Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 17/2005

AGRITURISMO E TURISMO RURALE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 17/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata agriturismo, pescaturismo, ittiturismo e turismo rurale, definendone soggetti, connessione con le attività principali, requisiti di immobili e procedure autorizzative, controlli, elenco regionale e sanzioni. Prevede anche contributi per il turismo rurale e un regime transitorio per l’adeguamento degli operatori già autorizzati. Modifiche 2025 introducono ospitalità agrituristica all’aria aperta e nuove regole edilizie.

Agriturismo, pescaturismo, ittiturismo e turismo rurale in Basilicata

Agriturismo, pescaturismo, ittiturismo e turismo rurale in Basilicata

La legge disciplina, per la Regione Basilicata, le forme di turismo nelle campagne e il turismo rurale, con l’obiettivo di integrare il reddito delle imprese agricole e ittiche, valorizzare il territorio e promuovere un’offerta turistica coerente con l’ambiente rurale.

Finalità e ambito applicativo

La disciplina mira a sostenere sviluppo rurale, permanenza degli imprenditori nelle zone rurali, valorizzazione dei prodotti tipici, tutela dell’ambiente e migliore utilizzo del patrimonio rurale naturale ed edilizio. Le attività regolamentate sono: agriturismo, ospitalità rurale familiare, pescaturismo, ittiturismo e, nel titolo dedicato, turismo rurale. Le azioni si integrano con il marketing territoriale regionale.

Agriturismo: definizione, attività ammesse e connessione

L’agriturismo consiste esclusivamente in attività di ricezione e ospitalità svolte da imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari, mediante l’azienda agricola e in rapporto di connessione con coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento. Lo svolgimento dell’attività non comporta distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici.

Sono ricomprese, tra le attività agrituristiche:

  • ospitalità nell’abitazione dell’imprenditore o in locali aziendali destinati a tale uso, anche in spazi aperti per campeggiatori;
  • somministrazione di pasti e bevande, anche alcolici e superalcolici, prevalentemente prodotti propri;
  • attività ricreative, culturali e didattiche, incluse fattorie didattiche;
  • attività anche esterne all’azienda, quali pratiche sportive, escursionistiche, ippoturismo, degustazione e mescita del vino;
  • vendita diretta di prodotti aziendali, anche previa degustazione.

Sono considerati di propria produzione anche prodotti lavorati in aziende collegate, comprese quelle ubicate in province contermini, nonché prodotti ricavati da materie prime aziendali anche con lavorazioni esterne.

Ospitalità agrituristica all’area aperta e glamping

La disciplina aggiornata riconosce l’ospitalità agrituristica all’area aperta, comprendente:

  • aree di campeggio con tende, caravan e autocaravan;
  • aree attrezzate agrituristiche;
  • strutture leggere e amovibili per glamping rurale;
  • micro-strutture ecosostenibili a basso impatto ambientale coerenti con il paesaggio.

Tali strutture mantengono carattere pertinenziale e funzionale all’attività agricola. Le strutture per glamping devono essere amovibili e non comportare consumo di suolo permanente. Le piazzole di campeggio devono avere superficie minima di 48 mq e distanza minima di 4 metri l’una dall’altra.

Sono inoltre consentiti nuovi volumi strettamente necessari alla gestione di campeggio, glamping e aree attrezzate, come servizi igienici, locali tecnici, depositi, strutture di accoglienza fino a 40 mq e micro-unità abitative leggere fino a 30 mq. Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono ammessi entro il limite del 20% della volumetria destinata all’agriturismo, nel rispetto degli strumenti urbanistici, delle autorizzazioni paesaggistiche e del carattere pertinenziale rispetto all’attività agricola.

Pescaturismo e ittiturismo

Il pescaturismo consiste nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a fini turistico-ricreativi. L’ittiturismo comprende attività di ospitalità, ristorazione, servizi, attività ricreative e culturali finalizzate alla fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione del mondo dei pescatori, tramite abitazione o struttura di pesca nella disponibilità dell’imprenditore ittico.

Le attività devono essere esercitate da pescatori professionisti, singoli o associati, restando connesse alla pesca e non prevalenti rispetto ad essa; devono inoltre avvalersi in via prevalente di prodotti derivanti dalla pesca o di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività ittica.

