L.R. Basilicata 19/2005
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1979, N. 12 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E DI INERTI DAGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina Basilicata sulla coltivazione di cave e torbiere e sulle estrazioni di inerti dagli alvei fluviali: rafforza iter autorizzativi, documentazione, cauzioni, vigilanza e sanzioni; introduce lo Sportello Unico Attività Estrattive e il Tavolo Permanente. Si applica ai procedimenti regionali in materia, con norme transitorie per le domande già presentate prima della sua entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina regionale di cave, torbiere e inerti fluviali
Modifiche alla disciplina regionale di cave, torbiere e inerti fluviali
La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina del 1979 in materia di coltivazione di cave e torbiere e di estrazione di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua. L’obiettivo è rendere più ordinato il procedimento autorizzatorio, rafforzare i presìdi di tutela territoriale e ambientale e coordinare i diversi nulla osta e pareri necessari.
Ambito di applicazione e finalità
La coltivazione di cave e torbiere nel territorio regionale è qualificata come attività estrattiva finalizzata alla commercializzazione dei prodotti di cava. La disciplina è finalizzata ad assicurare uno svolgimento ordinato dell’attività, coerente con la programmazione economica e territoriale della Regione e nel rispetto del paesaggio.
Per le estrazioni di inerti fluviali, la legge distingue tra attività con finalità di manutenzione e regimazione idraulica, attività legate al ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua e attività estrattive temporanee o pluriennali.
Documentazione per l’autorizzazione di cave e torbiere
La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una documentazione tecnica molto articolata, che prova sia il diritto del richiedente alla coltivazione sia la compatibilità territoriale, geologica e ambientale dell’intervento. In particolare sono richiesti:
- titolo attestante il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;
- certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore a 1:25.000, ubicazione esatta della cava, inserimento nel contesto infrastrutturale e delle destinazioni d’uso, con indicazione dei vincoli urbanistici o di legge e documentazione fotografica;
- relazione tecnico-economica con piano di coltivazione, produzione media annua, sistemi e fasi di lavorazione, macchinari, durata, impegni finanziari, unità lavorative, potenzialità degli impianti e sistemazione dei residui e delle discariche, oltre al recupero ambientale;
- relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica, con studio in scala almeno 1:2000 sulla consistenza e litologia del giacimento, sezioni e indicazione delle colture agricole e forestali esistenti;
- progetto di ripristino e sistemazione finale, con rimodellamento del terreno, ricostruzione del manto vegetale, drenaggio, modalità e tempi di esecuzione, perizia di stima a valori di mercato, planimetrie quotate e sezioni adeguate, oltre all’indicazione di materiali di riporto e specie vegetali da mettere a dimora;
- ricevuta del versamento da Euro 100,00 a Euro 300,00 a titolo di anticipazione delle spese istruttorie;
- prova degli adempimenti e delle richieste di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessari.
L’Ufficio regionale competente può chiedere integrazioni o approfondimenti. La Giunta regionale dovrà definire con successivi atti modalità, contenuti dell’istanza ed importi delle spese istruttorie in relazione ai diversi procedimenti (prima autorizzazione, rinnovo, variante, autorizzazione all’uso degli esplosivi).
Procedimento autorizzatorio e pareri
La domanda va presentata alla Regione e, in copia completa di allegati, al Comune o ai Comuni nel cui territorio si trova il giacimento. I Comuni devono trasmettere entro 60 giorni il proprio parere motivato all’Ufficio regionale competente; il silenzio equivale ad assenso.
Il richiedente deve trasmettere copia della documentazione tecnica anche all’Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio e alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata, che possono inviare osservazioni entro 60 giorni.
Per i giacimenti situati in aree soggette a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Dipartimento competente esprime il parere entro 90 giorni.
Sportello Unico per le Attività Estrattive
L’Ufficio regionale competente svolge la funzione di Sportello Unico per le Attività Estrattive, con compiti di coordinamento delle procedure e di assistenza alle imprese del settore.
Lo Sportello Unico:
- acquisisce le risultanze dei vari procedimenti regionali coinvolti, che confluiscono in un unico atto di approvazione o diniego;
- garantisce l’accesso, anche telematico, all’archivio informatico con i dati delle domande e del procedimento;
- consente la consultazione della normativa regionale;
- opera secondo disposizioni che saranno definite con successivo regolamento per snellire l’acquisizione di nulla osta, pareri e autorizzazioni connessi.
Decisione, cauzione e assicurazione
Conclusa l’istruttoria, la Giunta regionale decide entro 60 giorni, sentito il Comitato competente, rilasciando l’autorizzazione con prescrizioni sulle modalità di coltivazione e sulla sistemazione finale dell’area.
Il titolare deve costituire un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione degli interventi finali di sistemazione. L’importo è commisurato sia al costo dei lavori di sistemazione finale sia a quelli di coltivazione. Forme, modalità, tempi, contenuti, rivalutazione e svincolo della cauzione saranno stabiliti con atto deliberativo della Giunta.
È inoltre richiesta una polizza di responsabilità civile per i danni a terzi causati durante i lavori.
L’autorizzazione è comunicata ai Comuni interessati e agli uffici competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Revoca, decadenza e patrimonio indisponibile
La disciplina sui casi di decadenza viene rafforzata. Nei casi previsti dalla legge, se il titolare dell’autorizzazione è anche proprietario, la Giunta regionale può disporre, per motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile regionale.
