Sentenza del 08/05/2015 n. 838 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la decisione della C.T.P. che aveva respinto il ricorso contro la cartella esattoriale notificata nel 2011, relativa all'anno d'imposta 2003. Contestava, da un lato, la tardività della cartella e l'irregolarità o mancata prova della prima notifica, asseritamente effettuata il 31 ottobre 2007; dall'altro, sosteneva la deducibilità dei contributi soggettivi e integrativi versati alla Cassa Forense. Equitalia ha eccepito anche la tardività dell'appello per decorso del termine lungo di sei mesi.
La decisione
L'appello è stato dichiarato ammissibile, perché il termine semestrale decorreva dalla pubblicazione della sentenza e, alla data di notifica dell'appello, non era ancora scaduto. Nel merito, tuttavia, il giudice ha respinto il gravame: il disconoscimento della fotocopia della relata di notifica è stato ritenuto tardivo, poiché formulato solo con memoria successiva e non nella prima difesa utile. Inoltre, la notifica del 2007 è stata considerata comunque riconosciuta, non essendo stata contestata tempestivamente mediante un autonomo ricorso contro la cartella o il ruolo. La cartella è quindi rimasta valida e l'appello è stato respinto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 25, D.P.R. 600/1973
Richiamato dal contribuente in relazione al termine di decadenza per la notifica della cartella; la doglianza non è stata accolta perché il giudice ha ritenuto valida e tempestiva la precedente notifica del 31 ottobre 2007.
Art. 327 c.p.c., come modificato dalla Legge 69/2009
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Nel processo tributario il termine lungo di sei mesi decorre dal deposito o pubblicazione della sentenza, non dalla comunicazione alle parti. L'appello, notificato entro tale termine, è stato quindi ritenuto ammissibile.
Art. 140 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla notifica della cartella mediante deposito presso la Casa comunale; la notifica del 2007 è stata ritenuta rituale.
Art. 2719 c.c.
Il contribuente lo aveva richiamato per contestare la conformità della copia fotostatica della relata all'originale. Il giudice ha però ritenuto il disconoscimento tardivo e quindi inefficace.
Art. 215, n. 2, c.p.c.
Il mancato disconoscimento specifico e tempestivo della copia prodotta in giudizio comporta il riconoscimento tacito della scrittura o della conformità della copia.
Art. 221 c.p.c.
Per contestare la veridicità delle attestazioni contenute in una relata redatta da un pubblico ufficiale è necessaria la querela di falso, non il semplice disconoscimento della copia.
Art. 116, comma 1, n. 1, D.P.R. 1229/1959
Le risultanze del registro cronologico dell'ufficiale notificatore fanno fede fino a querela di falso e possono contribuire a provare l'avvenuta notifica.
Massime di principio
- Quando si contesta una notifica documentata da una relata o da atti redatti da un pubblico ufficiale, occorre distinguere tra contestazione della conformità della copia e contestazione della veridicità dell'attestazione: nel secondo caso può essere necessaria la querela di falso.
- Il disconoscimento di una copia fotostatica deve essere specifico, inequivoco e formulato nella prima difesa utile; una contestazione tardiva può comportare il riconoscimento tacito della copia.
- Se una cartella è conosciuta attraverso un atto successivo, come un fermo amministrativo, è importante impugnare tempestivamente anche l'atto presupposto e contestare espressamente la relativa notifica; altrimenti la conoscenza e la validità della notifica possono essere considerate acquisite.
- Il termine lungo per impugnare una sentenza decorre normalmente dalla sua pubblicazione o deposito, non dalla comunicazione, salvo specifiche discipline applicabili al caso concreto.
- La validità della notifica può essere provata anche attraverso registri e documentazione dell'agente notificatore, non necessariamente mediante la sola relata originale.
- La deducibilità fiscale di un costo richiede non solo che la spesa sia stata effettivamente sostenuta, ma anche che ricorrano i requisiti previsti dalla specifica disciplina tributaria; la sentenza non ha comunque deciso in favore del contribuente sul merito, poiché il rigetto è dipeso principalmente dalla validità della notifica e dalla tardività delle contestazioni.
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