Soggetti legittimati e forme associate

Possono svolgere le attività disciplinate dalla legge le persone fisiche e giuridiche che rivestono la qualità di imprenditore agricolo o ittico ai sensi dell’art. 2135 c.c. e delle leggi speciali. Sono inoltre ammesse:

  • imprese agri-turistico-venatorie per l’agriturismo;
  • cooperative di imprenditori agricoli o ittici;
  • consorzi e altre strutture associative fra imprenditori agricoli o ittici, purché utilizzino prevalentemente risorse, attrezzature e prodotti dei propri associati.

Connessione con l’attività principale e piccolo agriturismo/piccolo ittiturismo

Le attività agrituristiche, di pescaturismo e di ittiturismo sono considerate connesse alle attività principali quando non sottraggono risorse all’esercizio agricolo o della pesca e consentono la piena utilizzazione delle risorse aziendali anche ai fini della commercializzazione dei prodotti. Le attività agricole o di pesca devono essere svolte con continuità durante l’intero anno ai fini della produzione per il mercato.

La connessione è dimostrata tramite piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali. Per il “piccolo agriturismo” e il “piccolo ittiturismo” la connessione può presumersi, in assenza di piano, se l’attività ha dimensioni ridotte fino a 6 stanze o 6 piazzole, con azienda di almeno 2 ettari e adeguata struttura produttiva o dotazione di attrezzature da pesca. In tali casi la somministrazione di pasti è consentita solo alle persone alloggiate.

Le attività possono essere svolte anche esclusivamente su prenotazione.

Immobili utilizzabili e criteri edilizi

Per l’agriturismo possono essere utilizzati i locali dell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo e gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo non più necessari alla conduzione. Nuovi volumi sono ammessi solo come adeguamento delle strutture esistenti e per migliorarne la fruizione.

La Regione individua, con regolamento, i comuni rurali nei cui centri abitati possono essere utilizzati anche gli edifici destinati a abitazione dell’imprenditore agricolo che opera in un fondo privo di fabbricati nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Recupero e restauro devono rispettare caratteristiche tipologiche, architettoniche e ambientali del luogo, con uso di materiali tradizionali e tipologie edilizie tradizionali. Per gli immobili destinati ad agriturismo, ospitalità rurale familiare, pescaturismo e ittiturismo si applicano le disposizioni del D.P.R. 380/2001 e della legge 104/1992 in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, per il riuso di immobili esistenti.

Criteri, requisiti igienico-sanitari e regolamento attuativo

Un regolamento regionale, adottato dal Presidente della Giunta su proposta del Dipartimento competente e sentita la Commissione consiliare, definisce criteri, limiti e obblighi amministrativi, nonché il regime sanzionatorio per agriturismo, pescaturismo e ittiturismo. Nello stesso regolamento sono fissate anche le norme igienico-sanitarie e i requisiti degli immobili e delle attrezzature.

La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alla normativa igienica nazionale. Nell’applicazione delle regole HACCP l’autorità sanitaria deve tener conto delle specifiche necessità dell’attività. La Regione può inoltre fornire indirizzi applicativi alle autorità sanitarie locali.

Elenco regionale, requisiti soggettivi e controlli

La Regione istituisce un elenco dei soggetti abilitati, distinto per sezioni. L’iscrizione richiede la dimostrazione della disponibilità di un’azienda agricola, di pesca o di acquacoltura, della connessione tra attività principale e attività turistica e del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento.

La Regione verifica requisiti e permanenza degli stessi mediante controlli. La cancellazione dall’elenco è disposta quando vengono meno i requisiti e comporta comunicazione al Comune per la revoca dell’autorizzazione. L’iscrizione è negata o revocata, salvo riabilitazione, a chi sia stato condannato in via definitiva nel triennio per determinati reati in materia alimentare o sia sottoposto a misure di prevenzione o dichiarato delinquente abituale.

Per i primi 12 mesi dalla pubblicazione della legge l’elenco regionale è suddiviso in sezioni provinciali con affidamento alle Province di Potenza e Matera delle verifiche e dei controlli, secondo procedure stabilite dalla Giunta.

Autorizzazione all’esercizio e avvio dell’attività

Le domande di autorizzazione vanno presentate ai Comuni competenti per ubicazione dell’immobile aziendale, delle aree campeggio o della sede legale dell’impresa di pesca. Il regolamento può prevedere anche avvio immediato tramite comunicazione di inizio attività ai sensi della legge 241/1990.

