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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-234/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2024. — Roheline Kogukond MTÜ e a. contro Keskkonnaagentuur. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Eccezioni – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario delle foreste. — Causa C-234/22

Giurisprudenza europea62022CJ0234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che le coordinate dei posti di campionamento forestali sono informazione ambientale e, quindi, rientrano nel regime di accesso della direttiva 2003/4. Ha escluso che possano essere negate come dati incompleti o come deliberazioni interne, ma ha precisato che un rifiuto può ancora essere possibile se la divulgazione compromette in modo concreto e prevedibile relazioni internazionali o tutela dell’ambiente. Ha inoltre chiarito che l’articolo 8, paragrafo 1, riguarda solo la qualità dell’informazione e che il considerando 21 non crea un autonomo fondamento giuridico.

Accesso all’informazione ambientale: qualificazione e divulgabilità delle coordinate dei posti di campionamento forestali usati per un inventario statistico nazionale

La questione giuridica

Se le coordinate dei posti di campionamento permanenti per l’inventario forestale costituiscano informazione ambientale ai sensi della direttiva 2003/4; se possano essere negate in base alle eccezioni per materiale in corso di completamento/documenti o dati incompleti, riservatezza delle deliberazioni interne, relazioni internazionali o tutela dell’ambiente; se l’articolo 8, paragrafo 1, consenta il rifiuto per esigenze di qualità dell’informazione; e se il considerando 21 abbia valore di base giuridica autonoma per la divulgazione.

Principio di diritto

Le coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per elaborare un inventario statistico nazionale delle foreste, insieme ai dati raccolti da tali punti e inscindibili da essi, costituiscono informazione ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 2003/4. Esse non possono essere negate come materiale in corso di completamento o dati incompleti né, in quanto tali, come deliberazioni interne; il rifiuto può essere giustificato solo se la divulgazione arreca un pregiudizio concretamente ed effettivamente prevedibile alle relazioni internazionali o alla tutela dell’ambiente. L’articolo 8, paragrafo 1, non introduce un’ulteriore eccezione al diritto di accesso e il considerando 21 non costituisce base giuridica autonoma per imporre o fondare la divulgazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Aarhus, articolo 4
  • Direttiva 2003/4/CE, articoli 1, 2, 4 e 8
  • Decisione 2005/370/CE

Accesso alle coordinate dei posti di campionamento forestali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tallinna Halduskohus (Estonia) in materia di accesso all’informazione ambientale ai sensi della direttiva 2003/4/CE. La controversia opponeva quattro associazioni ambientaliste estoni alla Keskkonnaagentuur, che aveva negato l’accesso alle coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’inventario statistico nazionale delle foreste.

Fatti e procedimento principale

Le associazioni ricorrenti chiedevano la comunicazione dei dati relativi ai punti di campionamento e alla loro ubicazione, ritenendo che senza tali informazioni non fosse possibile verificare correttamente l’attendibilità delle misurazioni e delle conclusioni sullo stato delle foreste. L’Agenzia per l’ambiente aveva concesso solo un accesso parziale, invocando la legge estone sulle statistiche nazionali e la legge sull’informazione pubblica. Dopo l’intervento dell’autorità garante per la protezione dei dati, il diniego era stato confermato ed era stato impugnato dinanzi al giudice nazionale.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la Convenzione di Aarhus e la direttiva 2003/4/CE, in particolare:

  • articolo 1, sugli obiettivi di accesso e diffusione dell’informazione ambientale;
  • articolo 2, punto 1, lettere a) e b), sulla nozione di informazione ambientale;
  • articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e h), sulle eccezioni all’accesso;
  • articolo 8, paragrafi 1 e 2, sulla qualità dell’informazione e sui metodi di misurazione.

