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Legge

L.R. Sardegna 14/2026

Disciplina del Sistema regionale di protezione civile

Normativa regionaleL.R. Sardegna 14/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organizza il Sistema regionale di protezione civile in Sardegna, definendo ruoli di Regione, Comuni, strutture operative, volontariato, pianificazione, allertamento, gestione delle emergenze e fondi. Prevede abrogazioni di norme previgenti e applica la disciplina attuativa fino all’adozione dei nuovi provvedimenti. In vigore dal giorno della pubblicazione sul BURAS, dal 14 maggio 2026.

Disciplina del sistema regionale di protezione civile della Sardegna

Disciplina del Sistema regionale di protezione civile della Sardegna

La legge disciplina in modo organico l’organizzazione e il funzionamento del Sistema regionale di protezione civile della Regione autonoma della Sardegna. La regolazione riguarda prevenzione, pianificazione, gestione delle emergenze, volontariato, formazione e strumenti finanziari, nel rispetto del Codice della protezione civile e della normativa europea.

Finalità, principi e ambito territoriale

La Regione esercita le proprie competenze statutarie e costituzionali per tutelare vita, integrità fisica, beni, insediamenti, animali e ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi naturali o antropici. Il sistema opera esclusivamente nel territorio regionale e mira anche a diffondere la cultura di protezione civile, accrescere la resilienza delle comunità e garantire supporto a disabili, minori e anziani nelle fasi emergenziali.

Soggetti del sistema e ruoli istituzionali

Il Presidente della Regione è autorità regionale di protezione civile e può delegare le funzioni all’Assessore regionale della difesa dell’ambiente. I sindaci sono autorità locali di protezione civile. Regione ed enti locali sono componenti del sistema e possono stipulare convenzioni con strutture operative e soggetti concorrenti. Le componenti che dispongono di informazioni utili devono condividerle nel sistema, nel rispetto della privacy, con esclusione dei dati su ordine e sicurezza pubblica o repressione dei reati.

Organizzazione territoriale e funzioni della Regione e dei Comuni

La funzione di protezione civile è articolata su tre livelli territoriali: comunale, ambito territoriale di protezione civile e provinciale, corrispondente alla competenza di ciascuna prefettura. La Regione cura pianificazione e direzione dei soccorsi per le proprie strutture e assicura lo svolgimento delle attività secondo la pianificazione vigente. I Comuni, anche associati, svolgono pianificazione e direzione dei soccorsi nei rispettivi territori; in caso di emergenza il sindaco coordina i primi soccorsi e, per eventi di maggiore rilevanza, chiede l’intervento coordinato di Regione e prefettura.

Direzione generale della protezione civile e strutture operative

La direzione generale della protezione civile, istituita presso la Presidenza della Regione, svolge il coordinamento tecnico-operativo del sistema. Al suo interno operano il Centro funzionale decentrato, la Sala operativa regionale integrata, la Sala operativa unificata permanente, il centro servizi della protezione civile e la rete dei poli logistici. La direzione coordina gli interventi urgenti e i servizi di soccorso, appronta e gestisce la colonna mobile regionale e il sistema integrato di comunicazione in emergenza.

Strutture operative, soggetti concorrenti e colonna mobile

La Regione si avvale, oltre che delle strutture operative nazionali, del Corpo forestale, FoReSTAS, ARPAS, ENAS, LAORE, volontariato iscritto, sistema sanitario regionale, Genio civile, ADIS e consorzi di bonifica. Concorrono anche compagnie barracellari, ordini e collegi professionali, altri enti e agenzie, gestori di servizi essenziali e ulteriori soggetti pubblici o privati utili alle finalità di protezione civile. La colonna mobile regionale è composta in via principale da CFVA, FoReSTAS e LAORE, può essere integrata da altri soggetti, include un nucleo operativo di pronto intervento ed è disciplinata dal piano regionale.

