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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-725/22

Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 7 March 2024. — AO Nevinnomysskiy Azot and AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK 'Azot' v European Commission. — Appeal – Dumping – Imports of mixtures of urea and ammonium nitrate originating in Russia – Definitive anti-dumping duty – Initiation of an investigation – Sufficient evidence. — Case C-725/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge integralmente l’appello dei produttori russi di UAN contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento istitutivo del dazio antidumping definitivo. Vengono confermate sia l’interpretazione estensiva dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in materia di costruzione del prezzo all’esportazione, sia la lettura dell’articolo 5 in punto di sufficienza degli elementi probatori per l’apertura dell’inchiesta. La Corte esclude inoltre errori nella valutazione della presunta dual pricing scheme e delle distorsioni sui prezzi del gas in Trinidad e Tobago.

Ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento di esecuzione n. 2019/1688: legittimità dell’apertura dell’inchiesta antidumping e della costruzione del prezzo all’esportazione per importazioni di UAN originarie della Russia.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel confermare: 1) l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sulla costruzione del prezzo all’esportazione e sugli aggiustamenti dei costi/profitti di intermediari collegati; 2) il rigetto per inammissibilità e, in subordine, nel merito, della censura sull’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), relativa all’aggiustamento del valore normale; 3) l’interpretazione degli articoli 5 e 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in tema di sufficienza degli elementi probatori necessari per l’apertura dell’inchiesta; 4) la valutazione delle prove e l’obbligo di motivazione con riguardo all’esistenza di una dual pricing scheme e alla situazione del Trinidad and Tobago.

Principio di diritto

La Corte conferma che, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione può costruire il prezzo all’esportazione tenendo conto anche di costi e profitti sostenuti da soggetti collegati non importatori, purché si tratti di costi normalmente sopportati da un importatore, senza limitazione ai soli costi successivi all’ingresso fisico della merce nell’Unione; inoltre, ai fini dell’apertura di un’inchiesta antidumping, l’articolo 5 del regolamento di base richiede che la Commissione disponga di elementi di prova sufficienti nel loro complesso per giustificare l’avvio, senza che tali elementi debbano necessariamente essere tutti contenuti nella sola denuncia. La Corte respinge anche le censure sulle distorsioni delle materie prime e sul preteso difetto di motivazione, confermando il rigetto del ricorso e la validità del dazio definitivo impugnato.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 18, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Accordo antidumping dell’OMC (articoli 2.3, 2.4 e 5.3)
  • Decisione 94/800/CE

Dazio antidumping sulle miscele di urea e nitrato d’ammonio originarie della Russia

Si tratta di un ricorso in appello ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di annullamento proposta da due società del gruppo EuroChem avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688. La controversia riguarda un dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni nell’Unione di miscele di urea e nitrato d’ammonio (UAN) originarie, tra l’altro, della Russia.

Parti e contesto fattuale

Le appellanti sono AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK �Azot�, produttori/esportatori russi di UAN. La convenuta è la Commissione europea, sostenuta da Fertilizers Europe. Il procedimento trae origine dalla denuncia presentata il 29 giugno 2018 da Fertilizers Europe per conto dell’industria unionale e dall’apertura dell’inchiesta antidumping il 13 agosto 2018.

La Corte ricostruisce che il prodotto esportato verso l’Unione veniva venduto attraverso una catena di società collegate: vendita in Russia, esportazione tramite un intermediario svizzero, successiva rivendita a una società tedesca e poi ai clienti indipendenti nell’Unione o ad altri operatori collegati. Il regolamento impugnato ha fissato per le appellanti un dazio specifico di 27,77 EUR per tonnellata.

Questioni giuridiche sollevate in appello

Le appellanti hanno articolato cinque motivi:

  • erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sulla costruzione del prezzo all’esportazione e sugli aggiustamenti di costi/profitti;
  • erronea applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), in tema di aggiustamento del valore normale;
  • erronea interpretazione degli articoli 5 e 7, paragrafo 2 bis, quanto alla sufficienza degli elementi probatori per l’apertura dell’inchiesta;
  • omessa valutazione delle prove, distorsione degli elementi e difetto di motivazione sull’esistenza di una dual pricing scheme;
  • nuova distorsione delle prove e difetto di motivazione con riguardo al Trinidad and Tobago.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2016/1036, come modificato dal regolamento (UE) 2018/825;
  • l’articolo 2, paragrafi 9 e 10, sulla determinazione del dumping;
  • l’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 9, sull’apertura del procedimento;
  • l’articolo 6 sull’inchiesta;
  • l’articolo 7, paragrafo 2 bis, sulle distorsioni delle materie prime e sulla lesser duty rule;
  • gli articoli 9 e 18 del regolamento di base, richiamati nei motivi ma non decisivi ai fini dell’esito dell’appello.

La Corte menziona anche gli articoli 2.3, 2.4 e 5.3 dell’Accordo antidumping OMC, ma precisa che, nel caso di specie, tali disposizioni e la giurisprudenza OMC invocata non sono idonee a rimettere in discussione l’interpretazione del regolamento di base, poiché non ricorre una delle due eccezioni che consentono il sindacato alla luce delle regole OMC.

Primo motivo: articolo 2, paragrafo 9, e costruzione del prezzo all’esportazione

Le appellanti sostenevano che l’articolo 2, paragrafo 9, consentisse di detrarre solo costi e profitti connessi alla rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione, e non quelli collegati alla fase precedente dell’importazione. Invocavano a sostegno la giurisprudenza OMC e una lettura restrittiva della formula “incurred between the importation and resale”.

