Sentenza del 23/06/2016 n. 4070 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atto di cessione di beni ai figli - Esenzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a imposta sulle donazioni un atto notarile di cessione di beni immobili in favore dei figli, stipulato dai genitori separati in esecuzione di quanto concordato nell’accordo di separazione. Il contribuente ha contestato la pretesa sostenendo che l’atto fosse esente dalle imposte, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987, in quanto funzionale alla soluzione della crisi coniugale. L’Ufficio ha invece sostenuto che l’esenzione non fosse applicabile perché l’accordo di separazione non dichiarava espressamente che l’attribuzione ai figli fosse indispensabile per la separazione.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto sufficiente che la cessione fosse stata inserita nell’accordo di separazione sottoscritto dai coniugi davanti al Presidente del Tribunale, poiché tale circostanza dimostra che l’attribuzione patrimoniale costituiva un elemento indispensabile e funzionale alla separazione. L’atto notarile è stato qualificato come negozio con causa esterna, posto in essere in adempimento dell’accordo di separazione e del provvedimento giudiziale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 della legge n. 74/1987
Prevede il regime di esenzione per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, secondo l’interpretazione adottata nella sentenza, anche per gli atti funzionali alla soluzione della crisi coniugale inseriti nell’accordo di separazione.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2012
Richiamata dall’Ufficio a sostegno della tesi secondo cui l’attribuzione patrimoniale ai figli avrebbe dovuto essere espressamente qualificata nell’accordo come funzionale e indispensabile alla separazione. La Commissione non ha ritenuto necessaria tale esplicita formulazione.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 372/E del 14 dicembre 2007
Richiamata dall’Ufficio per sostenere che le cessioni immobiliari dai genitori separati ai figli non fossero direttamente correlate allo scioglimento del matrimonio e dovessero quindi essere tassate. Tale impostazione è stata disattesa nel caso concreto.
Cassazione civile n. 16348/2013
Richiamata come conforme alla qualificazione degli atti esecutivi degli accordi di separazione come negozi con causa esterna, la cui causa concreta deriva dall’accordo presupposto finalizzato alla soluzione della crisi coniugale.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987, una cessione patrimoniale a favore dei figli può essere agevolata quando è inserita nell’accordo di separazione e costituisce attuazione dell’intesa omologata o recepita dal giudice.
- Non è necessariamente richiesta una formula espressa che qualifichi l’attribuzione ai figli come indispensabile alla separazione: l’inserimento della disposizione nell’accordo sottoscritto davanti all’autorità giudiziaria può essere sufficiente a dimostrarne la funzionalità.
- L’atto notarile successivo deve essere causalmente collegato all’accordo di separazione e rappresentarne l’adempimento; se è autonomo, successivo e privo di un effettivo collegamento con i patti omologati, l’esenzione può non spettare.
- La valutazione dipende dalla concreta dinamica dell’operazione: occorre verificare il contenuto dell’accordo di separazione, il provvedimento giudiziale e la corrispondenza tra quanto pattuito e quanto poi trasferito.
- La pronuncia riguarda l’interpretazione applicata nel caso concreto e non esclude che, in presenza di accordi autonomi o di trasferimenti non funzionali alla crisi coniugale, possano essere dovute le imposte ordinarie.
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