Corte di giustizia, Sentenza C-558/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2024. — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) contro Fallimento Esperia spa e Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili ai produttori nazionali di elettricità da fonti rinnovabili – Importazione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in un altro Stato membro – Obbligo di acquisto di certificati verdi – Sanzione – Esenzione – Direttiva 2001/77/CE – Direttiva 2009/28/CE – Regime di sostegno – Garanzie di origine – Libera circolazione delle merci – Articoli 18, 28, 30, 34 e 110 TFUE – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Risorse statali – Vantaggio selettivo» – Vantaggio selettivo. — Causa C-558/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato italiano ha chiesto se il regime nazionale dei certificati verdi, applicato alle importazioni di elettricità nel 2010, fosse compatibile con le norme UE sulla libera circolazione delle merci, sugli aiuti di Stato e sulle direttive sulle energie rinnovabili. La Corte ha ritenuto che, in assenza di armonizzazione esaustiva, gli Stati membri conservano un ampio margine per organizzare regimi di sostegno alle rinnovabili, anche limitandone il beneficio alla produzione nazionale. Ha tuttavia subordinato la compatibilità del sistema a verifiche di proporzionalità e, sul piano degli aiuti di Stato, alla possibile giustificazione della differenza di trattamento sulla base della natura e della struttura del sistema di riferimento.
Compatibilità con il diritto UE del regime italiano di certificati verdi che impone agli importatori di elettricità non provata come rinnovabile l’acquisto di certificati verdi o energia rinnovabile, con sanzione in caso di inadempimento.
La questione giuridica
Se le direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, nonché gli articoli 18, 28, 30, 34, 107, 108 e 110 TFUE ostino a una normativa nazionale che obbliga gli importatori di elettricità proveniente da un altro Stato membro, quando non dimostrino tramite garanzie di origine che l’energia è prodotta da fonti rinnovabili, ad acquistare certificati verdi o elettricità verde da produttori nazionali, prevedendo una sanzione per l’inadempimento; e, in particolare, se tale regime configuri una misura vietata in materia di libera circolazione delle merci o un aiuto di Stato illegittimo.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a un regime nazionale di sostegno che imponga agli importatori di elettricità non dimostrata come rinnovabile, mediante garanzie di origine, l’acquisto di certificati verdi o di energia elettrica rinnovabile presso produttori nazionali, con sanzione in caso di inadempimento, purché la misura sia proporzionata e non ecceda quanto necessario per promuovere la produzione di energia rinnovabile. Inoltre, gli articoli 107 e 108 TFUE non ostano a tale regime se la differenza di trattamento rispetto ai produttori nazionali è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di riferimento; gli articoli 28, 30 e 110 TFUE non lo vietano, mentre l’articolo 34 TFUE non è violato se il meccanismo, incluse le garanzie di origine e la sanzione, è necessario e coerente per garantire l’efficacia del sistema.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 18, 28, 30, 34, 107, 108 e 110 TFUE
- Direttiva 2001/77/CE
- Direttiva 2009/28/CE
- Articolo 5 direttiva 2001/77/CE
- Articolo 15 direttiva 2009/28/CE
- Articolo 3 direttiva 2009/28/CE
- Articolo 4 direttiva 2001/77/CE
Regime italiano di certificati verdi e importazioni di elettricità rinnovabile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra ARERA, Fallimento Esperia SpA e GSE, relativa alla sanzione inflitta per il mancato acquisto di certificati verdi riferiti all’elettricità importata in Italia nel 2010. La Corte esamina la compatibilità del regime italiano con le direttive sulle energie rinnovabili e con le norme del TFUE in materia di libera circolazione delle merci e aiuti di Stato.
Contesto normativo nazionale e unionale
Sul piano unionale, la Corte richiama la direttiva 2001/77/CE e la direttiva 2009/28/CE, soffermandosi sulla distinzione tra garanzie di origine e certificati verdi. Ricorda che le garanzie di origine servono a provare al cliente finale la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, mentre i certificati verdi sono strumenti dei regimi di sostegno. Le direttive riconoscono agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell’adozione di regimi di sostegno e non impongono di estenderne il beneficio all’energia rinnovabile prodotta in un altro Stato membro.