Viene inoltre previsto che i giacimenti di cave sottratti alla disponibilità del proprietario del fondo siano acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione quando persista il pubblico interesse.
La legge aggiorna anche la disciplina della decadenza in caso di inadempienze, prevedendo che il titolare possa essere invitato a rimuovere l’inadempienza e/o a procedere al recupero ambientale, senza che ciò pregiudichi la declaratoria di decadenza.
Concessioni di cave e regime dei canoni/indennizzi
La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciata dalla Giunta regionale tra i soggetti che abbiano presentato domanda nei termini di un apposito bando. La trattativa privata è ammessa solo se non vi siano domande nei termini o se si tratti di ampliare una cava già in attività.
Se la Regione non è proprietaria dei fondi o se esistono diritti di terzi, i possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni necessarie per la delimitazione della concessione, alla posa dei termini e ai lavori di coltivazione.
L’indennità/compenso connesso alle aree è ancorato al 25% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione. È prevista anche la possibilità di cessione temporanea del diritto di scavo a un compenso annuo pari al 25% del valore agricolo delle aree interessate.
Sanzioni
Per la coltivazione di cave senza autorizzazione, in contrasto con l’autorizzazione o per l’estrazione di materiali a fini di lucro, anche occasionale, di interesse minerario, è prevista una sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 20.000,00, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.
Vigilanza e controlli
Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere e delle norme di igiene e sicurezza del lavoro richiamate dalla legge.
Può delegare specifiche funzioni ai dipendenti regionali, salve le competenze delle aziende U.S.S.L. I dipendenti regionali addetti all’Ufficio competente e delegati alla vigilanza esercitano le funzioni previste dalla normativa di polizia mineraria nei limiti del servizio e ricevono un tesserino di riconoscimento.
Estrazioni di inerti dagli alvei fluviali
Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione e regimazione idraulica, sono autorizzate in coerenza con i Piani di Bacino o Piani di Bacino Stralcio. In assenza di tali piani, le estrazioni sono autorizzate secondo piani basati su valutazioni preventive e studi di impatto approvati e soggetti a revisione dal Consiglio regionale.
Le estrazioni finalizzate al ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, possono essere autorizzate anche in assenza o in deroga a tali piani e studi.
Per i corsi d’acqua pubblici regionali:
- le estrazioni temporanee fino a complessivi 10.000 mc annui sono autorizzate dall’Ufficio regionale competente, con le funzioni di Sportello Unico;
- le estrazioni pluriennali e quelle comunque superiori a 10.000 mc sono autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato competente.
Documentazione e canoni per gli inerti fluviali
Le domande per le autorizzazioni in materia di inerti fluviali devono essere corredate da:
- domanda in bollo con indicazione del volume annuo da estrarre e della durata;
- relazione tecnica sul ciclo di lavorazione e sull’attrezzatura disponibile, con elementi di compatibilità con i piani previsti;
- planimetrie, sezioni, profili dello stato di fatto e di progetto e computo dei volumi.
L’Ufficio competente può chiedere integrazioni. La Giunta regionale definirà con successivo atto modalità, contenuti dell’istanza e requisiti dei richiedenti.
Il canone per metro cubo di inerti estratto è fissato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato, sulla base di un’analisi dei costi e delle condizioni di mercato; può essere differenziato tra estrazioni temporanee e pluriennali e in funzione dell’attività prevalente del richiedente. È prevista revisione periodica.
Per il pagamento del canone può essere stabilita una cadenza semestrale o trimestrale anticipata.
Organi consultivi e partecipazione
La composizione del Comitato regionale viene aggiornata, includendo il dirigente generale del dipartimento competente, i responsabili di vari uffici regionali tecnici e ambientali, i soprintendenti ai beni archeologici e architettonici, rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei coltivatori di cave e dei sindacati, oltre a due funzionari regionali con competenze giuridiche e geologiche.
È inoltre istituito un Tavolo Permanente delle Attività Estrattive delle cave e degli inerti fluviali, con funzione consultiva tra Regione e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sulle problematiche applicative della legge. Il funzionamento sarà disciplinato da regolamento di Giunta.
Promozione, recupero e valorizzazione del settore
La Regione promuove:
- il recupero delle aree di cava dismesse o abbandonate e il riutilizzo dei residui estrattivi;
- il miglioramento delle tecniche estrattive e l’adeguamento tecnologico per ridurre l’impatto ambientale;
- la valorizzazione dei prodotti di cava;
- l’assistenza tecnica e la formazione alle imprese;
- la pubblicazione dei dati sulle produzioni e sugli assortimenti;
- l’informatizzazione del settore tramite lo Sportello Unico.
Disposizioni transitorie
Le domande di autorizzazione o concessione presentate prima dell’entrata in vigore della legge e non ancora definite sono considerate valide. L’Ufficio regionale competente può chiedere l’integrazione della documentazione in base alle nuove previsioni, assegnando un termine non superiore a 120 giorni, pena la decadenza.
Apprezzamento sull’attualità della legge
La legge ha natura di modifica della disciplina mineraria regionale e conserva rilievo operativo per i procedimenti autorizzativi ancora pendenti o per le attività estrattive disciplinate nel territorio della Basilicata. Tuttavia molte previsioni sono fortemente connesse a procedimenti, importi e assetti amministrativi specifici del settore, per cui il loro uso pratico è oggi circoscritto alle fattispecie ancora attuali in materia di cave, torbiere e inerti fluviali.
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