarare la nullità o invalidità dei canoni con effetto ex tunc, poiché limitare il suo potere a effetti solo futuri renderebbe in larga parte inutile il controllo di canoni già riscossi.
La Corte conclude quindi che l’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, osta a una normativa nazionale che escluda sia il controllo ex post dei canoni pregressi sia la possibilità di accertarne l’invalidità retroattiva.
Principio sul rimborso dei canoni
Quanto alla quarta questione, la Corte distingue il controllo di legittimità dal rimborso delle somme pagate. L’articolo 56, paragrafo 9, impone all’organismo di regolamentazione di adottare le misure necessarie per rimediare alla situazione e consente misure correttive, ma non obbliga gli Stati membri a conferirgli il potere di ordinare esso stesso il rimborso dei canoni.
La Corte ribadisce che gli Stati membri possono strutturare diversamente i rimedi, ad esempio attribuendo ai giudici civili la competenza a decidere sulle domande di restituzione, a condizione che:
- l’organismo di regolamentazione si sia previamente pronunciato sull’illegittimità dei canoni;
- siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
Effetto diretto, primato e ruolo del giudice nazionale
La Corte ricorda che l’articolo 56, paragrafi 1, 9 e 10, della direttiva 2012/34/UE ha effetto diretto e vincola anche le autorità amministrative. Spetta quindi al giudice nazionale, e se del caso anche all’organismo amministrativo, interpretare il diritto interno in modo conforme; in caso contrario, occorre disapplicare la norma nazionale incompatibile.
La Corte precisa inoltre che gli Stati membri possono fissare termini di decadenza o prescrizione per i reclami, ma tali termini devono essere ragionevoli e conformi ai principi di equivalenza ed effettività; la verifica concreta di tali termini spetta al giudice del rinvio.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE osta a una normativa nazionale che escluda la competenza dell’organismo di regolamentazione a controllare canoni ferroviari già scaduti e a dichiararne l’invalidità con effetto ex tunc;
- l’articolo 56, paragrafo 9, non richiede che l’organismo di regolamentazione possa ordinare esso stesso il rimborso, quando il diritto nazionale attribuisce tale competenza ai giudici civili nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Ricadute pratiche
La decisione rafforza il ruolo centrale dell’organismo di regolamentazione nel settore ferroviario come presidio contro discriminazioni tariffarie anche retroattivamente contestate. Per gli operatori e per i professionisti, la sentenza conferma che il contenzioso sui canoni ferroviari può riguardare tariffe ormai cessate, mentre il rimborso può seguire un canale processuale distinto, purché non pregiudichi l’effettività della tutela.
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