Prima questione: natura ambientale delle coordinate

La Corte ha affermato che i dati raccolti dai posti di campionamento forestali sono informazioni ambientali perché riguardano lo stato del suolo, dei siti naturali e della diversità biologica. Anche le coordinate di ubicazione dei punti di campionamento sono informazioni ambientali, perché sono indispensabili per interpretare i dati raccolti e sono inscindibili da essi. Proprio per questa ragione, tali coordinate non rientrano anche nella lettera b) dell’articolo 2, punto 1, che riguarda i fattori incidenti sull’ambiente.

Seconda questione: eccezioni al diritto di accesso

La Corte ha esaminato le eccezioni invocate dall’autorità estone.

Materiale in corso di completamento o dati incompleti

Ha escluso che le coordinate possano essere considerate materiale in corso di completamento o documenti/dati incompleti. Si tratta infatti di dati riferiti a uno stato dell’ambiente in una determinata data, non di elementi ancora in formazione. Una diversa lettura renderebbe l’eccezione illimitata nel tempo, in contrasto con il suo carattere temporaneo.

Riservatezza delle deliberazioni interne

La Corte ha ritenuto che le coordinate non riguardino le fasi finali di un processo decisionale né possano essere qualificate come deliberazioni interne. Di conseguenza, non occorreva esaminare ulteriormente se la riservatezza fosse prevista da un atto normativo di carattere generale.

Relazioni internazionali

Quanto alle relazioni internazionali, la Corte ha ricordato che l’eccezione richiede un pregiudizio concreto ed effettivo, ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. Spetta al giudice nazionale verificare se la divulgazione possa davvero compromettere impegni internazionali o la cooperazione forestale oppure se il rischio sia solo astratto.

Tutela dell’ambiente

La Corte ha invece riconosciuto che l’eccezione relativa alla tutela dell’ambiente può astrattamente operare anche in un caso come questo. Se la divulgazione delle coordinate rendesse manipolabile l’inventario e ne deteriorasse l’affidabilità, ciò potrebbe pregiudicare la tutela dell’ambiente cui le informazioni si riferiscono. Anche qui, però, occorre che il rischio sia concreto e prevedibile, oltre a una ponderazione tra interesse alla divulgazione e interesse al diniego.

Articolo 8, paragrafo 1: qualità dell’informazione

La Corte ha chiarito che l’articolo 8, paragrafo 1, non crea una nuova eccezione al diritto di accesso. Tale disposizione impone solo che le informazioni siano, per quanto possibile, aggiornate, precise e confrontabili. Essa può però essere considerata nel valutare se la divulgazione possa pregiudicare l’interesse tutelato dall’articolo 4, paragrafo 2, in particolare la tutela dell’ambiente.

Esclusione dell’articolo 8, paragrafo 2 e del considerando 21

Poiché le coordinate sono state qualificate come informazione ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera a), non occorreva esaminare l’articolo 8, paragrafo 2, relativo ai metodi di misurazione per informazioni di cui alla lettera b). La Corte ha inoltre escluso che il considerando 21 possa fungere da base giuridica autonoma per la divulgazione: i considerando hanno solo valore interpretativo e non creano da soli obblighi o diritti di accesso.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • le coordinate dei posti di campionamento forestali sono informazione ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera a);
  • non sono materiale in corso di completamento né, in quanto tali, deliberazioni interne;
  • possono essere sottratte all’accesso solo se la divulgazione reca un pregiudizio concreto e prevedibile alle relazioni internazionali o alla tutela dell’ambiente;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, non consente da solo il rifiuto;
  • il considerando 21 non è base giuridica autonoma per la comunicazione al pubblico.

Rilievo pratico

La decisione è rilevante per i professionisti che si occupano di trasparenza amministrativa, ambiente e dati pubblici. La Corte conferma un’interpretazione ampia della nozione di informazione ambientale e rigorosa delle eccezioni, ma ammette che anche dati tecnici apparentemente neutri possano essere protetti se la loro diffusione compromette concretamente la funzione ambientale delle informazioni stesse.

Come è indicizzato

Materieaccesso all’informazione ambientaleambientetrasparenza amministrativastatistiche ufficiali forestalidiritto amministrativo

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