Circolare numero 156 del 12-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione rende noto che, con decreto ministeriale del 29 marzo 1993, è stata fissata anche per il periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1991 la quota di indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi. L’importo è pari a lire 60.000 al giorno, elevato a lire 100.000 per le trasferte all’estero, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Quota di indennità di trasferta non imponibile per dipendenti di imprese di autotrasporto (1.1.1987-31.12.1991)
Quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile per dipendenti di imprese di autotrasporto
La comunicazione dà notizia della determinazione ministeriale della quota di indennità di trasferta che non concorre alla formazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi per i dipendenti delle imprese di autotrasporto. Il riferimento normativo richiamato è l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Riferimenti normativi e provvedimento
Con Decreto Ministeriale del 29 marzo 1993, pubblicato nella G.U. n. 100 - Serie Generale - parte prima del 30 aprile 1993, è stata fissata la misura della quota esclusa dall’imponibile contributivo. La comunicazione precisa che la determinazione vale anche per il periodo precedente compreso tra l’1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1991.
Soggetti interessati
La misura si applica ai dipendenti da imprese di autotrasporto. La disposizione menziona espressamente anche l’ipotesi in cui l’indennità di trasferta sia corrisposta con carattere di continuità, senza che ciò ne escluda la parziale non imponibilità.
Importi e periodo di validità
Per il periodo dall’1.1.1987 al 31.12.1991, la quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile è fissata in:
- lire 60.000 giornaliere;
- lire 100.000 giornaliere per le trasferte all’estero.
La comunicazione non contiene ulteriori istruzioni operative, ma si limita a rendere noto il provvedimento ministeriale e l’ammontare della quota non imponibile.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
La nota informa dell’emanazione del Decreto Ministeriale del 29.3.1993, pubblicato in G.U. n. 100 del 30.4.1993, relativo alla determinazione della quota di indennità di trasferta non assoggettata a contribuzione.
Ambito soggettivo e applicazione
La misura riguarda i dipendenti da imprese di autotrasporto, anche quando l’indennità di trasferta sia corrisposta con carattere di continuità. La quota indicata è esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza, in base all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Importi e periodo di riferimento
Per il periodo dall’1.1.1987 al 31.12.1991 la quota esclusa dalla retribuzione imponibile è fissata in lire 60.000 giornaliere. Per le trasferte all’estero l’importo è elevato a lire 100.000 giornaliere.
Testo integrale
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