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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-341/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2024. — Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA contro Agenzia delle Entrate. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA – Nozione di soggetto passivo – Principio di neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Società non operativa – Normativa nazionale che nega il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA a monte. — Causa C-341/22

Giurisprudenza europea62022CJ0341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con la direttiva IVA della disciplina italiana sulle società non operative. Ha escluso che una soglia di ricavi o di operazioni a valle possa incidere sulla qualità di soggetto passivo e, soprattutto, ha ritenuto che tale soglia non possa da sola giustificare la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA. La normativa nazionale è stata giudicata incompatibile con l’articolo 167 della direttiva IVA e con i principi di neutralità e proporzionalità.

IVA: è incompatibile con il diritto UE una normativa nazionale che nega la qualità di soggetto passivo e il diritto di detrazione in base a una soglia minima di ricavi/operazioni a valle, salvo prova di situazioni ostative oggettive.

La questione giuridica

Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE consenta di negare la qualità di soggetto passivo IVA a una società che effettua operazioni imponibili il cui valore economico non raggiunge una soglia di reddito fissata dal diritto nazionale, salvo prova di oggettive situazioni ostative; se l’articolo 167 della direttiva IVA e i principi di neutralità e proporzionalità ostino a una disciplina nazionale che priva del diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA a monte il soggetto passivo che, per tre periodi d’imposta consecutivi, non raggiunga tale soglia; e, in subordine, se ciò sia compatibile con i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la qualità di soggetto passivo IVA discende dall’effettivo esercizio di un’attività economica e non può essere esclusa perché le operazioni a valle non raggiungono una soglia di ricavi fissata dal diritto nazionale. Inoltre, l’articolo 167 della direttiva IVA e i principi di neutralità e proporzionalità ostano a una norma nazionale che, sulla sola base di un volume di operazioni ritenuto insufficiente, privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’IVA a monte, del rimborso o della compensazione, poiché il diniego del diritto a detrazione è ammissibile solo in presenza di frode o abuso dimostrati con elementi oggettivi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 63, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 30 della legge italiana 23 dicembre 1994, n. 724

IVA, società non operative e diritto alla detrazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in materia di IVA e di disciplina delle cosiddette società di comodo. La Corte di giustizia valuta se una normativa nazionale che collega il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA a monte al superamento di una soglia di ricavi/operazioni a valle sia compatibile con la direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone la Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA all’Agenzia delle Entrate. La società Vigna, poi incorporata da Feudi, svolgeva attività di produzione e commercializzazione di vino, ma fu qualificata dall’amministrazione fiscale come società non operativa per il periodo d’imposta 2008, poiché le operazioni IVA dichiarate erano inferiori alla soglia prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994.

L’amministrazione negò quindi la detrazione di un credito IVA di EUR 42 108. La società contestò il diniego sino al giudizio di cassazione, che sollevò tre questioni pregiudiziali sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
  • l’articolo 63, sulla esigibilità dell’imposta;
  • l’articolo 167, sul momento di insorgenza del diritto a detrazione;
  • l’articolo 168, lettera a), sulle condizioni sostanziali della detrazione;
  • l’articolo 273, sui poteri degli Stati membri di imporre obblighi per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiede, in sostanza:

  • se la qualità di soggetto passivo IVA possa essere negata a chi effettua operazioni imponibili ma non raggiunge la soglia di ricavi fissata dal diritto nazionale, salvo prova di oggettive circostanze ostative;
  • se il diritto alla detrazione dell’IVA a monte possa essere negato, per il solo fatto che le operazioni a valle siano considerate insufficienti rispetto a una soglia predeterminata;
  • in subordine, se una siffatta disciplina violi i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Ragionamento della Corte sulla qualità di soggetto passivo

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, è soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati. La nozione è oggettiva e dipende dall’effettivo esercizio dell’attività economica, non dal livello dei ricavi realizzati.

Ne deriva che una normativa nazionale non può subordinare la qualità di soggetto passivo al superamento di una soglia di reddito o di volume d’affari correlata ai ricavi ragionevolmente attendibili dagli asset posseduti. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nei periodi d’imposta rilevanti, la società abbia effettivamente esercitato un’attività economica ai sensi del diritto UE.

Ragionamento della Corte sul diritto alla detrazione

La Corte ribadisce che il diritto a detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune IVA e si esercita, in linea di principio, immediatamente e per intero, purché ricorrano le condizioni sostanziali previste dalla direttiva. In particolare, l’articolo 168 richiede che il soggetto sia un soggetto passivo e che i beni o servizi acquistati a monte siano impiegati per operazioni soggette a imposta.

Nessuna disposizione della direttiva IVA subordina la detrazione al raggiungimento di una soglia minima di operazioni imponibili a valle. Il diritto può essere negato solo in caso di frode o abuso dimostrati sulla base di elementi oggettivi. La Corte richiama la giurisprudenza su frode e abuso, ricordando che le autorità fiscali devono provare in concreto l’esistenza di un comportamento fraudolento o abusivo; non è sufficiente una presunzione generale basata sul solo volume delle operazioni.

Valutazione della normativa italiana

L’articolo 30 della legge n. 724/1994 istituisce una presunzione di non operatività fondata sul mancato raggiungimento di una soglia di ricavi/operazioni per tre periodi d’imposta consecutivi. Secondo la Corte, tale criterio è estraneo ai parametri richiesti dalla giurisprudenza per dimostrare frode o abuso, perché non valuta la realtà effettiva delle operazioni né il loro utilizzo, ma solo il loro volume.

Di conseguenza, la presunzione legale utilizzata dal legislatore italiano eccede quanto necessario per prevenire evasioni e abusi e non può giustificare il diniego del diritto alla detrazione. La Corte sottolinea inoltre che una presunzione generale di evasione o abuso non può fondare un provvedimento fiscale che comprometta gli obiettivi della direttiva.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che effettui operazioni imponibili il cui valore non raggiunga la soglia fissata da una normativa nazionale basata sui ricavi attesi dagli asset posseduti;
  • l’articolo 167 della direttiva IVA e i principi di neutralità e proporzionalità ostano a una normativa nazionale che privi del diritto alla detrazione dell’IVA a monte il soggetto passivo per il solo fatto che le sue operazioni a valle siano considerate insufficienti;
  • la terza questione non viene esaminata, poiché assorbita dalla risposta alla seconda.

Principio affermato

Il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere subordinato al superamento di una soglia minima di operazioni imponibili a valle né può essere escluso sulla base di una presunzione generale di non operatività. Il diniego è ammissibile solo quando l’amministrazione dimostri, con elementi oggettivi, frode o abuso; in difetto, la normativa nazionale viola la neutralità dell’IVA e il principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione ivaneutralità fiscaleabuso del dirittodiritto tributario italiano

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