Cassazione Civile, Ordinanza n. 08382/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo e dei ruoli sottostanti relativi a cartelle di pagamento indicate negli estratti. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, annullando il preavviso e gli atti presupposti, ritenendo non provata la notifica delle cartelle e ritenendo fondata anche l'eccezione di prescrizione. La commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello della società di riscossione, ritenendo che l'atto non contenesse motivi specifici sufficienti ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., in particolare con riguardo al preavviso di fermo e alla prescrizione. Nel ricorso per cassazione la società di riscossione deduce violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello conteneva censure puntuali: contestava la statuizione sulla illegittimità del preavviso di fermo, affermando che le cartelle erano state regolarmente notificate, e contestava la prescrizione, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle aveva cristallizzato il credito rendendo inammissibili eccezioni di decadenza e prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'appello tributario non richiede un formalismo rigoroso e che la specificità dei motivi può desumersi anche implicitamente dal contenuto complessivo dell'atto, purché emerga in modo univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado. Applicando tali principi, ha rilevato che l'atto di appello della società di riscossione conteneva effettive censure alla sentenza di primo grado sia sulla notificazione delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo, sia sulla prescrizione. Perciò la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata cassata. È stato tuttavia lasciato fermo il rilievo del parziale difetto di giurisdizione per i crediti non tributari. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dei motivi di appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello va riconosciuta solo quando manchino o siano assolutamente incerti i motivi specifici; la norma va interpretata restrittivamente e senza formalismi eccessivi, potendo la specificità emergere dall'intero atto di impugnazione.
art. 342 c.p.c.
Il principio di specificità dei motivi di appello non impone formule sacramentali o rigidi formalismi: è sufficiente l'indicazione, anche sommaria, delle ragioni di fatto e di diritto della censura, rapportate ai capi della decisione impugnata.
art. 14 disp. prel. c.c.
La norma che prevede l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere letta restrittivamente perché eccezionale e limitativa dell'accesso alla giustizia.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come disciplina delle modalità di notifica delle cartelle di pagamento, in relazione alla censura sull'avvenuta regolare notificazione delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge, qui riferita alla corretta applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è un mezzo di gravame a devoluzione piena: la specificità dei motivi non richiede un formalismo rigoroso, ma solo una chiara e univoca indicazione, anche sintetica, delle ragioni di censura rispetto alla sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità dei motivi di appello non può essere dichiarata quando, esaminato l'atto nel suo complesso, risulti in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e i capi della stessa oggetto di doglianza.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, essendo norma eccezionale e limitativa dell'accesso al giudizio di merito, deve essere applicata restrittivamente.
- Ai fini della validità dell'appello è sufficiente che l'atto contenga censure riferibili ai punti decisivi della sentenza, anche se formulate in modo sintetico o collocate in parti diverse dell'atto, purché riconducibili con chiarezza alla decisione impugnata.
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