Coordinamento operativo e direttive

È istituito il Comitato operativo regionale della protezione civile, convocabile nelle emergenze di rilievo regionale, in esercitazioni o per interventi di primo soccorso in ambito nazionale e internazionale. È presieduto dal direttore generale della protezione civile e vi partecipano rappresentanti delle componenti e strutture operative nazionali e regionali. Le modalità di funzionamento del Comitato, gli indirizzi per i piani, le procedure operative del sistema, del SIPC, della rete radio, del volontariato e degli altri strumenti sono disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale; fino ai nuovi atti restano efficaci le direttive previgenti.

Previsione, allertamento e pianificazione di protezione civile

Il sistema di allertamento regionale è parte del sistema nazionale. Il Centro funzionale decentrato svolge previsione, monitoraggio e sorveglianza degli eventi meteo, geomorfologici e idraulici, nonché la previsione degli incendi boschivi nel periodo di elevato pericolo. La pianificazione di protezione civile è articolata in piano regionale, provinciale, di ambito territoriale e comunale. Il piano regionale è approvato dalla Giunta, previa pubblicazione per 30 giorni e parere della commissione consiliare, ha efficacia dalla pubblicazione sul BURAS, dura tre anni ed è aggiornato annualmente. I piani provinciali e comunali hanno proprie procedure di approvazione e pubblicazione; i piani comunali sono efficaci dalla pubblicazione all’albo pretorio.

Sistema informativo, rete radio e collaborazione tecnico-scientifica

Il SIPC è lo strumento per predisporre e aggiornare i piani e raccogliere i dati utili alla gestione delle emergenze; è gestito dalla direzione generale e basa su architetture interoperabili e standard condivisi. La rete radio regionale è infrastruttura strategica e canale prioritario per dati e comunicazioni operative e istituzionali in emergenza; gestione, manutenzione e sicurezza spettano alla direzione competente, mentre i costi sono a carico della Regione. La Giunta può individuare centri di competenza e la direzione coordina reti e collaborazioni con organismi di ricerca per integrare conoscenze e prodotti innovativi nelle attività di protezione civile.

Prevenzione strutturale e non strutturale

La direzione generale cura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitati a strutture e infrastrutture pubbliche, e di prevenzione non strutturale. Le modalità sono definite con direttiva regionale. La Regione promuove inoltre esercitazioni, formazione, informazione e diffusione della cultura di protezione civile, anche nelle scuole e con particolare attenzione ai giovani.

Gestione delle emergenze regionali e mobilitazione del sistema

In presenza o in previsione di eventi eccezionali, il Presidente della Regione può disporre la mobilitazione straordinaria del Sistema regionale di protezione civile, coordinando colonna mobile e volontariato. Se non viene dichiarato lo stato di emergenza regionale, la mobilitazione cessa con apposito decreto. A seguito della dichiarazione, la direzione generale coordina l’intervento e, alla cessazione, effettua la ricognizione delle attività straordinarie svolte, per poi assegnare i contributi di ripianamento degli oneri a valere sul fondo speciale per le emergenze regionali.

Stato di emergenza di rilievo regionale e ordinanze

La Giunta regionale, su proposta del Presidente e previa valutazione tecnica, delibera lo stato di emergenza di rilievo regionale, indicandone durata ed estensione territoriale e autorizzando le ordinanze di protezione civile. La durata massima è di 12 mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori 12 mesi. Le ordinanze, adottabili anche in deroga alla normativa regionale nei limiti della deliberazione di emergenza e nel rispetto dei principi costituzionali ed europei, regolano soccorso, assistenza, ripristino dei servizi, gestione dei materiali di risulta, tutela dei beni e misure di sostegno economico e di riduzione del rischio residuo. Sono efficaci dalla data di adozione e pubblicate nel BURAS.