Fatti del procedimento principale
Il decreto legislativo n. 79/1999 ha istituito in Italia un sistema di certificati verdi attribuiti gratuitamente ai produttori nazionali di elettricità rinnovabile. Gli importatori e altri operatori che immettevano energia non rinnovabile nel sistema elettrico nazionale dovevano acquistare una quota di elettricità verde o certificati verdi, salvo esenzione dimostrando, con garanzie di origine, che l’energia importata era rinnovabile. In caso di inadempimento era prevista una sanzione pecuniaria. Esperia SpA, importatrice di energia, è stata sanzionata da ARERA per non aver acquistato i certificati dovuti; dopo il fallimento, il curatore ha proseguito il contenzioso.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto se fossero ostativi alla normativa nazionale:
- l’articolo 18 TFUE, per discriminazione fondata sulla nazionalità;
- gli articoli 28 e 30 TFUE, per dazi o misure di effetto equivalente;
- l’articolo 110 TFUE, per imposizioni interne discriminatorie;
- l’articolo 34 TFUE, per restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente;
- gli articoli 107 e 108 TFUE, per possibile aiuto di Stato non notificato;
- la direttiva 2009/28/CE, in quanto il sistema favorirebbe la produzione nazionale di energia rinnovabile.
Ragionamento della Corte sulle direttive 2001/77 e 2009/28
La Corte osserva che nessuna delle due direttive ha realizzato un’armonizzazione esaustiva dei regimi nazionali di sostegno. Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che gli Stati membri possono scegliere di sostenere la produzione nazionale di energia rinnovabile e non sono tenuti a far beneficiare i produttori esteri dei medesimi meccanismi. La misura italiana, in quanto mira ad aumentare il consumo di elettricità rinnovabile e a rafforzarne la produzione nazionale, è dunque in linea di principio compatibile con le direttive, ma resta soggetta al controllo di proporzionalità.
Libera circolazione delle merci
Quanto agli articoli 28 e 30 TFUE, la Corte esclude che l’obbligo di acquistare certificati verdi o energia rinnovabile costituisca un dazio doganale o una tassa di effetto equivalente, poiché non è prelevato al momento dell’attraversamento della frontiera. Riguardo all’articolo 110 TFUE, esclude anche che si tratti di un’imposizione interna di natura fiscale o parafiscale.
Sotto il profilo dell’articolo 34 TFUE, la Corte riconosce che il sistema può ostacolare le importazioni, sia perché subordina l’esenzione alla presentazione di garanzie di origine, sia perché impone, in mancanza di tali garanzie, l’acquisto di certificati verdi o energia rinnovabile. Tuttavia, tale ostacolo può essere giustificato da esigenze imperative di tutela dell’ambiente e dalla promozione delle energie rinnovabili, purché la misura sia proporzionata.
Proporzionalità e garanzie di origine
La Corte sottolinea che, una volta immessa nella rete, l’origine rinnovabile dell’elettricità è difficilmente verificabile; per questo le garanzie di origine sono uno strumento appropriato e necessario per consentire l’esenzione agli importatori che effettivamente importino energia verde. La misura è quindi idonea a garantire che l’energia importata sia effettivamente rinnovabile. Anche l’obbligo di acquisto di certificati verdi appare, in linea di principio, necessario per preservare l’efficacia del sistema di sostegno, a condizione che esista un vero mercato dei certificati e che la sanzione non ecceda quanto richiesto per assicurarne l’effettività. La verifica concreta di tali aspetti è rimessa al giudice nazionale.
Aiuti di Stato
Sul versante degli articoli 107 e 108 TFUE, la Corte ricorda che un vantaggio è aiuto di Stato solo se imputabile allo Stato, concesso mediante risorse statali, idoneo a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza, e selettivo. La Corte ritiene che il regime possa implicare risorse statali, soprattutto per il tramite del GSE che, finanziato dalla componente tariffaria A3 versata dai consumatori, acquista i certificati verdi eccedenti per sostenere il valore economico del sistema. Tuttavia, la selettività del vantaggio va verificata alla luce del sistema di riferimento: se la differenza di trattamento tra produttori rinnovabili nazionali e operatori che importano energia non provata come verde è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema, gli articoli 107 e 108 TFUE non ostano al regime.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- gli articoli 28, 30 e 110 TFUE non ostano alla misura italiana;
- l’articolo 34 TFUE, nonché le direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, non ostano alla misura, se essa non eccede quanto necessario per aumentare la produzione di elettricità rinnovabile;
- gli articoli 107 e 108 TFUE non ostano alla misura, se la differenza di trattamento è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di riferimento.
Impatto pratico
Per operatori del settore elettrico e consulenti fiscali/regolatori, la decisione conferma che i regimi nazionali di certificati verdi possono discriminare funzionalmente tra produzione nazionale rinnovabile e importazioni non provate come tali, senza violare automaticamente il diritto UE. Resta centrale il controllo di proporzionalità, nonché la verifica, caso per caso, della presenza di risorse statali e della corretta qualificazione della misura come aiuto di Stato.
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