L.R. Marche 15/2004
Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche disciplina il Piano di gestione integrata delle aree costiere, integrato con il Piano di utilizzazione del demanio marittimo, definendone obiettivi, contenuti, procedure di formazione, monitoraggio, competenze di Regione e Comuni e copertura finanziaria. La disciplina riguarda la programmazione e realizzazione degli interventi di difesa, ripascimento e tutela del litorale, con spese del 2004 e anni successivi coperte da specifici stanziamenti e leggi finanziarie.
Disciplina della difesa della costa e del Piano di gestione integrata delle aree costiere nelle Marche
Disciplina della difesa della costa e del Piano di gestione integrata delle aree costiere
La legge regionale delle Marche definisce il quadro di pianificazione e gestione degli interventi sulla costa, istituendo il Piano di gestione integrata delle aree costiere come strumento centrale per tutela, valorizzazione e uso razionale del litorale. La disciplina si applica al territorio regionale marchigiano e coordina anche il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
Oggetto e finalità della pianificazione
La Regione adotta il Piano per promuovere la tutela e la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse. Il Piano incorpora il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e opera come quadro normativo, tecnico-operativo e finanziario per programmare gli interventi costieri.
Il Piano è orientato a:
- individuare gli usi in atto e la consistenza delle attività economiche presenti sulle aree costiere;
- verificare lo stato del litorale marchigiano con particolare riguardo a erosione e arretramento della linea di costa;
- definire, previa valutazione ambientale strategica, un programma di interventi di medio e lungo periodo con valutazione dei relativi costi;
- stabilire le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee.
Principi e ambito degli interventi
La pianificazione deve seguire i principi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della zona costiera. L’ambito di riferimento è individuato mediante l’unità fisiografica, intesa come tratto di litorale in cui i materiali costieri si muovono con scambi interni o con l’esterno non influenzati dalla restante parte del litorale.
Gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati in particolare a:
- difesa del litorale dall’erosione marina e ripascimento degli arenili;
- armonizzazione dell’uso pubblico del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo, nel rispetto degli strumenti di pianificazione vigenti;
- salvaguardia di insediamenti civili, produttivi e infrastrutture, salvo che la pianificazione vigente preveda esplicitamente la delocalizzazione per ripristinare lo stato naturale dei luoghi;
- riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.
Regole speciali per lavori provvisori e prelievo di materiale sabbioso
Per le opere provvisorie necessarie all’esecuzione dei lavori relativi alle azioni di difesa e ripascimento inserite nella programmazione regionale dei lavori pubblici, non si applicano le prescrizioni di base del PPAR e le corrispondenti prescrizioni dei PRG comunali adeguati. Tali opere provvisorie devono essere smantellate al termine dei lavori.
È inoltre ammesso, nel rispetto della normativa e degli atti pianificatori vigenti e previa autorizzazione dell’autorità demaniale marittima competente, il prelievo di materiale sabbioso fino a 10 metri dalla linea di battigia, se finalizzato a proteggere le strutture balneari da fenomeni erosivi.
Formazione, approvazione e aggiornamento del Piano
Il Piano è qualificato come piano regionale di settore. La Giunta regionale, sentito il Comitato economico e sociale, adotta la proposta di Piano e la trasmette al Consiglio regionale, che lo approva con deliberazione entro 90 giorni.
Il Piano viene pubblicato in un supplemento speciale del Bollettino ufficiale regionale e trasmesso ai Comuni costieri. Gli aggiornamenti seguono la medesima procedura. Le disposizioni relative al Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sono adottate e modificate sentiti i soggetti previsti dalla normativa statale di riferimento.
Monitoraggio e supporto alle decisioni
La Regione assicura il monitoraggio delle modifiche indotte dagli interventi di difesa dall’erosione marina e di ripascimento del litorale. Il Piano deve inoltre elaborare, attraverso il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per individuare le priorità di intervento.
Riparto delle funzioni tra Regione e Comuni
Alla Regione competono in particolare:
- aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale (SIT);
- definizione di direttive e modalità operative per opere di difesa della costa e ripascimento;
- progettazione e realizzazione delle opere di difesa;
- approvazione dei progetti relativi alle opere di difesa;
- autorizzazione degli interventi di ripascimento e dell’immersione di materiali da escavo in specifiche strutture di contenimento in ambito costiero;
- autorizzazione della posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale;
- formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di competenza ministeriale;
- ogni altra funzione che, per natura o rilevanza, richieda esercizio unitario a livello regionale.
Ai Comuni spettano:
- progettazione e realizzazione delle opere di difesa quando incaricati dal servizio regionale competente e secondo i criteri da esso stabiliti, anche in forma associata;
- manutenzione delle opere di difesa con concorso finanziario della Regione;
- trasmissione periodica alla Regione dei dati utili all’aggiornamento del SIT.
Programmazione finanziaria e copertura dei costi
Il Piano contiene una programmazione pluriennale degli interventi, con indicazione dei costi e delle coperture finanziarie. Alla copertura concorrono Stato e Regione; Comuni e soggetti privati partecipano in relazione alle proprie capacità finanziarie.
Per il 2004 le spese di attuazione della legge sono allocate in appositi capitoli di bilancio, con facoltà della Giunta di istituirli o modificarli, senza incremento degli stanziamenti complessivi delle unità previsionali indicate. Per gli anni successivi la spesa è determinata con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
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