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Legge

L.R. Sardegna 15/2026

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 15/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la LR Sardegna n. 4/2026 sulle ferrovie turistiche e sulla Fondazione Trenino verde storico: riscrive il termine per approvare le nuove linee guida dell’atto costitutivo e dello statuto, abroga gli artt. 5-8 della legge del 2026 e prevede copertura finanziaria invariata. È in vigore dal 28 maggio 2026, data di pubblicazione nel BURAS.

Modifiche alla disciplina sarda delle ferrovie turistiche e della Fondazione Trenino verde storico

Modifiche alla disciplina delle ferrovie turistiche e della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna

La legge regionale interviene sulla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4, che disciplina la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e gli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna. L’atto produce effetti esclusivamente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e modifica, in particolare, le norme finali della disciplina del 2026.

Nuovo termine per le linee guida dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione

Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2026. La nuova disciplina prevede che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approvi nuove linee guida dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione.

L’approvazione avviene:

  • con deliberazione della Giunta regionale;
  • su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti;
  • previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti, che si esprime entro 30 giorni;
  • decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.

Le linee guida devono assicurare la partecipazione nella giunta esecutiva della Fondazione:

  • dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, o di un suo delegato;
  • dell’Assessore regionale competente in materia di enti locali, o di un suo delegato.

Resta salvo quanto previsto dall’articolo 138, comma 6, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9.

Abrogazioni

La legge abroga espressamente gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 4 del 2026. La disciplina risultante deve quindi essere letta tenendo conto della soppressione di tali disposizioni.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività previste sono coperte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 28 maggio 2026. Le scadenze previste dalla modifica all’articolo 14 decorrono quindi da tale data.

Testo integrale

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