La domanda o comunicazione deve contenere, in sintesi:

  • certificazione della qualità soggettiva del richiedente;
  • indicazione degli immobili, aree e mezzi impiegati, con descrizione dell’attività e della capacità ricettiva;
  • documentazione su tipologia produttiva, dimensione e indirizzi aziendali;
  • tariffe praticate, rapportate ai periodi di attività;
  • richiesta o documentazione edilizia per trasformazioni e ristrutturazioni, con impegno al corretto inserimento paesaggistico e alla dotazione idrica e smaltimento rifiuti;
  • certificato di iscrizione all’elenco regionale.

Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione è comunicato al Prefetto, all’autorità locale di polizia e al Dipartimento regionale competente. Gli operatori devono iniziare l’attività entro un anno dall’autorizzazione, pena la decadenza, salvo impedimenti indipendenti dalla loro volontà.

Denominazioni riservate, contrassegno e obblighi degli operatori

L’uso delle denominazioni “agriturismo”, “pescaturismo” e “ittiturismo”, e dei relativi derivati, è riservato ai soli iscritti all’elenco regionale e per la specifica sezione di iscrizione. Ai soggetti autorizzati è rilasciato un contrassegno regionale.

Gli operatori devono, tra l’altro:

  • esporre l’autorizzazione e le tariffe;
  • rispettare i limiti e le modalità dell’autorizzazione;
  • comunicare entro il 30 novembre di ogni anno i prezzi massimi per l’anno successivo e gli aggiornamenti dei servizi;
  • osservare le norme di pubblica sicurezza;
  • rispettare i prezzi massimi comunicati;
  • esporre la targa contrassegno;
  • comunicare la cessazione dell’attività entro 30 giorni;
  • registrare prodotti e quantità provenienti da aziende collegate;
  • consentire i controlli;
  • tenere il registro degli alloggiati e adempiere alle comunicazioni di polizia;
  • fornire, se richieste, informazioni economico-finanziarie.

Vigilanza, sospensione e revoca

Il Comune effettua verifiche periodiche, anche su sollecitazione dell’Ufficio regionale, per accertare il mantenimento dei requisiti. Il Sindaco può sospendere l’autorizzazione fino a 15 giorni per violazioni degli obblighi. La revoca è disposta se l’interessato:

  • non avvia l’attività entro un anno o la sospende da almeno un anno senza autorizzazione;
  • perde i requisiti di legge o è cancellato dall’elenco;
  • subisce tre sospensioni nell’anno solare;
  • viola il vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature.

Prima della revoca l’interessato può controdedurre entro 30 giorni; il Comune decide nei 30 giorni successivi. Sospensioni e revoche sono comunicate alle autorità competenti.

Sanzioni e rapporti di violazione

Per l’esercizio senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa richiamata sul T.U.L.P.S., con trasmissione del rapporto al Dipartimento regionale competente. Si applicano inoltre le disposizioni procedurali del testo unico di pubblica sicurezza richiamate dalla legge.

Coordinamento istituzionale, dipartimento e commissione

La Giunta regionale emana annualmente indirizzi per coordinare i soggetti istituzionali interessati e semplificare l’uso delle risorse finanziarie. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale tiene l’elenco degli operatori, verifica requisiti, aggiorna l’elenco, decide cancellazioni e ricorsi; cura anche la cooperazione con l’APT e l’annotazione di inizio attività, sanzioni e vigilanza.

È istituita la Commissione regionale per l’Agriturismo, che esprime pareri sui programmi regionali di interesse per l’ospitalità nelle zone rurali. È composta da dirigenti/funzionari regionali e da rappresentanti delle associazioni agrituristiche riconosciute. Dura per l’intera legislatura.

Consorzi agrituristici e promozione

I consorzi agrituristici possono organizzare l’uso ottimale di servizi e strutture, promuovere il prodotto agrituristico, svolgere attività telematiche, istituire centri di promozione e promuovere marchi collettivi di qualità. Possono partecipare anche imprenditori turistici, società di servizi, agenzie di viaggio e associazioni agrituristiche operanti in Basilicata.