La Corte respinge la censura. Essa afferma che il testo dell’articolo 2, paragrafo 9, consente di tenere conto di costi normalmente sopportati da un importatore anche se effettivamente sostenuti da un soggetto collegato diverso dall’importatore e anche se sostenuti prima dell’ingresso fisico della merce nell’Unione, purché si tratti di costi che incidono sulla determinazione di un prezzo all’esportazione affidabile al livello della frontiera dell’Unione.

La ratio è quella di evitare che la struttura contrattuale del gruppo permetta di artificiosamente gonfiare il prezzo all’esportazione tramite intermediari collegati situati fuori dall’Unione. La Corte sottolinea inoltre che la giurisprudenza OMC evocata non è pertinente, poiché riguarda l’articolo 2.4 dell’Accordo antidumping, relativo al fair comparison, mentre l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base concerne la costruzione del prezzo all’esportazione e non richiama tale disposizione.

Secondo motivo: articolo 2, paragrafo 10, lettera k), e inammissibilità

Le appellanti contestavano il rigetto, da parte del Tribunale, della censura sull’aggiustamento del valore normale, sostenendo che la Commissione avesse erroneamente qualificato le loro società e EuroChem Trading RUS come un’unica entità economica.

La Corte conferma la decisione del Tribunale. Ricorda che la parte del ricorso introduttivo in primo grado si limitava a un’affermazione generale, supportata da un rinvio altrettanto generale ad altri documenti, senza esporre in modo sufficientemente chiaro e preciso i fatti e le argomentazioni giuridiche essenziali. Il Tribunale aveva quindi correttamente dichiarato tale parte inammissibile. Le censure contro le motivazioni svolte solo per completezza sono dichiarate inefficaci, perché non possono comunque condurre all’annullamento della sentenza impugnata.

Terzo motivo: apertura dell’inchiesta e sufficienza degli elementi di prova

Le appellanti sostenevano che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, la denuncia dovesse contenere di per sé elementi sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta; in mancanza, la Commissione avrebbe potuto agire solo d’ufficio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6.

La Corte respinge questa lettura. Precisa che l’articolo 5, paragrafo 2, impone al denunciante di fornire solo le informazioni ragionevolmente disponibili, mentre l’articolo 5, paragrafo 3, obbliga la Commissione a esaminare, per quanto possibile, accuratezza e adeguatezza degli elementi forniti nella denuncia al fine di stabilire se esistano elementi sufficienti per avviare il procedimento. Il punto decisivo è che la sufficienza degli elementi va valutata sulla base di tutti gli elementi disponibili alla Commissione, non esclusivamente sulla base della denuncia isolatamente considerata.

La Corte aggiunge che l’articolo 5, paragrafo 9, richiede soltanto che vi siano elementi sufficienti per giustificare l’apertura, senza imporre che tali elementi provengano unicamente dalla denuncia. Non vi è quindi confusione tra apertura dell’inchiesta e fase istruttoria ex articolo 6.

Quarto motivo: dual pricing scheme e motivazione

Le appellanti lamentavano che il Tribunale avesse trascurato o distorto le prove sulla presenza di una dual pricing scheme per il gas in Russia. La Corte respinge il motivo, osservando che il Tribunale aveva già chiarito che l’apertura dell’inchiesta non richiede che l’indizio sufficiente sia contenuto esclusivamente nella denuncia, ma che sia complessivamente disponibile alla Commissione.

La Corte ricorda anche che il motivo, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di appello salvo distorsione manifesta, non dimostrata nel caso di specie. Quanto al difetto di motivazione, la Corte ritiene che la risposta del Tribunale fosse sufficiente a consentire alle parti di comprendere la decisione e a permettere il controllo in appello.

Quinto motivo: Trinidad and Tobago e presunta disparità di trattamento

Le appellanti sostenevano che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che i sussidi sul gas in Trinidad e Tobago non integrassero una dual pricing scheme ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, e che ciò comportasse una violazione del principio di non discriminazione.

La Corte conferma il rigetto del motivo. Sottolinea che l’articolo 7, paragrafo 2 bis, contiene un elenco tassativo di distorsioni delle materie prime, tra cui i sistemi di doppio prezzo, e che il semplice sussidio ai produttori non equivale necessariamente a un sistema di prezzi differenziati fra mercato interno ed export. Le appellanti non avevano dimostrato che la misura del Trinidad and Tobago producesse effettivamente una dual pricing scheme comparabile a quella contestata in Russia.

Inoltre, le censure di distorsione delle prove sono dichiarate inammissibili nella misura in cui chiedevano alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale.

Decisione e portata pratica

La Corte respinge integralmente l’appello e condanna le appellanti alle spese, comprese quelle della Commissione e di Fertilizers Europe. La pronuncia è rilevante perché conferma un approccio ampio alla costruzione del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, e ribadisce che, per aprire un’inchiesta antidumping, la Commissione può fondarsi su tutti gli elementi disponibili, non necessariamente sulla sola denuncia formale. Per gli operatori, il caso rafforza la legittimità delle analisi anti-elusive in presenza di catene commerciali infragruppo e chiarisce il margine di discrezionalità della Commissione nella fase pre-inchiesta.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdazio antidumping definitivoimportazioni di fertilizzantidazio inferiore e distorsioni sulle materie primecontrollo giurisdizionale degli atti della commissione

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