Cassazione Civile, Sentenza n. 1635/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla responsabilità dell'Amministrazione dei Monopoli per l'errata certificazione dell'esito di un evento sportivo comunicata all'ente concessionario delle scommesse (Bwin s.r.l.), che aveva indotto il concessionario a negare al Graziano la vincita. L'Amministrazione sosteneva che l'errore dovesse essere integralmente imputato alle comunicazioni ufficiali, errate, dell'ente organizzatore (UEFA) e che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.m. n. 111/2006, l'esito certificato non potesse essere modificato dopo la certificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo il d.m. n. 111/2006, compete ad AAMS l'acclaramento degli esiti degli eventi sportivi ai fini delle scommesse; le comunicazioni ufficiali degli enti organizzatori sono fonti di cognizione ma, in mancanza o in caso di errore, AAMS è tenuta ad acquisire elementi oggettivamente riscontrabili e, quando necessario, a rettificare le comunicazioni ai concessionari. La Corte ha precisato che l'art. 6, co. 2 non impedisce ad AAMS di inviare rettifiche: la norma stabilisce che l'esito rilevante è quello realizzato sul campo e che eventuali modifiche successive dell'esito non incidono sull'esito maturato sul campo ai fini delle scommesse; ciò non esime però AAMS dal dovere di adempiere ai propri obblighi di accertamento e informazione. Per la mancata rettificazione dell'errore da parte dell'Amministrazione, che ha così impedito al Graziano di ottenere la vincita, la Corte ha confermato la responsabilità e la condanna al risarcimento (con condanna alle spese di giudizio).
Norme richiamate
decreto ministeriale n. 111/2006, art. 6 co. 2
"fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esito rilevante per le scommesse è il risultato maturato sul campo; la norma non esclude però l'obbligo di AAMS di acquisire la corretta cognizione dell'esito e, se del caso, di rettificare le certificazioni inviate ai concessionari
decreto ministeriale n. 111/2006, art. 6 co. 8
"ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili ... ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili"
La norma attribuisce ad AAMS la competenza primaria di accertare e certificare gli esiti; le comunicazioni degli enti organizzatori sono fonti utilizzabili ma non escludono l'obbligo di un autonomo accertamento e la possibilità/necessità di rettifica
art. 1175 c.c.
Riferimento ai doveri generali di diligenza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali; la Corte ha valutato l'operato dell'amministrazione alla luce dei canoni di diligenza richiesti
art. 1176 c.c.
Riferimento al criterio di diligenza del buon padre di famiglia e all'onere probatorio nell'esecuzione, richiamato per valutare la responsabilità per colpa nell'operato dell'amministrazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata in relazione al motivo di cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto il motivo infondato
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 co. 8-bis e d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 art. 16 co. 1
Norme procedurali che hanno consentito alla Corte di decidere in camera di consiglio senza discussione orale, in mancanza di richiesta delle parti
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1-quater e art. 1-bis richiamati)
Riferimenti alle norme sul contributo unificato processuale: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente
Massime di principio
- La competenza di accertare e certificare gli esiti delle scommesse spetta ad AAMS: essa deve utilizzare le comunicazioni ufficiali degli organizzatori ma resta tenuta a un autonomo e diligente accertamento se le comunicazioni sono mancanti o dubbie.
- Se AAMS trasmette una certificazione errata e poi non provvede, con tempestiva rettifica, a informare i concessionari, può essere ritenuta responsabile dei danni patrimoniali subiti dal giocatore a causa del mancato pagamento della vincita.
- L'art. 6 co. 2 del d.m. 111/2006 va interpretato nel senso che l'esito rilevante è quello maturato sul campo; la norma non esclude però l'obbligo di AAMS di rettificare certificazioni inesatte quando emerga che il risultato effettivo è diverso da quello comunicato.
- Nella valutazione della responsabilità amministrativa per omissione di rettifica si applicano i canoni di diligenza previsti dal codice civile (artt. 1175 e 1176 c.c.); l'inosservanza di tali doveri può configurare colpa e obbligo risarcitorio.
- In situazioni analoghe il danneggiato (scommettitore) può ottenere il risarcimento nei casi in cui la condotta dell'amministrazione abbia impedito l'ottenimento della vincita che avrebbe altrimenti conseguito, purché dimostri il nesso di causalità fra omissione/errore e danno subito.
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