È istituito un elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall’Ufficio regionale competente; l’iscrizione è necessaria per ottenere contributi. Sono richiesti almeno 10 operatori associati e 100 posti letto complessivi. Le variazioni statutarie e societarie vanno comunicate entro 15 giorni. La perdita dei requisiti comporta cancellazione e recupero dei finanziamenti.

La Regione promuove studi, ricerche e formazione professionale; il Dipartimento cura la pubblicità e diffusione delle iniziative e l’APT comunica annualmente, entro il 30 settembre, le iniziative di marketing territoriale per l’anno successivo.

Turismo rurale: definizione e caratteristiche

Il turismo rurale è l’offerta turistica nelle aree rurali della Basilicata, finalizzata a valorizzare aspetti naturali, ambientali, sociali, culturali, storico-monumentali e archeologici, preservando la sostenibilità del territorio. Comprende ospitalità, ristorazione, tempo libero, servizi, sport e attività artigianali tipiche in immobili esistenti situati in aree rurali o centri urbani con caratteristiche di ruralità.

Per ospitalità, ristorazione e artigianato gli immobili devono avere caratteristiche costruttive tipiche del luogo. La ristorazione deve basarsi prevalentemente su prodotti tipici locali e regionali, con priorità a DOC, DOCG, DOP, IGP e prodotti tradizionali tracciabili. Gli arredi devono essere coerenti con tradizione e cultura rurale.

Mappa della ruralità e aree rurali

La Regione predispone entro tre mesi dalla legge la mappa della ruralità regionale, articolata in:

  • zone di montagna;
  • zone svantaggiate;
  • zone con svantaggi specifici;
  • altre zone.

I centri urbani nelle aree rurali sono considerati rurali, salvo i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Contributi per il turismo rurale

La Regione concede contributi in conto capitale per iniziative di recupero immobili, arredo e attrezzature, servizi di supporto, manifestazioni culturali e tradizionali, promozione e prenotazione, allungamento della stagione turistica, formazione degli operatori e costituzione di consorzi del turismo rurale. Sono inoltre incentivati il restauro di edifici di interesse storico o religioso, il recupero di centri storici e nuclei rurali, strutture sportive, strutture pubbliche, antichi mestieri, spazi all’aperto o nei boschi, ambienti naturali degradati e itinerari tematici.

Possono accedere ai contributi imprese agricole, operatori turistici, artigiani, associazioni culturali e sportive, e centri di servizi promossi da donne e giovani; per alcune iniziative i finanziamenti spettano anche a Comuni, Sovrintendenze, Comunità montane e Province. Le domande si presentano al Dipartimento Attività Produttive secondo procedure stabilite dalla Giunta.

Compiti dei Comuni nel turismo rurale

I Comuni rilasciano autorizzazioni in materia di pubblici esercizi e, in periodi particolari, autorizzazioni per fiere e iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici. I Comuni classificati rurali possono usare la dicitura “Luogo di produzione …” sulla cartellonistica ufficiale, possono autorizzare mostre-mercato mensili dei prodotti tipici e consentire aperture festive in deroga.

Clausola valutativa, incentivi e regime transitorio

La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sul raggiungimento delle finalità della legge, sull’attività di vigilanza, sulle sospensioni e revoche, sull’elenco regionale, sulla Commissione, sui locali utilizzati, sui recuperi immobiliari, sui contributi concessi, sull’uso dei prodotti tipici e sulle attività promozionali, di studio e formazione. Con cadenza triennale presenta ulteriori relazioni su regolamenti, programmi, mappa della ruralità, semplificazione amministrativa e dati statistici su mobilità, reddito e occupazione nei comuni rurali.

Gli incentivi regionali per agriturismo, pescaturismo e ittiturismo sono disciplinati dalle norme regionali sugli aiuti all’agricoltura e dai regimi regionali d’aiuto, insieme alle risorse destinate al turismo rurale.

La legge abroga la precedente disciplina dell’agriturismo del 1996. Gli operatori già autorizzati sono iscritti d’ufficio nell’elenco regionale, previa verifica di compatibilità. Se l’autorizzazione non è compatibile, l’operatore deve adeguarsi entro 4 mesi dalla comunicazione regionale; entro i 4 mesi può anche optare per il turismo rurale. In mancanza di opzione o adeguamento, l’autorizzazione agrituristica diventa inefficace e l’attività deve cessare. L’eventuale passaggio al turismo rurale non comporta la decadenza dai contributi già concessi per l’agriturismo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.