Cassazione Penale, Sentenza n. 40089/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sorrentino impugnava la conferma della condanna per estorsione aggravata: contestava violazioni di principi costituzionali e di norme processuali (tra cui garanzia del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio), la valutazione probatoria e il travisamento della prova; denunciava l'illegittima utilizzazione di una fonte confidenziale e dei tabulati telefonici, la mancata considerazione delle divergenze tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle di altri testi, l'erronea attribuzione di concorso ex art. 110 c.p., e l'assenza di prova di un accordo o della consapevolezza dell'evento estorsivo da parte sua nonché dell'aggravante ex art. 416-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi all'inutilizzabilità della fonte confidenziale e dei tabulati nella misura in cui i giudici di merito non si sono basati su detta fonte per la condanna; ha inoltre respinto le censure riguardanti la valutazione complessiva delle dichiarazioni e delle prove, ritenendo che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la credibilità della persona offesa e la convergenza degli elementi probatori. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli perché non è stato adeguatamente valutato se il Sorrentino avesse la piena consapevolezza delle finalità estorsive dell'incontro che aveva anticipato alla persona offesa: occorre un nuovo giudizio limitato a verificare la consapevolezza del ricorrente circa la finalità delittuosa dell'incontro.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
Richiamata in relazione ai principi generali, come parametro costituzionale per la garanzia dei diritti fondamentali nel processo; la Corte non ha riscontrato violazioni evidenti di principi costituzionali in ordine alla decisione di merito.
art. 101 Cost.
Richiamato in rapporto al principio di imparzialità e terzietà del giudice; la censura non ha trovato accoglimento.
art. 111 Cost.
Richiamato rispetto al principio del giusto processo e del diritto a una decisione motivata; la motivazione delle sentenze di merito è stata ritenuta nel complesso adeguata, salvo la specifica lacuna sulla prova della consapevolezza del ricorrente.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo al divieto di superare i limiti della prova e alla regola dell'integrale motivazione; la Corte ha valutato che non vi sia stata una violazione tale da inficiare il giudizio tranne quanto riguarda la consapevolezza soggettiva del ricorrente.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi dell'impugnazione e al controllo di legittimità; la Cassazione ha valutato i profili dedotti senza ritenere fondate molte delle censure processuali.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti della motivazione e alle ragioni che devono sorreggere la decisione; la Corte ha ritenuto la motivazione complessivamente congrua salvo la lacuna indicata.
art. 110 c.p.
Rilevante per la dedotta responsabilità per concorso nel reato; la Corte ha esaminato se l'attività attribuita al Sorrentino (convocare e anticipare la presenza di altri) integrasse concorso doloso e ha ritenuto necessaria una verifica specifica della consapevolezza delle finalità estorsive.
art. 203 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione sull'acquisizione dei tabulati e sulle fonti delle indagini; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano fondato la condanna su una fonte confidenziale utilizzata in modo illegittimo.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni e dei contesti probatori; la Corte ha ritenuto corretto l'esame complessivo dei fatti operato dai giudici di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Rilevante per la valutazione della credibilità e dei criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato criteri logici nella valutazione delle dichiarazioni.
art. 187 cod. proc. pen.
Centrale nelle censure sulla rilevanza di determinati elementi probatori; la Cassazione non ha ritenuto che la sentenza di merito abbia trascurato principi decisivi salvo la questione della consapevolezza del ricorrente.
art. 500 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla valutazione delle contestazioni di precedenti dichiarazioni in dibattimento; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione non si sia incentrata illecitamente su contestazioni di dichiarazioni ma su prove testimoniali complessive.
art. 416-bis c.p.
Richiamato con riguardo all'aggravante 'metodo mafioso' contestata; il ricorso sosteneva l'assenza di prova dell'aggravante, e la Corte ha osservato la mancanza di prove sulla consapevolezza del ricorrente circa le finalità estorsive rilevanti anche ai fini dell'aggravante, rimandando quindi la verifica.
Massime di principio
- La Cassazione tende a considerare integrate le motivazioni di primo grado e d'appello quando le conclusioni sono conformi; l'appello può rinviare alla motivazione di primo grado per parti non specificamente censurate.
- La mera acquisizione di una fonte confidenziale che abbia dato impulso alle indagini non rende automaticamente inutilizzabili le risultanze delle indagini, a meno che il giudice abbia effettivamente fondato la condanna su dichiarazioni provenienti dalla fonte confidenziale.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere ritenute attendibili se valutate in un quadro probatorio convergente; divergenze con altre dichiarazioni non determinano automaticamente l'innocenza se sono di contorno e non incidono sui punti essenziali.
- Per configurare il concorso nel reato (art. 110 c.p.) non è sufficiente la partecipazione formale (es. convocare la vittima); è necessario provare la consapevolezza e la volontà di contribuire alla finalità delittuosa.
- Quando emerge in sentenza una possibile carenza motivazionale su un elemento soggettivo rilevante (es. consapevolezza dell'evento estorsivo), la Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a quella questione perché sia nuovamente valutata in concreto.
- La qualificazione aggravata per metodo mafioso (art. 416‑bis) richiede elementi probatori specifici e non può essere automaticamente estesa senza prova della consapevolezza e del ruolo effettivo dell'imputato rispetto alla struttura criminale.
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