Misure per il ritorno alla normalità e interventi fuori regione o all’estero

Dopo la dichiarazione di emergenza, la direzione generale ricognisce i fabbisogni per il ripristino di strutture, infrastrutture, beni culturali, paesaggistici e patrimonio edilizio, nonché per le prime misure urgenti, anche con delocalizzazione temporanea. La Regione può inoltre impiegare moduli, mezzi, attrezzature ed esperti della colonna mobile in altre regioni e province autonome e può partecipare a interventi all’estero, anche mediante gruppi europei di cooperazione territoriale; le spese sono anticipate con il fondo per le emergenze.

Segni distintivi, uniformi e dispositivi di emergenza

L’uso dell’emblema, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo del sistema è riservato agli operatori, salvo autorizzazioni temporanee della direzione generale. L’uso indebito è sanzionato amministrativamente da 1.000 a 5.000 euro, salvo reato più grave. Con direttiva sono disciplinate le uniformi del personale. Gli automezzi della protezione civile regionale possono essere dotati di dispositivi acustici e luminosi, con modalità d’uso stabilite dalla direzione generale nel rispetto del Codice della strada e della disciplina ministeriale.

Contributi per gli enti locali, i privati e le attività produttive

Gli enti locali che abbiano sostenuto spese urgenti di primo intervento possono chiedere il rimborso alla Regione entro un anno dall’evento; è possibile anche un’anticipazione per interventi urgentissimi, previa dichiarazione comunale di stato di calamità naturale da trasmettere entro 10 giorni. I privati e le attività produttive danneggiati possono segnalare i danni al Comune, che trasmette la dichiarazione di calamità alla direzione generale; i contributi sono concessi come indennizzo a fondo perduto nei limiti delle risorse disponibili, con priorità al ripristino dei servizi abitativi essenziali. Se le misure configurano aiuti di Stato, si applicano le regole UE su esenzione, de minimis o notifica.

Fondi regionali per prevenzione ed emergenze

È istituito il Fondo per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per interventi di previsione e prevenzione e spese di investimento. È inoltre istituito il Fondo speciale per le emergenze regionali, destinato a fronteggiare le esigenze urgenti e i danni conseguenti alle emergenze in Sardegna, a erogare contributi a enti locali, privati e attività produttive, a finanziare spese correnti di prevenzione urgente e i primi affidamenti di lavori, servizi e forniture. I fondi sono alimentati da risorse regionali, nazionali, europee e da erogazioni liberali, secondo direttive regionali.

Volontariato di protezione civile

La legge valorizza il volontariato organizzato, applicando la disciplina del Codice della protezione civile e, per quanto compatibile, del Codice del Terzo settore. È previsto un elenco regionale del volontariato di protezione civile per l’operatività nel sistema, con requisiti e procedure stabiliti da direttiva; fino ad allora restano validi i criteri previgenti. Gli organismi rappresentativi sono assemblea generale, coordinamenti territoriali e rappresentanza regionale, con funzioni di confronto, proposta e consultazione; il presidente e il vicepresidente della rappresentanza regionale siedono di diritto nella Commissione territoriale del Comitato nazionale.

Convenzioni, scuola regionale e formazione

La direzione generale stipula convenzioni triennali con organizzazioni di volontariato e gruppi comunali iscritti al RUNTS e all’elenco regionale, anche con anticipazioni senza garanzia fideiussoria. La Scuola regionale di protezione civile e salvaguardia del territorio garantisce formazione, aggiornamento e specializzazione delle componenti e dei soggetti concorrenti del sistema, secondo direttiva. La Regione approva un piano triennale di formazione, informazione e addestramento e promuove esercitazioni territoriali e di rilievo nazionale.

Giornata regionale, controlli, abrogazioni e regime transitorio

Il 23 settembre è la Giornata regionale della protezione civile. La Giunta definisce criteri e modalità per le onorificenze a favore di persone, amministrazioni, enti e organizzazioni distintisi per meriti in protezione civile. Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della legge mediante una relazione triennale della Giunta. Sono abrogate numerose leggi e disposizioni previgenti in materia di protezione civile e interventi correlati. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS, quindi il 14 maggio 2026.

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